Norma di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 co. 6: le categorie di giudizio comprendono «idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee» e «idoneità con prescrizioni o limitazioni permanenti»; il giudizio è comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Art. 41 co. 9: ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente. Art. 42 co. 1: in caso di inidoneità o idoneità con prescrizioni permanenti il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni compatibili con il suo stato di salute. Art. 18 co. 1 lett. bb): il datore di lavoro deve adempiere alle prescrizioni dei medici specialisti e del medico competente nei riguardi dei lavoratori.
Tipi di prescrizioni e limitazioni
- Limitazioni quantitative — es. peso massimo sollevabile, ore massime in postura statica, numero di ore con VDT
- Uso di ausili e DPI specifici — es. guanti antivibranti, occhiali correttivi per VDT, scarpe con suola ammortizzante
- Divieto di sotto-attività o turni — es. divieto lavoro notturno, divieto esposizione ad agenti chimici specifici
- Pause aggiuntive — es. pause integrate per chi ha patologie muscolo-scheletriche o cardiovascolari
- Sorveglianza sanitaria anticipata — riduzione dell'intervallo tra le visite periodiche
Prescrizioni temporanee vs permanenti
Le prescrizioni temporanee si applicano per un periodo definito dal medico competente, ad esempio durante il recupero post-operatorio o in caso di gravidanza. Le prescrizioni permanenti riguardano patologie croniche o condizioni irreversibili. In entrambi i casi il datore di lavoro è obbligato ad attuarle integralmente e a riorganizzare l'attività lavorativa del lavoratore interessato.
Contesto pratico
Tipica nei casi di patologie muscolo-scheletriche, ipoacusie, problemi visivi, condizioni temporanee post-trauma. Il datore di lavoro che non attua le prescrizioni commette una violazione dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ed è esposto a responsabilità penale e civile.