Cosa dice la norma
L’art. 25 prevede la consegna al lavoratore di copia della documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto. La custodia dell’originale resta in capo al medico/azienda per almeno 10 anni, salvo termini specifici di settore.
A chi si applica
A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al momento della cessazione del rapporto.
Obblighi pratici
- Consegna copia cartella al lavoratore (con ricevuta).
- Eventuale visita medica alla cessazione, se prevista dal protocollo.
- Conservazione originale presso il medico competente.
- Per cancerogeni/amianto: invio a INAIL e conservazione fino a 40 anni (art. 243).
Cosa fa il medico competente
Effettua la visita di cessazione quando prevista, formula l’ultimo giudizio, consegna copia della cartella e cura l’archiviazione.
Sanzioni / conseguenze
L’omissione è sanzionata dal Testo Unico (artt. 58 e ss.) e può comportare violazioni anche della normativa privacy.