Cosa dice la norma
L’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 equipara ai lavoratori i soggetti in apprendistato, tirocinio formativo e ogni altra forma di lavoro equiparata, con piena applicazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria ex art. 41 dello stesso decreto. La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262) tutela il lavoro dei minori attraverso:
- Art. 6–7 — divieto di adibizione a mansioni pericolose, faticose o insalubri elencate nell’Allegato I; deroghe consentite solo per attività formative previa autorizzazione e accertamento sanitario preventivo.
- Art. 8 — obbligo di visita medica preventiva prima dell’ammissione al lavoro e controllo sanitario almeno annuale fino al compimento del 18° anno.
- Art. 15 — divieto assoluto di lavoro notturno per i minori, indipendentemente dalla mansione.
A chi si applica
A minori (15–18 anni), apprendisti, tirocinanti e stagisti che svolgono attività equiparate al lavoro subordinato.
Obblighi pratici
- Valutazione dei rischi che tenga conto di età e maturazione fisica.
- Visita medica preventiva per i minori prima dell’ammissione al lavoro.
- Visite periodiche annuali per i minori (Legge 977/67, art. 8).
- Sorveglianza sanitaria per apprendisti/stagisti se sussistono i rischi.
- Rispetto dei divieti di mansioni pericolose per i minori (Allegato I L. 977/67, artt. 6–7).
Cosa fa il medico competente
Per minori, apprendisti e stagisti il medico competente svolge un ruolo specifico di tutela rafforzata:
- Esegue la visita medica preventiva prima dell’ammissione al lavoro del minore, ai sensi dell’art. 8 Legge 17 ottobre 1967, n. 977, valutando l’idoneità alle mansioni assegnate in relazione all’età e allo sviluppo fisico e psicologico del soggetto.
- Effettua il controllo sanitario annuale per i minori fino al compimento del 18° anno ai sensi dell’art. 8 L. 977/1967, verificando che le condizioni di lavoro non pregiudichino lo sviluppo fisico e psicologico del lavoratore.
- Per apprendisti e stagisti esposti a rischi, esegue le visite ex art. 41 D.Lgs. 81/2008 (preventiva, periodica, su richiesta) con periodicità adeguata al rischio specifico della mansione.
- Esprime il giudizio di idoneità ai sensi dell’art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08, con eventuale indicazione di mansioni vietate o limitate in base alle caratteristiche individuali del soggetto minore.
- In caso di deroghe alle mansioni vietate ai sensi degli artt. 6–7 L. 977/1967 (per finalità formative), l’accertamento sanitario preventivo del medico competente è condizione necessaria per l’autorizzazione.
Sanzioni / conseguenze
L’adibizione del minore a mansioni vietate ex artt. 6–7 Legge 977/1967 è sanzionata ai sensi dell’art. 26 della stessa legge con ammenda. L’omessa visita medica preventiva o periodica per i minori è sanzionata ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda a carico del datore di lavoro. La violazione del divieto assoluto di lavoro notturno per i minori ex art. 15 Legge 977/1967 è sanzionata penalmente ai sensi degli artt. 23–26 della stessa legge. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su tutela dei minori e responsabilità del datore consulta ildatabase sentenze Cassazione.