Disclaimer — rielaborazione divulgativa
Sintesi
La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti deve essere erogata secondo durate e modalita previste dagli Accordi Stato-Regioni, con aggiornamento quinquennale obbligatorio; la mancata tracciabilita equivale a omessa formazione.
- Sezione: Sez. IV Penale
- Numero: n. 46890/2024
- Data decisione: 2024-11-22
- Data deposito: 2024-12-30
- Parti: Datore di lavoro c/ Procura della Repubblica
- Fonte: rassegna giuridica
Principio di diritto
La formazione non documentata e formazione non eseguita: i registri, gli attestati e i contenuti devono essere tracciabili e verificabili.
Normativa richiamata
- art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 17/4/2025
Contesto
La pronuncia si colloca nel filone giurisprudenziale relativo a formazione sicurezza — accordi stato-regioni, tema centrale per il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/08. La sezione Sez. IV Penale ha consolidato in materia orientamenti che rilevano per la corretta organizzazione della sicurezza aziendale e per la gestione della sorveglianza sanitaria. Temi correlati: formazione, accordo Stato-Regioni, aggiornamento.
Implicazioni pratiche per le aziende
- Verificare l adeguatezza delle procedure interne rispetto al principio enunciato.
- Aggiornare il DVR e i protocolli sanitari ove necessario, in collaborazione con il medico competente e il RSPP.
- Documentare formalmente gli adempimenti per garantire tracciabilita e prova in caso di verifica ispettiva.
- Pianificare attivita formative mirate per dirigenti, preposti e lavoratori sui temi coinvolti.
- Valutare con un legale di fiducia l impatto specifico sulla realta aziendale.
Come citare questa scheda
123 Medico Competente — Redazione legale, scheda divulgativa su Sez. IV Penale, n. 46890/2024, Formazione sicurezza — accordi Stato-Regioni. URL: https://www.123medicocompetente.com/sentenze/2024/46890-2024/. Ultimo aggiornamento: 2026-06-20.