Indice delle pagine
- Cosa controlla l'ATS sul medico competente — Focus del personale ATS sulla sorveglianza sanitaria.
- Cosa controlla l'Ispettore del Lavoro — Verifiche tipiche di INL/Carabinieri NIL.
- Documenti da tenere pronti — Elenco indicativo della documentazione da reperire rapidamente.
- Come prepararsi all'ispezione — Attività preventive e ruoli interni.
- Cosa fare durante l'ispezione — Comportamento operativo e dialogo con gli ispettori.
- Prescrizioni e disposizioni: cosa cambia — Differenze e regime del D.Lgs. 758/94 e D.Lgs. 81/08.
- Diffide, multe e ricorsi — Procedura di diffida ex L. 124/2015 e impugnazioni.
- Sospensione dell'attività d'impresa — Provvedimento ex art. 14 D.Lgs. 81/08.
- Verbale di ispezione: come leggerlo — Sezioni, allegati e dichiarazioni a verbale.
- Coordinamento medico competente e RSPP — Ruoli, deleghe e comunicazione durante il controllo.
- Checklist pre-ispezione — Verifiche periodiche da condurre internamente.
- Cosa non fare durante un'ispezione — Errori frequenti che possono aggravare la posizione.
Chi può effettuare un'ispezione
In materia di salute e sicurezza i controlli sono svolti principalmente dalle ATS/ASL (organi di vigilanza territoriali ex art. 13 D.Lgs. 81/08) e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) istituito dal D.Lgs. 149/2015, anche tramite i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Possono intervenire inoltre Vigili del Fuoco, ARPA e, per profili previdenziali, INPS e INAIL.
Dati sull'attività ispettiva INL 2024
Il Rapporto annuale INL 2024 evidenzia circa 130.000 ispezioni condotte nel corso dell’anno su tutto il territorio nazionale. Il 64 % delle aziende ispezionate ha presentato almeno un’irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le contestazioni più ricorrenti riguardano la mancata o irregolare sorveglianza sanitaria, l’assenza di nomina del medico competente e le carenze nella valutazione dei rischi (DVR). La conoscenza preventiva dei profili oggetto di controllo riduce significativamente il rischio di contestazioni.
Documenti da tenere pronti durante l'ispezione
- DVR aggiornato — documento di valutazione dei rischi ex artt. 28, 29 D.Lgs. 81/08, coerente con i cicli produttivi in corso.
- Nomina del medico competente — lettera di incarico e accettazione ex art. 39 D.Lgs. 81/08, con estremi del titolo abilitante ex art. 38.
- Protocollo sanitario — piano delle visite periodiche e preventive firmato dal MC.
- Giudizi di idoneità — copia dei giudizi in atto per ciascun lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08).
- Allegato 3B — trasmissione annuale INAIL del dato aggregato ex art. 40 D.Lgs. 81/08.
- Verbale di riunione periodica — ex art. 35 D.Lgs. 81/08 (aziende con più di 15 dipendenti).
- Verbale di sopralluogo del MC — cadenza almeno annuale ex art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08.
- Attestati di formazione — per tutti i ruoli (lavoratori, preposti, RSPP, addetti emergenze) ex artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08.
- Nomine RSPP, RLS, addetti emergenze — lettere di incarico e accettazione aggiornate.
Come rispondere ai verbali di ispezione
- Leggere attentamente il verbale: identificare natura della contestazione (contravvenzione penale ex D.Lgs. 81/08 o violazione amministrativa), l’organo accertante, i termini per la regolarizzazione e per le memorie difensive.
- Attivare il consulente legale o del lavoro entro 24–48 ore dalla notifica: la scelta tra prescrizione (D.Lgs. 758/94), diffida (L. 124/2015) o scritti difensivi (L. 689/81) deve essere valutata caso per caso.
- Per le contravvenzioni penali (es. mancata nomina MC, omessa sorveglianza sanitaria): regolarizzare entro il termine indicato nella prescrizione (di norma 60–90 giorni) e pagare un quarto del massimo edittale (€ 1.644,00 per le violazioni ex art. 55 c. 5 D.Lgs. 81/08 mod. D.Lgs. 106/2009) per estinguere la contravvenzione ex D.Lgs. 758/94.
- Per le sanzioni amministrative: il pagamento in misura ridotta è previsto entro 60 giorni dalla notifica ex L. 689/1981; in alternativa è possibile presentare scritti difensivi all’autorità competente.
- Non modificare documenti successivamente all’ispezionesenza aver acquisito il parere del consulente: la retroattività documentale può costituire aggravante.
Ruolo del medico competente durante l'ispezione
Il medico competente non è il referente principale dell’azienda durante l’ispezione (tale ruolo spetta al datore di lavoro o al suo delegato), ma collabora in modo determinante fornendo la documentazione sanitaria di competenza: protocollo sanitario, giudizi di idoneità, verbali di sopralluogo, Allegato 3B e registri delle visite. In caso di ispezione da parte di ATS/ASL, l’ispettore può richiedere al MC chiarimenti sul protocollo e sull’esecuzione delle visite. È pertanto essenziale che MC e RSPP abbiano coordinato in anticipo la documentazione da mettere a disposizione, come previsto dall’art. 25 c. 1 lett. l) e dall’art. 35 D.Lgs. 81/08.
Nota metodologica
I contenuti hanno finalità informativa. Non sostituiscono il parere di un consulente o legale del lavoro e non offrono garanzie sull’esito di un controllo: ogni ispezione dipende dai fatti concreti, dalla documentazione disponibile e dalla valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza.
Poteri dell'organo di vigilanza e provvedimenti tipici
In esito a un controllo, l’organo di vigilanza può emettere una prescrizione (D.Lgs. 758/94 per le contravvenzioni penali), una disposizione (art. 10 D.Lgs. 124/2004), un’ordinanza-ingiunzione (L. 689/1981 per le sanzioni amministrative) o un verbale unico di accertamento. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) costituisce misura cautelare autonoma adottabile dall’INL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza o di impiego di personale irregolare oltre la soglia del 10%.
Principali sanzioni rilevabili in sede ispettiva
- Mancata nomina medico competente / omessa sorveglianza sanitaria — art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 mod. D.Lgs. 106/2009: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00.
- Mancato protocollo sanitario / sopralluogo / Allegato 3B — art. 58 D.Lgs. 81/08 (a carico del medico competente): arresto fino a 1 mese o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro.
- Mancata formazione / mancato aggiornamento DVR — art. 55 D.Lgs. 81/08: arresto o ammenda, con possibilità di prescrizione ex D.Lgs. 758/94.
- Per tutte le contravvenzioni, regolarizzando nei termini, il pagamento si riduce a un quarto del massimo edittale (D.Lgs. 758/94).