Cosa dice la norma
L’art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008 prevede la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro. La custodia dell’originale resta in capo al medico competente per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza (art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008), salvo i termini specifici di 40 anni per esposizioni a cancerogeni, mutageni e amianto (art. 243 D.Lgs. 81/2008).
A chi si applica
A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al momento della cessazione del rapporto.
Obblighi pratici
- Consegna copia cartella al lavoratore (con ricevuta).
- Eventuale visita medica alla cessazione, se prevista dal protocollo.
- Conservazione originale presso il medico competente.
- Per cancerogeni/amianto: invio a INAIL e conservazione fino a 40 anni (art. 243).
Cosa fa il medico competente
Effettua la visita di cessazione quando prevista, formula l’ultimo giudizio, consegna copia della cartella e cura l’archiviazione.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa consegna della copia della cartella al lavoratore è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008. La mancata trasmissione all’INAIL per i lavoratori esposti a cancerogeni/mutageni ai sensi dell’art. 243 D.Lgs. 81/2008 può integrare la violazione degli obblighi di conservazione. Le violazioni dei dati di salute sono sanzionate dal Garante Privacy ai sensi degli artt. 83–84 Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su consegna e conservazione della cartella alla cessazione del rapporto consulta ildatabase sentenze Cassazione.