Risposta in dettaglio
L'art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 equipara ai lavoratori i soggetti che svolgono una prestazione lavorativa nell'ambito di qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i tirocinanti. Il soggetto ospitante è pertanto tenuto ad applicare tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41) per le mansioni che la richiedono. La visita preventiva va effettuata prima che il tirocinante inizi a svolgere la mansione a rischio; il giudizio di idoneità è obbligatorio e va conservato nella documentazione sanitaria.
Norma di riferimento
Art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (definizione di lavoratore e soggetti equiparati); art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di nominare il medico competente); art. 41 c. 1 e c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria e visita preventiva); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (oneri a carico del datore/soggetto ospitante).
Cosa fare in azienda
Verificare nella convenzione di tirocinio che la mansione sia compatibile con i rischi presenti in azienda; includere il tirocinante nel programma di sorveglianza sanitaria se la mansione lo richiede; programmare la visita preventiva prima dell'inizio; consegnare il giudizio di idoneità al tirocinante e conservarne copia nella documentazione sanitaria aziendale.