Domande e risposte
Quali sono gli obblighi principali del datore di lavoro sulla sorveglianza sanitaria?
Ai sensi dell'art. 18 c. 1 D.Lgs. 81/08, il datore deve: nominare il medico competente quando la valutazione dei rischi (DVR, art. 28) individua lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria (lett. a)); fornirgli tutte le informazioni necessarie sui rischi (lett. g)); attuare le misure indicate nel giudizio di idoneità (lett. bb)); custodire la documentazione sanitaria. Deve inoltre garantire che le visite siano effettuate in orario di lavoro (art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08) e convoca la riunione periodica nelle aziende con oltre 15 dipendenti (art. 35 D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro deve partecipare alle riunioni periodiche?
Sì, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08 nelle aziende con più di 15 lavoratori è prevista una riunione annuale con RSPP, RLS e medico competente.
Il datore deve consegnare il giudizio di idoneità al lavoratore?
Ai sensi dell'art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/08, il medico competente consegna una copia del giudizio di idoneità sia al lavoratore sia al datore di lavoro; per i lavoratori minorenni, la copia va consegnata anche agli esercenti la potestà genitoriale. Il giudizio deve essere conservato dal datore tra la documentazione aziendale di sicurezza. Il datore deve attuare le prescrizioni e limitazioni indicate, pena le sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Chi paga le visite mediche del lavoro?
L'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che gli oneri economici della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e che le visite si svolgono durante l'orario di lavoro, senza alcun costo per il lavoratore. Il datore non può rivalersi sul dipendente nemmeno in caso di trattenuta dalla retribuzione.
Il datore può accedere alle cartelle sanitarie?
No. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08, le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite dal medico competente sotto la propria responsabilità e coperte da segreto professionale. Il datore ha accesso unicamente al giudizio di idoneità (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08), che non contiene diagnosi né dati clinici.
Cosa succede se il lavoratore rifiuta la visita?
Il rifiuto ingiustificato configura violazione degli obblighi del lavoratore ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08 e può comportare la sospensione dalla mansione soggetta a sorveglianza. Ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08, il lavoratore inadempiente è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 54,00 a 327,00 euro (importi aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). Il datore non può adibire a mansioni soggette a sorveglianza un lavoratore sprovvisto di giudizio di idoneità aggiornato, pena la propria responsabilità per omessa sorveglianza ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Il datore deve aggiornare il DVR quando cambia il medico competente?
Il DVR non richiede revisione formale per il solo avvicendamento del medico, ma vanno aggiornati: il riferimento nominativo al medico subentrante, il protocollo sanitario se il nuovo medico lo modifica a seguito del sopralluogo (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08) e i documenti del sistema di gestione della sicurezza. La revisione formale del DVR è invece obbligatoria ai sensi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08 se il cambio coincide con modifiche delle lavorazioni, dei rischi o dell'organizzazione del lavoro.
Quando si fa la visita preventiva?
Prima dell'avvio della mansione soggetta a sorveglianza sanitaria (art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08), in modo che il datore disponga del giudizio di idoneità prima dell'assunzione o del cambio mansione. Adibire un lavoratore a mansione soggetta a sorveglianza in assenza di visita preventiva espone il datore alle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08.
Quali documenti deve conservare il datore di lavoro?
Lettera di incarico al medico competente, giudizi di idoneità, verbali di sopralluogo e riunioni periodiche, comunicazioni e protocollo sanitario.
Il datore deve formare i lavoratori sui rischi sanitari?
Sì. Gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 impongono al datore di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici della mansione, comprese le misure di sorveglianza sanitaria ad essi associate. L'informazione deve includere le modalità del protocollo sanitario, la tipologia di visite previste e gli esami strumentali programmati. La formazione è documentata e aggiornata ad ogni cambiamento significativo dei rischi o delle mansioni.
Cosa rischia il datore in caso di omessa sorveglianza sanitaria?
Ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08, l'omessa nomina del medico competente o l'omessa effettuazione delle visite previste è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro (aggiornati D.M. 27 marzo 2023). In caso di infortunio o malattia professionale, l'omissione integra colpa specifica con potenziale responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) e responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
Quando è obbligatorio nominare il medico competente?
Ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro nomina il medico competente ogni volta che la valutazione dei rischi (DVR, art. 28) individua lavorazioni per le quali l'art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria. Il numero dei dipendenti non è determinante: anche un solo lavoratore esposto a rischi specifici (rumore, MMC, agenti chimici, VDT >20 h/settimana) obbliga alla nomina.
Come deve cooperare il datore di lavoro con il medico competente nella predisposizione del protocollo sanitario?
Il datore deve fornire al medico competente tutte le informazioni sui rischi presenti nelle lavorazioni, la documentazione della valutazione dei rischi e i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali. Il medico competente elabora il protocollo sanitario sulla base di queste informazioni e del sopralluogo in azienda, concordando con il datore la periodicità delle visite e gli esami strumentali previsti per ciascuna mansione. È obbligo del datore attuare le misure indicate nel protocollo e garantire le risorse necessarie per le visite. La cooperazione è documentata nei verbali di sopralluogo e nella documentazione del sistema di gestione della sicurezza.
Il datore di lavoro è obbligato a consultare l'RLS prima di definire il programma di sorveglianza sanitaria?
Sì. Ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene consultato preventivamente in merito alla nomina del medico competente e all'organizzazione della sorveglianza sanitaria. L'art. 35 D.Lgs. 81/08 prevede inoltre la partecipazione dell'RLS alla riunione periodica annuale (obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti), in cui si esaminano il DVR aggiornato, i risultati delle visite e il programma sanitario. La mancata consultazione dell'RLS non invalida il protocollo sanitario ma espone il datore alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 per violazione degli obblighi di partecipazione.
Cosa deve conservare il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto con un lavoratore esposto ad agenti cancerogeni?
Ai sensi dell'art. 243 c. 3 D.Lgs. 81/08, il datore è tenuto a conservare il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione. La cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08) deve ugualmente essere custodita per 40 anni e, in caso di chiusura dell'azienda, consegnata all'INAIL ai sensi delle istruzioni operative dell'Allegato 3A. Ai sensi dell'art. 243 c. 2 D.Lgs. 81/08, copia del registro è trasmessa all'INAIL e all'organo di vigilanza competente ogni tre anni. L'inottemperanza aggrava la responsabilità civile del datore in caso di malattia professionale tardiva, che per i cancerogeni può manifestarsi a distanza di decenni dall'esposizione.
Domande correlate
Approfondimenti
La riunione periodica: quando e come si svolge
Nelle aziende con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a indire almeno una volta l'anno la riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/08), alla quale partecipano RSPP, medico competente e RLS. In sede di riunione si esaminano il DVR, le misure di prevenzione adottate, il programma degli interventi, i risultati delle visite e gli eventuali aggiornamenti del protocollo sanitario. Il verbale della riunione va conservato e messo a disposizione dei partecipanti e dell'organo di vigilanza.