Il quadro normativo: art. 28 D.Lgs. 81/08 e Accordo Europeo 2004
L'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato (SLC) è sancito dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prescrive la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli collegati allo stress. Il riferimento europeo è l'Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, firmato dalle parti sociali europee (ETUC, BusinessEurope, CEEP, UEAPME) e recepito in Italia con l'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha fornito indicazioni metodologiche nel 2010, successivamente recepite nella metodologia INAIL.
Metodologia INAIL per la valutazione dello stress lavoro-correlato (edizione 2017)
Il documento di riferimento è la pubblicazione INAIL "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato" (edizione aggiornata 2017, disponibile su inail.it). Rappresenta l'approccio più diffuso in Italia per adempiere all'art. 28 del D.Lgs. 81/08. La metodologia si articola in due fasi principali:
Fase preliminare e fase approfondita
- Fase preliminare (indicatori oggettivi): si valutano eventi sentinella (infortuni, assenteismo, turnover), fattori di contenuto del lavoro (carichi, ritmi, ambiente fisico) e fattori di contesto (ruolo, relazioni, sviluppo di carriera). Produce un punteggio che classifica il rischio come basso, medio o alto.
- Fase approfondita (percezione soggettiva): si attiva quando la fase preliminare evidenzia livelli di rischio medio o alto, o quando le azioni correttive adottate non risultano efficaci. Prevede l'utilizzo di questionari validati e focus group con il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli RLS.
Chi partecipa alla valutazione SLC
- Datore di lavoro: responsabile della valutazione e del DVR.
- RSPP: coordina il processo di valutazione e la raccolta dati.
- Medico competente: fornisce il contributo clinico e collabora alla valutazione dei fattori di rischio individuali.
- RLS: coinvolto obbligatoriamente nella fase preliminare e approfondita come rappresentante dei lavoratori.
Utilità per aziende e RSPP
- Adempimento strutturato e documentato dell'obbligo di valutazione SLC ex art. 28 D.Lgs. 81/08.
- Coinvolgimento formale di RSPP, medico competente e RLS nel processo.
- Definizione di piani di miglioramento misurabili e verificabili.
- Difendibilità in sede ispettiva grazie all'utilizzo di una metodologia pubblica e riconosciuta.
Come 123 MC applica la metodologia INAIL
I nostri medici competenti collaborano con RSPP e direzione per integrare la metodologia INAIL nel DVR e nei piani di miglioramento. Il contributo del medico competente riguarda in particolare la valutazione dei fattori individuali e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi psicosociali. Per una valutazione SLC nella tua azienda richiedi un preventivo.