Contesto
La preparazione è un’attività ordinaria di compliance, non un’azione dell’ultimo momento. Si fonda su un sistema documentale aggiornato e su un’efficace collaborazione tra le figure della sicurezza.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08, artt. 17, 18, 25, 28, 29, 35, 37, 41.
- D.Lgs. 758/94 (procedura di prescrizione).
- L. 124/2015 e D.Lgs. 149/2015 (INL).
Documenti da tenere pronti
- DVR aggiornato — documento di valutazione dei rischi ex artt. 28, 29 D.Lgs. 81/08, coerente con le mansioni e i cicli produttivi in corso.
- Nomina del medico competente — lettera di incarico e accettazione ex art. 39 D.Lgs. 81/08, con estremi del titolo abilitante ex art. 38.
- Protocollo sanitario — piano delle visite firmato dal MC, aggiornato rispetto ai rischi del DVR.
- Giudizi di idoneità — copia in atto per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria ex art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08.
- Allegato 3B — ricevuta di trasmissione annuale INAIL ex art. 40 D.Lgs. 81/08.
- Verbale di sopralluogo del MC — cadenza almeno annuale ex art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08.
- Verbale di riunione periodica — ex art. 35 D.Lgs. 81/08 (aziende > 15 dipendenti).
- Attestati di formazione — per tutti i ruoli (lavoratori, preposti, RSPP, addetti emergenze) ex artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08.
- Nomine RSPP, RLS, addetti emergenze — lettere di incarico e accettazione aggiornate.
Comportamento corretto
- Definire un referente unico per l’interlocuzione con gli ispettori.
- Programmare audit interni almeno annuali.
- Verificare scadenze formazione, idoneità e visite mediche.
- Allineare DVR, protocollo sanitario e mansionari reali.
Errori da evitare
- Affidarsi unicamente al consulente esterno senza copie aggiornate in azienda.
- Trascurare l’aggiornamento delle nomine in caso di nuovi soggetti.
- Documentare formazione senza tracciabilità (firme, registri, attestati).
Procedura di ispezione INL: come si svolge
L’ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si articola ai sensi del D.Lgs. 124/2004, artt. 6 e 7, e della Direttiva INL del 9 febbraio 2023. Le fasi tipiche sono: (1) accesso ispettivo — l’ispettore si presenta in azienda (di norma senza preavviso) e mostra il tesserino di riconoscimento ex art. 6 D.Lgs. 124/2004; ha diritto di accesso ai locali, di esaminare registri, documenti e libri obbligatori, di interrogare il datore di lavoro e i lavoratori; (2) verifica documentale — acquisisce DVR, nomine, registri formazione, giudizi di idoneità, Allegato 3B, buste paga e LUL; (3) verbale di primo accesso ex art. 7 D.Lgs. 124/2004 — redatto e consegnato al datore di lavoro al termine dell’accesso, contenente le irregolarità rilevate e i documenti acquisiti; (4) verbale conclusivo — notificato entro 30 giorni dall’ultimo accesso, con le contestazioni formali, le disposizioni (in materia di sicurezza) o le diffide (per violazioni sanabili ex L. 124/2015), i termini di impugnazione; (5) per lecontravvenzioni penali (es. artt. 55–56–57 D.Lgs. 81/08): prescrizione ex D.Lgs. 758/94 con termine di norma 60–90 giorni per la regolarizzazione, seguita da verifica dell’adempimento e, se positiva, ammissione al pagamento di un quarto del massimo edittale.
Come rispondere ai verbali di ispezione
- Leggere attentamente il verbale: identificare la natura della contestazione (contravvenzione penale ex D.Lgs. 81/08 o violazione amministrativa), l’organo accertante, i termini di regolarizzazione e quelli per le memorie difensive.
- Attivare il consulente legale o del lavoro entro 24–48 ore dalla notifica: la scelta tra prescrizione (D.Lgs. 758/94), diffida (L. 124/2015) e scritti difensivi (L. 689/81) è specifica per ogni caso.
- Per le contravvenzioni penali (es. mancata nomina MC ex art. 55 c. 5 D.Lgs. 81/08 mod. D.Lgs. 106/2009 — ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00): regolarizzare entro il termine prescritto (60–90 giorni) e pagare € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale) per estinguere la contravvenzione ex D.Lgs. 758/94.
- Per le sanzioni amministrative: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica ex L. 689/1981 oppure scritti difensivi nel medesimo termine.
- Non alterare la documentazione successivamente all’ispezionesenza aver acquisito il parere del consulente: la retroattività documentale può costituire aggravante.
Ruolo del medico competente durante l'ispezione
Il medico competente non è il referente principale dell’azienda durante l’ispezione — tale ruolo spetta al datore di lavoro o al suo delegato — ma contribuisce in modo determinante fornendo la documentazione sanitaria di competenza: protocollo sanitario, giudizi di idoneità, verbali di sopralluogo, Allegato 3B, registri delle visite. In caso di ispezione ATS/ASL, l’ispettore può richiedere al MC chiarimenti sul protocollo e sull’esecuzione delle visite. È essenziale che MC e RSPP abbiano coordinato in anticipo la documentazione da esibire, come previsto dall’art. 25 c. 1 lett. l) e dall’art. 35 D.Lgs. 81/08.
Come 123 Medico Competente aiuta
Il medico competente di 123 Medico Competente supporta l’azienda nel mantenere protocollo sanitario, giudizi di idoneità e Allegato 3B aggiornati, nel coordinarsi con RSPP per la riunione periodica e nel rispettare le scadenze di sorveglianza sanitaria, riducendo il rischio di contestazioni in sede ispettiva. Per gli aspetti legali e difensivi è sempre necessario il confronto con il consulente del lavoro o un legale.