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Domanda

Chi paga la visita medica del lavoro?

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Le visite mediche di sorveglianza sanitaria e gli esami integrativi previsti dal protocollo sono interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non deve sostenere alcun costo, né per la visita né per gli accertamenti, e non può subire decurtazioni in busta paga. L'art. 15 D.Lgs. 81/08 sancisce il principio della gratuità per il lavoratore.

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Risposta in dettaglio

Il principio della gratuità riguarda anche i tempi: la visita si svolge in orario di lavoro o, se fuori orario, le ore sono retribuite. Eventuali spese di trasferimento al centro medico sono normalmente a carico del datore.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 15 c.2 (oneri a carico datore); art. 41.

Cosa fare in azienda

Includere le visite nel contratto con il medico o centro; non addebitare costi né tempi al lavoratore.

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Domande frequenti

Il datore può chiedere un rimborso al lavoratore?
No. L'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 stabilisce che gli oneri della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e non possono essere trasferiti al lavoratore, nemmeno in parte, né direttamente né attraverso trattenute in busta paga. Qualsiasi clausola contrattuale in senso contrario è nulla di diritto.
Gli esami strumentali e specialistici sono inclusi?
Sì, quando sono previsti dal protocollo sanitario predisposto dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08. Audiometria, spirometria, visiotest, ECG, esami ematochimici e ogni altro accertamento stabilito nel protocollo sono a carico del datore. Solo gli esami richiesti dal lavoratore al di fuori del protocollo, per motivi personali, non rientrano nell'obbligo.
Il lavoratore è retribuito durante la visita?
Sì. Le visite si svolgono in orario di lavoro (art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08) e il tempo impiegato è considerato orario lavorativo retribuito. Se per esigenze organizzative la visita avviene fuori orario, le ore aggiuntive devono essere compensate secondo le disposizioni contrattuali applicabili.
Chi paga le visite su richiesta del lavoratore?
Anche le visite su richiesta del lavoratore, previste dall'art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08, sono a carico del datore di lavoro. Il lavoratore può richiederle in qualsiasi momento se ritiene che le condizioni di lavoro abbiano ripercussioni sulla propria salute; il datore non può rifiutarsi di sostenerne il costo né di concedere il tempo necessario.
Se il lavoratore cambia azienda, chi paga le visite pregresse?
Le visite effettuate durante il rapporto di lavoro sono state sostenute dal precedente datore. Alla cessazione del rapporto, per i lavoratori esposti a rischi specifici il medico competente effettua la visita di fine rapporto (art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08), anch'essa a carico del datore uscente. Il nuovo datore è responsabile delle visite dalla data di assunzione in poi.

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