Cosa dice la norma
L’art. 35, c. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone la riunione almeno annuale nelle unità produttive con più di 15 lavoratori. Partecipano obbligatoriamente: il datore di lavoro (o suo rappresentante), il RSPP, il medico competente (ove nominato) e il RLS/RLST.
L’art. 35, c. 2 fissa i temi obbligatori dell’ordine del giorno: (a) DVR e andamento degli infortuni e delle malattie professionali; (b) criteri di scelta, caratteristiche tecniche e efficacia dei DPI; (c) programmi di informazione e formazione. Ai sensi dell’art. 35, c. 5, il verbale della riunione è redatto e tenuto a disposizione dei partecipanti e degli organi di vigilanza (SPSAL/PSAL). La partecipazione del medico competente è obbligo previsto anche dall’art. 25, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008, che ne sancisce la responsabilità individuale.
A chi si applica
Alle aziende con più di 15 lavoratori. Nelle aziende fino a 15 la riunione può essere convocata su richiesta del RLS in presenza di significative variazioni.
Contenuti tipici
- Esame del DVR.
- Andamento infortuni e malattie professionali.
- Sorveglianza sanitaria.
- DPI: criteri di scelta e idoneità.
- Programmi di informazione e formazione.
Cosa fa il medico competente
Partecipa, fornisce dati aggregati della sorveglianza sanitaria e proposte di miglioramento.
Sanzioni / conseguenze
L’omessa convocazione della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori è sanzionata ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda a carico del datore di lavoro. La mancata partecipazione del medico competente, quando nominato, è sanzionata ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per casi su contenuti minimi e verbalizzazione della riunione consulta ildatabase sentenze Cassazione.