Cosa dice la norma
L’art. 25, c. 1, lett. c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone al medico competente di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, custodirla con salvaguardia del segreto professionale e consegnarla al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Il modello ufficiale di riferimento è definito nell’Allegato 3A al D.Lgs. 81/2008. La cartella riporta dati anagrafici, mansione, rischi, esiti delle visite, esami strumentali e giudizio di idoneità. La custodia deve garantire riservatezza e accesso esclusivo al medico competente, ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. c) e del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 2 luglio 2009, doc. web n. 1609987).
A chi si applica
A tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, indipendentemente dal tipo di rischio.
Obblighi pratici
- Istituzione al primo accesso del lavoratore alla sorveglianza.
- Aggiornamento ad ogni visita ed esame.
- Custodia presso il medico competente o secondo accordi con l’azienda nel rispetto del GDPR.
- Consegna copia al lavoratore alla cessazione del rapporto.
- Conservazione per almeno 10 anni dalla cessazione, salvo termini specifici (es. cancerogeni: 40 anni ex art. 243).
Privacy
La cartella contiene dati di salute (categoria particolare ex art. 9 GDPR). Vediprivacy e GDPR. L’accesso del datore di lavoro non è consentito ai dati clinici.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa istituzione o la mancata custodia della cartella sanitaria e di rischio è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a un mese o l’ammenda a carico del medico competente. La violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati di salute è inoltre sanzionabile dal Garante Privacy ai sensi degli artt. 83–84 Reg. UE 2016/679 (GDPR), con sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale annuo o 20 milioni di euro per le violazioni più gravi.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per la giurisprudenza su accesso, custodia e segreto professionale consulta ildatabase sentenze Cassazione.