Cosa contiene
- Anamnesi lavorativa e clinica
- Esposizione ai rischi della mansione (coerente con il DVR e il protocollo sanitario)
- Esiti di visite ed esami strumentali effettuati nell'ambito della sorveglianza sanitaria
- Giudizi di idoneità nel tempo
Chi la custodisce
È istituita e custodita dal medico competente con la collaborazione del datore di lavoro, in luoghi e modalità che ne garantiscano la riservatezza. Il datore non accede ai contenuti clinici. La cartella è parte integrante del protocollo sanitario e registra l'evoluzione dei giudizi di idoneità nel tempo.
Conservazione e tempi
Ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008, le cartelle vanno conservate per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività espositiva; il termine si estende a quaranta anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, c. 1 D.Lgs. 81/2008) e ad agenti biologici pericolosi (art. 280, c. 1 D.Lgs. 81/2008). La conservazione è obbligatoria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, in caso di chiusura aziendale, le cartelle devono essere consegnate all'ASL/ATS competente per territorio.
Privacy e GDPR
Le cartelle contengono dati particolari ex art. 9 GDPR. L'accesso è limitato al medico competente e ai soggetti autorizzati. Approfondisci su privacy e cartelle sanitarie.
Cessazione del rapporto e subentro
Alla cessazione, la copia della cartella va consegnata al lavoratore. In caso di cambio medico competente, le cartelle vengono trasferite al nuovo professionista in busta chiusa. Vedi subentro.
Come 123 Medico Competente gestisce le cartelle
Utilizziamo procedure conformi al GDPR, con archiviazione sicura, tracciabilità degli accessi e consegna ordinata in caso di cessazione o subentro.