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Sanzioni

Sanzioni per Mancata Riunione Periodica: Cosa Rischia l'Azienda

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Nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno la riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08) con RSPP, medico competente e RLS. Ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la mancata convocazione comporta l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 a carico del datore di lavoro. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini è possibile estinguere la contravvenzione pagando € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale).

Copertura nazionale

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

La norma di riferimento

Art. 35 D.Lgs. 81/08 (riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori) e art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 per il regime sanzionatorio.

Importo della sanzione e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la mancata convocazione della riunione periodica comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 a carico del datore di lavoro. Trattandosi di contravvenzione penale, ai sensi del D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni) e pagando un quarto del massimo edittale (€ 1.644,00), la contravvenzione si estingue senza procedimento penale.

Come regolarizzare la situazione

  • Convocare immediatamente la riunione periodica con RSPP, medico competente e RLS, con ordine del giorno conforme all’art. 35, c. 2.
  • Redigere e archiviare il verbale firmato da tutti i partecipanti; conservare evidenza della convocazione scritta.
  • Pagare la sanzione ridotta: € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale) ai sensi del D.Lgs. 758/94 per estinguere la contravvenzione.
  • Approfondimento normativo: Normativa medico competente D.Lgs. 81/08; si rinvia anche alla scheda nomina del medico competente per garantire la validità della partecipazione del medico alla riunione.

Iter ispettivo e soggetti di controllo

Le ATS/ASL ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 81/08 e l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) verificano in sede ispettiva la presenza del verbale di riunione periodica tra i documenti aziendali. L’assenza del verbale, o la sua datazione oltre i 12 mesi, costituisce elemento probatorio diretto della violazione. In sede di prescrizione ex D.Lgs. 758/94 l’organo di vigilanza assegna il termine per regolarizzare (convocare e verbalizzare la riunione) prima di ammettere al pagamento ridotto.

Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)

La sanzione ha natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta, evitando il processo penale ove la regolarizzazione avvenga nei termini.

Chi è il soggetto sanzionato

Il datore di lavoro e il dirigente delegato.

Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)

In sede di vigilanza ATS / ASL o INL, anche su segnalazione del RLS.

Come prevenire la violazione

  • Convocare la riunione almeno una volta all’anno (o più volte se necessario ex art. 35 c. 3).
  • Verbalizzare gli argomenti previsti dall’art. 35, c. 2.
  • Archiviare il verbale firmato da tutti i partecipanti.

Tempi di reazione consigliati

  • Entro 7 giorni: convocare formalmente RSPP, medico competente e RLS con ordine del giorno conforme all’art. 35, c. 2.
  • Entro 30 giorni: tenere la riunione, redigere verbale e archiviarlo.
  • Entro il termine prescritto: regolarizzare ex D.Lgs. 758/94 e pagare € 1.644,00 per estinguere la contravvenzione.
  • A regime: calendarizzare la riunione almeno una volta l’anno e in occasione di modifiche significative.

Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione

Forniamo agenda, modello di verbale e partecipazione del medico competente per rendere la riunione conforme e tracciabile.

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Domande frequenti

È sempre obbligatoria?
È obbligatoria nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08); nelle altre può essere richiesta dal RLS (art. 35 c. 3).
Qual è l'importo della sanzione per mancata riunione periodica?
Ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, la sanzione è l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini l'importo si riduce a € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale).
La sanzione è penale o amministrativa?
È una sanzione penale (contravvenzione) ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08, estinguibile tramite prescrizione ex D.Lgs. 758/94 e pagamento in misura ridotta nei termini assegnati (di norma 60–90 giorni).
Cosa rischia il datore di lavoro senza medico competente?
Senza medico competente la riunione periodica non può essere convocata validamente, poiché la partecipazione del MC è prevista dall'art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08. Ciò genera una violazione aggiuntiva rispetto alla mancata nomina ex art. 55 c. 5 lett. a) (ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 o arresto da 2 a 4 mesi).
Chi controlla l'adempimento dell'obbligo di riunione periodica?
Le ATS/ASL ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/08 e l'INL verificano in sede ispettiva la presenza del verbale aggiornato. In assenza, l'organo di vigilanza può impartire prescrizione ex D.Lgs. 758/94, con termine per la regolarizzazione di norma 60–90 giorni.
Chi partecipa alla riunione periodica?
Datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, medico competente e RLS, ai sensi dell'art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08. Il verbale deve indicare ordine del giorno (rischi, infortuni, DPI, programmi di formazione), data, partecipanti e firme.
Come prepararsi a un'ispezione quando la riunione periodica non è stata tenuta?
Convocare immediatamente RSPP, medico competente e RLS per tenere la riunione con ordine del giorno conforme all'art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/08 (situazione infortuni, valutazione DVR, DPI, programmi formativi). Redigere e archiviare il verbale firmato da tutti i partecipanti e conservare la convocazione scritta come prova della regolarizzazione. Per la checklist completa si rinvia alla pagina '/ispezione/come-prepararsi-all-ispezione/'.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 35, 55 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 106/2009 — modifiche sanzionatorie
  3. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 — Procedura di prescrizione
  4. INL — ispettorato.gov.it
  5. D.Lgs. 19/2024 — verifica invarianza importi sanzionatori art. 55 lett. c) — GU n. 67/2024; importi art. 55 c. 5 lett. c) confermati invariati (€ 1.644,00 – € 6.576,00)

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