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Serve il medico competente per i tirocinanti?

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Sì, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. a) D.Lgs. 81/08, quando la prestazione si svolge in ambienti di lavoro. Se la mansione tirocinata comporta rischi che attivano la sorveglianza sanitaria, è obbligatorio sottoporre il tirocinante alla visita del medico competente prima dell'avvio dell'attività.

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Risposta in dettaglio

L'art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 equipara ai lavoratori i soggetti che svolgono una prestazione lavorativa nell'ambito di qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i tirocinanti. Il soggetto ospitante è pertanto tenuto ad applicare tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41) per le mansioni che la richiedono. La visita preventiva va effettuata prima che il tirocinante inizi a svolgere la mansione a rischio; il giudizio di idoneità è obbligatorio e va conservato nella documentazione sanitaria.

Norma di riferimento

Art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (definizione di lavoratore e soggetti equiparati); art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di nominare il medico competente); art. 41 c. 1 e c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria e visita preventiva); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (oneri a carico del datore/soggetto ospitante).

Cosa fare in azienda

Verificare nella convenzione di tirocinio che la mansione sia compatibile con i rischi presenti in azienda; includere il tirocinante nel programma di sorveglianza sanitaria se la mansione lo richiede; programmare la visita preventiva prima dell'inizio; consegnare il giudizio di idoneità al tirocinante e conservarne copia nella documentazione sanitaria aziendale.

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Domande frequenti

Anche per tirocini brevi?
Sì, l'obbligo non dipende dalla durata del tirocinio ma dalla mansione svolta: se comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, la visita preventiva è obbligatoria prima dell'avvio dell'attività.
Chi paga la visita medica del tirocinante?
Di norma l'azienda ospitante, in quanto soggetto che svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza. La convenzione di tirocinio può specificare la ripartizione degli oneri, ma l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria rimane in capo al soggetto ospitante ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08.
Vale per tirocini universitari?
Sì, se il tirocinio si svolge in un ambiente di lavoro con rischi che attivano la sorveglianza sanitaria. L'art. 2 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 equipara al lavoratore chiunque svolga una prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro, anche di natura speciale, o nell'ambito di una qualsiasi tipologia contrattuale o di un accordo.

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