Il protocollo sanitario è il documento redatto dal medico competente che definisce, per ciascuna mansione, le visite mediche e gli esami strumentali necessari e la loro frequenza, sulla base dei rischi del DVR. È l'atto operativo che traduce la valutazione dei rischi in attività concrete di sorveglianza sanitaria.
Copertura nazionale
Operiamo in tutte le regioni italiane
Medici iscritti elenco
Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale
Conformità D.Lgs. 81/08
Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza
Gestione scadenze inclusa
Calendario visite, allegato 3B, riunioni
Trasparenza su costi
Preventivi chiari, senza voci nascoste
Cos'è il protocollo sanitario
È il piano di sorveglianza sanitaria, redatto dal medico competente in collaborazione con il datore e l'RSPP, calibrato sui rischi e sulle mansioni dell\'azienda.
Contenuti tipici
Elenco mansioni e relativi rischi
Tipologia di visite (preventiva, periodica, cambio mansione, rientro)
Esami strumentali e di laboratorio
Periodicità delle visite
Criteri di aggiornamento
Normativa di riferimento
Art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008 — obbligo del medico competente di predisporre il protocollo sanitario
Art. 41, c. 2 D.Lgs. 81/2008 — casi e modalità di sorveglianza sanitaria
Titolo VII D.Lgs. 81/2008 (artt. 173–179) — VDT; Titolo VIII (artt. 180–220) — agenti fisici; Titolo IX (artt. 221–265) — agenti chimici; Titolo X (artt. 266–286) — agenti biologici
Quando va aggiornato
Ad ogni modifica significativa del DVR, dei processi, delle mansioni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, il medico competente deve aggiornare il protocollo ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008. È prassi rivederlo periodicamente, anche annualmente, in occasione del sopralluogo previsto dall'art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008.
Come 123 Medico Competente redige il protocollo
Analizziamo il DVR insieme al medico competente nominato, calibriamo visite ed esami in modo proporzionato ai rischi e produciamo un documento chiaro, condiviso con RSPP, RLS e datore di lavoro. Pianifichiamo il sopralluogo annuale come occasione di verifica e aggiornamento del protocollo, e integriamo il documento nel sistema di gestione aziendale con revisioni periodiche in base all'evoluzione del DVR.
Il protocollo sanitario è redatto e firmato dal medico competente ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il datore di lavoro e l'RSPP. La firma del medico attesta la coerenza del documento con i rischi del DVR. Il datore di lavoro non firma il protocollo, ma è tenuto a recepirne le indicazioni operative e a garantire le condizioni per la loro attuazione.
Deve essere consegnato ai lavoratori?
Il protocollo sanitario non viene consegnato individualmente a ciascun lavoratore, ma deve essere reso disponibile per consultazione. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto di accedere ai contenuti ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008. I singoli lavoratori vanno informati, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008, sulle visite e sugli esami che li riguardono in ragione della loro mansione.
Tutti gli esami sono obbligatori?
No. Il medico competente include nel protocollo sanitario esclusivamente gli esami strumentali e di laboratorio coerenti con i rischi rilevati nel DVR, in coerenza con l'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008. Esami privi di giustificazione rispetto ai rischi professionali non possono essere prescritti: il protocollo deve essere proporzionato, documentato e aggiornato. Gli accertamenti sanitari non sono ammessi al di fuori dei casi normativamente previsti (art. 5 L. 300/1970 e art. 41 D.Lgs. 81/2008).
Posso avere protocolli diversi per sede?
Sì. In aziende multisede o con processi diversificati, il medico competente predispone protocolli sanitari distinti per ciascuna sede o reparto, in coerenza con i rischi rilevati nel DVR di riferimento, ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008. La differenziazione è coerente con il principio di proporzionalità tra rischio e sorveglianza ed è raccomandata dalle linee guida SIMLII per aziende con mansioni eterogenee.
Il protocollo sanitario va aggiornato quando cambia il DVR?
Sì. Ad ogni revisione significativa del DVR — introduzione di nuove mansioni, nuovi agenti di rischio, cambi organizzativi — il medico competente deve aggiornare il protocollo sanitario in coerenza con i nuovi rischi, ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.
Quali sanzioni si applicano se il medico competente non predispone o non aggiorna il protocollo sanitario?
Ai sensi dell'art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, l'omessa predisposizione o il mancato aggiornamento del protocollo sanitario comportano, a carico del medico competente, l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 491,00 a 1.474,00 euro.
Chi ha diritto di vedere il protocollo sanitario?
Il datore di lavoro, i lavoratori e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno diritto di conoscerne i contenuti, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008 che riconosce all'RLS il diritto di ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Come si collega il protocollo sanitario al sopralluogo del medico competente?
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro, previsto dall'art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/2008, è l'occasione principale in cui il medico competente verifica la coerenza del protocollo con le condizioni di rischio reali. In base a quanto osservato, il medico può aggiornare periodicità, esami e tipologie di visita, garantendo che il protocollo rimanga allineato all'evoluzione dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.