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Procedura

Come rispondere a un'ispezione ATS

Risposta rapida

Lettura ~1 min
In caso di ispezione ATS o Ispettorato vanno coinvolti immediatamente RSPP, datore di lavoro e medico competente, predisponendo DVR, nomine, protocollo sanitario, registro visite, giudizi e Allegato 3B. Il verbale va sottoscritto con eventuale riserva e seguito da un piano di adempimenti.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando applicare la procedura

All'arrivo di ispettori ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro o altri organi di vigilanza in materia di SSL.

Documenti necessari

  • DVR e relativi aggiornamenti
  • Nomina del medico competente
  • Protocollo sanitario
  • Registro visite e giudizi di idoneità
  • Allegato 3B trasmesso
  • Verbali di sopralluogo del medico
  • Verbali di riunione periodica

Procedura passo passo

  1. Identifica gli ispettori. Verifica documento e qualifica degli organi di vigilanza all'arrivo.
  2. Coinvolgi le figure chiave. Informa RSPP, datore di lavoro e medico competente.
  3. Predisponi documenti. Metti a disposizione DVR, nomine, protocollo sanitario, registro visite, giudizi, Allegato 3B.
  4. Accompagna il sopralluogo. Affianca gli ispettori durante il sopralluogo documentando il percorso.
  5. Verifica le contestazioni. Annota osservazioni e contestazioni rilevate.
  6. Sottoscrivi il verbale. Sottoscrivi il verbale con riserva se ci sono punti da chiarire.
  7. Pianifica gli adempimenti. Programma le azioni correttive nei termini indicati dagli ispettori.

Tempi tipici

  • Ispezione ordinaria con preavviso: l'azienda riceve tipicamente un preavviso di 15-20 giorni; la visita ispettiva dura 1-3 giorni.
  • Ispezione a sorpresa: controllo documentale immediato (1-3 ore); eventuale sopralluogo aggiuntivo nelle settimane successive.
  • Adempimento prescrizioni: i termini sono indicati nel verbale, generalmente 30-90 giorni; per la riduzione della sanzione tramite oblazione ex art. 20 D.Lgs. 758/1994, l'adempimento deve avvenire entro il termine fissato.
  • Pagamento sanzioni amministrative: entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, salvo presentazione di ricorso.
  • Follow-up ispettivo: eventuale ispezione di verifica degli adempimenti nei 3-6 mesi successivi alla prescrizione.

Errori comuni

  • Non coinvolgere il medico competente
  • Consegnare documenti non aggiornati
  • Firmare il verbale senza leggere e senza riserva ove necessario
  • Trascurare i termini di adempimento

Come 123 Medico Competente gestisce questa procedura

Supportiamo l'azienda con documentazione ordinata e affianchiamo il medico durante l\'ispezione e nella fase di follow-up. Richiedi un preventivo.

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Domande frequenti

Devo avvisare il medico competente in caso di ispezione?
Sì, il medico competente va informato e coinvolto immediatamente, perché l'ispezione riguarda spesso la sorveglianza sanitaria: protocollo, visite, cartelle sanitarie e trasmissione Allegato 3B ex art. 40 D.Lgs. 81/08.
Posso rifiutare l'accesso agli ispettori?
No. Gli organi di vigilanza (ATS, INL, INAIL) hanno potere di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 13 D.Lgs. 81/08. Va garantita piena collaborazione, consentendo sopralluogo e accesso alla documentazione. Il rifiuto configura ostruzione e aggrava la posizione dell'azienda.
Entro quanto tempo si devono adempiere le prescrizioni del verbale ispettivo?
I termini sono indicati nel verbale stesso dagli ispettori. Di norma vanno da 30 a 90 giorni per le prescrizioni migliorative, con possibile riduzione della sanzione (oblazione) se rispettati ex art. 20 D.Lgs. 758/1994. Sanzioni amministrative vanno pagate entro 60 giorni dalla notifica, salvo ricorso.
Chi conserva il verbale di ispezione e per quanto tempo?
Il verbale di ispezione va conservato in azienda insieme al fascicolo sicurezza (DVR, nomine, protocollo sanitario) ex art. 53 D.Lgs. 81/08. Si consiglia la conservazione a tempo indeterminato o per almeno 10 anni, data la rilevanza in caso di contenziosi o ispezioni successive.
I documenti di sicurezza devono essere in formato cartaceo o digitale per l'ispezione?
Entrambi i formati sono ammessi ex art. 53 D.Lgs. 81/08. L'importante è che i documenti siano immediatamente disponibili e leggibili. I documenti in formato digitale devono essere firmati elettronicamente e garantire immodificabilità. In caso di ispezione a sorpresa, avere copie cartacee facilita l'esibizione immediata.
Cosa fare se il medico competente non è disponibile durante l'ispezione?
Il datore di lavoro deve comunque poter esibire la nomina del medico, il protocollo sanitario, i registri delle visite e l'ultimo Allegato 3B. Il medico può essere contattato telefonicamente per fornire chiarimenti agli ispettori. È buona prassi che il RSPP abbia accesso a tutta la documentazione sanitaria aggregata.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 13 D.Lgs. 81/08 — Vigilanza e poteri degli organi ispettivi
  2. Art. 40 D.Lgs. 81/08 — Comunicazione al Servizio sanitario nazionale (Allegato 3B)
  3. Art. 53 D.Lgs. 81/08 — Tenuta dei documenti: modalità cartacea e informatica
  4. Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro
  5. D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 — Razionalizzazione delle funzioni ispettive
  6. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 — Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (art. 20, oblazione)

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