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Normativa

Cessazione del Rapporto di Lavoro e Cartella Sanitaria

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Lettura ~1 min
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore (art. 25, c. 1, lett. e). L'originale resta in custodia secondo le regole previste. Per alcuni rischi (es. cancerogeni, amianto) la cartella va trasmessa anche all'INAIL e conservata per periodi più lunghi.

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Cosa dice la norma

L’art. 25, c. 1, lett. e) D.Lgs. 81/2008 prevede la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro. La custodia dell’originale resta in capo al medico competente per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza (art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008), salvo i termini specifici di 40 anni per esposizioni a cancerogeni, mutageni e amianto (art. 243 D.Lgs. 81/2008).

A chi si applica

A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria al momento della cessazione del rapporto.

Obblighi pratici

  • Consegna copia cartella al lavoratore (con ricevuta).
  • Eventuale visita medica alla cessazione, se prevista dal protocollo.
  • Conservazione originale presso il medico competente.
  • Per cancerogeni/amianto: invio a INAIL e conservazione fino a 40 anni (art. 243).

Cosa fa il medico competente

Effettua la visita di cessazione quando prevista, formula l’ultimo giudizio, consegna copia della cartella e cura l’archiviazione.

Sanzioni / conseguenze

L’omessa consegna della copia della cartella al lavoratore è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008. La mancata trasmissione all’INAIL per i lavoratori esposti a cancerogeni/mutageni ai sensi dell’art. 243 D.Lgs. 81/2008 può integrare la violazione degli obblighi di conservazione. Le violazioni dei dati di salute sono sanzionate dal Garante Privacy ai sensi degli artt. 83–84 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per pronunce su consegna e conservazione della cartella alla cessazione del rapporto consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Il lavoratore può richiedere la cartella anche anni dopo la cessazione del rapporto?
Sì: ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto ad accedere alla propria cartella sanitaria in qualsiasi momento del periodo di conservazione (almeno 10 anni). La richiesta va inoltrata al medico competente o alla struttura che la custodisce.
La visita medica alla cessazione è sempre obbligatoria?
No: la visita medica di cessazione è prevista ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e) D.Lgs. 81/2008 solo nei casi espressamente indicati (es. esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni, biologici del gruppo 3 o 4) o quando specificamente prevista dal protocollo sanitario.
Per quanto tempo si conserva l'originale della cartella sanitaria?
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, l'originale va conservato per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza. Per esposizioni a cancerogeni, mutageni e amianto il termine è di 40 anni ex art. 243 D.Lgs. 81/2008.
In caso di cancerogeni, bisogna anche inviare la cartella a INAIL?
Sì: ai sensi dell'art. 243 comma 7 D.Lgs. 81/2008, per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni che cessano l'attività lavorativa, il datore di lavoro deve trasmettere le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL, che le conserva per 40 anni.
Chi è responsabile della consegna della cartella alla cessazione?
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, il medico competente è obbligato a consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto, copia della cartella sanitaria e di rischio. L'originale rimane in custodia del medico o dell'azienda secondo gli accordi e nel rispetto del GDPR.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 25 c. 1 lett. c) ed e), 41 c. 2 lett. e) e 243 — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 5, 9 e 32 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2016
  3. Garante per la protezione dei dati personali — Provvedimento 2 luglio 2009 (dati sanitari lavoratori) — garanteprivacy.it — Provvedimenti su dati sanitari in ambito lavorativo
  4. INAIL — Gestione registro esposti agenti cancerogeni — Portale istituzionale INAIL

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