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Normativa

Riunione Periodica di Prevenzione (Art. 35)

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L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indica almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, con la partecipazione di datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, medico competente (ove nominato) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Copertura nazionale

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Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa dice la norma

L’art. 35, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone la riunione almeno annuale nelle unità produttive con più di 15 lavoratori. Partecipano obbligatoriamente: il datore di lavoro (o suo rappresentante), il RSPP, il medico competente (ove nominato) e il RLS/RLST.

L’art. 35, c. 2 fissa i temi obbligatori dell’ordine del giorno: (a) DVR e andamento degli infortuni e delle malattie professionali; (b) criteri di scelta, caratteristiche tecniche e efficacia dei DPI; (c) programmi di informazione e formazione. Ai sensi dell’art. 35, c. 5, il verbale della riunione è redatto e tenuto a disposizione dei partecipanti e degli organi di vigilanza (SPSAL/PSAL). La partecipazione del medico competente è obbligo previsto anche dall’art. 25, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008, che ne sancisce la responsabilità individuale.

A chi si applica

Alle aziende con più di 15 lavoratori. Nelle aziende fino a 15 la riunione può essere convocata su richiesta del RLS in presenza di significative variazioni.

Contenuti tipici

  • Esame del DVR.
  • Andamento infortuni e malattie professionali.
  • Sorveglianza sanitaria.
  • DPI: criteri di scelta e idoneità.
  • Programmi di informazione e formazione.

Cosa fa il medico competente

Partecipa, fornisce dati aggregati della sorveglianza sanitaria e proposte di miglioramento.

Sanzioni / conseguenze

L’omessa convocazione della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori è sanzionata ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda a carico del datore di lavoro. La mancata partecipazione del medico competente, quando nominato, è sanzionata ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda.

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Sentenze rilevanti

Per casi su contenuti minimi e verbalizzazione della riunione consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

La riunione periodica è obbligatoria sotto i 15 lavoratori?
No: ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di convocazione almeno annuale si applica alle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori. Nelle aziende fino a 15, la riunione può essere convocata dal datore di lavoro su richiesta del RLS in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
Quanto dura la riunione periodica?
L'art. 35 D.Lgs. 81/2008 non fissa una durata minima: la riunione deve avere una durata coerente con gli argomenti all'ordine del giorno, che includono esame del DVR, andamento infortuni, sorveglianza sanitaria, DPI e programmi formativi.
La riunione periodica va verbalizzata?
Sì: ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.Lgs. 81/2008, della riunione va redatto verbale, tenuto a disposizione dei partecipanti e degli organi di vigilanza (SPSAL/PSAL).
Chi deve partecipare alla riunione periodica?
Ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. 81/2008, la riunione coinvolge obbligatoriamente: il datore di lavoro (o suo rappresentante), il RSPP, il medico competente (quando nominato) e il RLS/RLST. L'assenza ingiustificata di uno dei partecipanti può integrare una violazione degli obblighi normativi.
Il medico competente è obbligato a partecipare alla riunione periodica?
Sì: la partecipazione alla riunione periodica è un obbligo del medico competente ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008. In sede di riunione, il medico competente presenta i dati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria e propone eventuali misure di miglioramento.
Cosa succede se l'azienda ha più unità produttive?
Ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. 81/2008, l'obbligo si applica per ciascuna unità produttiva con più di 15 lavoratori. Il datore di lavoro può convocare la riunione in forma congiunta per più unità produttive, purché siano presenti i rappresentanti dei lavoratori (RLS/RLST) di ciascuna unità e il medico competente competente per i rispettivi ambienti di lavoro.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 35 e 25 c. 1 lett. d) — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. INAIL — Riunione periodica di prevenzione — Portale istituzionale INAIL
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Sicurezza sul lavoro — Circolari e linee guida ministeriali

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