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Art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/08

Cartella Sanitaria e di Rischio: Contenuti, Conservazione e Privacy

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Lettura ~1 min
La cartella sanitaria e di rischio è il fascicolo personale che il medico competente compila per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, contenente anamnesi, esposizioni, esiti di visite ed esami. È istituita ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/08, soggetta a stretta riservatezza e gestita nel rispetto del GDPR.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa contiene

  • Anamnesi lavorativa e clinica
  • Esposizione ai rischi della mansione (coerente con il DVR e il protocollo sanitario)
  • Esiti di visite ed esami strumentali effettuati nell'ambito della sorveglianza sanitaria
  • Giudizi di idoneità nel tempo

Chi la custodisce

È istituita e custodita dal medico competente con la collaborazione del datore di lavoro, in luoghi e modalità che ne garantiscano la riservatezza. Il datore non accede ai contenuti clinici. La cartella è parte integrante del protocollo sanitario e registra l'evoluzione dei giudizi di idoneità nel tempo.

Conservazione e tempi

Ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, le cartelle vanno conservate per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività espositiva; il termine si estende a quaranta anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, c. 1 D.Lgs. 81/2008) e ad agenti biologici pericolosi (art. 280, c. 1 D.Lgs. 81/2008). La conservazione è obbligatoria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, in caso di chiusura aziendale, le cartelle devono essere consegnate all'ASL/ATS competente per territorio.

Privacy e GDPR

Le cartelle contengono dati particolari ex art. 9 GDPR. L'accesso è limitato al medico competente e ai soggetti autorizzati. Approfondisci su privacy e cartelle sanitarie.

Cessazione del rapporto e subentro

Alla cessazione, la copia della cartella va consegnata al lavoratore. In caso di cambio medico competente, le cartelle vengono trasferite al nuovo professionista in busta chiusa. Vedi subentro.

Come 123 Medico Competente gestisce le cartelle

Utilizziamo procedure conformi al GDPR, con archiviazione sicura, tracciabilità degli accessi e consegna ordinata in caso di cessazione o subentro.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro può leggere la cartella?
No: il datore conosce solo il giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni/limitazioni, non i contenuti clinici. I dati sanitari sono protetti dal segreto professionale del medico competente ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il lavoratore può chiedere copia della propria cartella?
Sì, in ogni momento ha diritto di accedervi e di riceverne copia ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 e degli artt. 15–16 Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso e portabilità dei dati personali).
Cosa succede alla cartella se chiudo l'azienda?
Va consegnata al lavoratore in copia e, nei casi previsti dalla normativa, all'ASL/ATS territorialmente competente per la conservazione di lungo periodo, in particolare quando il lavoratore è stato esposto ad agenti cancerogeni o biologici (art. 243 e art. 280 D.Lgs. 81/2008).
Si possono tenere in formato digitale?
Sì, purché siano garantiti integrità, riservatezza e conformità al GDPR. Il formato digitale deve consentire la conservazione immutabile dei documenti e la tracciabilità degli accessi, in coerenza con le misure tecniche e organizzative richieste dall'art. 32 Reg. UE 2016/679.
Per quanti anni deve essere conservata la cartella sanitaria e di rischio?
Almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività che ha comportato l'esposizione al rischio; quaranta anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ai sensi rispettivamente dell'art. 25, c. 1, lett. c), dell'art. 243, c. 1 e dell'art. 280, c. 1 D.Lgs. 81/2008. Il medico competente la consegna al datore alla cessazione dell'incarico, che deve conservarla per i termini previsti.
Cosa contiene l'allegato 3B e in che rapporto è con la cartella sanitaria?
L'allegato 3B è il modello per la trasmissione annuale all'INAIL dei dati sanitari aggregati (non individuali) ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/2008. Il medico competente lo compila partendo dagli esiti delle cartelle sanitarie e di rischio, ma garantendo l'anonimizzazione: i dati inviati all'INAIL non identificano il singolo lavoratore.
Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella va consegnata al lavoratore?
Sì: ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna al lavoratore la documentazione sanitaria in suo possesso sotto la sua custodia e ne trasmette copia al datore di lavoro.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08, art. 25, c. 1, lett. c) ed e) — Cartella sanitaria e consegna alla cessazione
  2. D.Lgs. 81/08, art. 40 — Comunicazioni del medico competente (allegato 3B)
  3. D.Lgs. 81/08, art. 243, c. 1 — Conservazione cartelle agenti cancerogeni/mutageni
  4. D.Lgs. 81/08, art. 280, c. 1 — Conservazione cartelle esposizione ad agenti biologici pericolosi
  5. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), artt. 9, 15–16, 32 — Trattamento dei dati sanitari

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