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Normativa

Cartella Sanitaria e di Rischio del Lavoratore

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La cartella sanitaria e di rischio è il documento sanitario individuale istituito dal medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza. L'art. 25, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 ne prevede la custodia per almeno dieci anni nel rispetto del segreto professionale e della normativa privacy (GDPR e Codice Privacy).

Copertura nazionale

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Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

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Cosa dice la norma

L’art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone al medico competente di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, custodirla con salvaguardia del segreto professionale e consegnarla al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Il modello ufficiale di riferimento è definito nell’Allegato 3A al D.Lgs. 81/2008. La cartella riporta dati anagrafici, mansione, rischi, esiti delle visite, esami strumentali e giudizio di idoneità. La custodia deve garantire riservatezza e accesso esclusivo al medico competente, ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. c) e del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 2 luglio 2009, doc. web n. 1609987).

A chi si applica

A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, indipendentemente dal tipo di rischio.

Obblighi pratici

  • Istituzione al primo accesso del lavoratore alla sorveglianza.
  • Aggiornamento ad ogni visita ed esame.
  • Custodia presso il medico competente o secondo accordi con l’azienda nel rispetto del GDPR.
  • Consegna copia al lavoratore alla cessazione del rapporto.
  • Conservazione per almeno 10 anni dalla cessazione, salvo termini specifici (es. cancerogeni: 40 anni ex art. 243).

Privacy

La cartella contiene dati di salute (categoria particolare ex art. 9 GDPR). Vediprivacy e GDPR. L’accesso del datore di lavoro non è consentito ai dati clinici.

Sanzioni / conseguenze

L’omessa istituzione o la mancata custodia della cartella sanitaria e di rischio è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda a carico del medico competente. La violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati di salute è inoltre sanzionabile dal Garante Privacy ai sensi degli artt. 83–84 Reg. UE 2016/679 (GDPR), con sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale annuo o 20 milioni di euro per le violazioni più gravi.

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Sentenze rilevanti

Per la giurisprudenza su accesso, custodia e segreto professionale consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Chi è responsabile della custodia della cartella sanitaria?
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, la cartella sanitaria e di rischio è istituita e custodita dal medico competente, che ne garantisce la riservatezza nel rispetto del segreto professionale e della normativa privacy (GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Il datore di lavoro può accedere alla cartella sanitaria?
No: il datore di lavoro non può accedere ai dati clinici contenuti nella cartella. Ai sensi dell'art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/2008, riceve esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica, privo di diagnosi.
Per quanti anni va conservata la cartella sanitaria?
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, la cartella va conservata per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di sorveglianza. Per esposizioni a cancerogeni e mutageni, il termine è di quarant'anni ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/2008.
Cosa succede alla cartella alla fine del rapporto di lavoro?
Ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio; l'originale resta in custodia presso il medico o l'azienda, secondo gli accordi e nel rispetto del GDPR.
La cartella sanitaria rientra tra i dati sensibili ai sensi del GDPR?
Sì: i dati sanitari contenuti nella cartella costituiscono "dati relativi alla salute" — categoria particolare ex art. 9 Regolamento UE 2016/679 — e richiedono basi giuridiche specifiche per il trattamento (adempimento obblighi di diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, ex art. 9 par. 2 lett. b) GDPR).

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 25 c. 1 lett. c), 58 c. 1 lett. c) e 243 — Allegato 3A — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — artt. 9, 35, 83–84 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2016
  3. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 — Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
  4. Garante per la protezione dei dati personali — Provvedimento 2 luglio 2009, doc. web n. 1609987 (dati sanitari lavoratori) — garanteprivacy.it — Linee guida su dati sanitari in ambito lavorativo
  5. INAIL — Cartella sanitaria e di rischio: schema e istruzioni — Portale istituzionale INAIL

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