Cosa dice la norma
L’art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (come modificato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 213) definisce periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti la fascia 24:00–05:00) e lavoratore notturno. L’art. 13 fissa il limite di 8 ore medie nelle 24. L’art. 14 D.Lgs. 66/2003 prevede la sorveglianza sanitaria, eseguita ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
A chi si applica
Ai lavoratori che rientrano nella definizione di lavoratore notturno, con esclusioni previste (es. dirigenti). Tutele specifiche per minori, gestanti e neogenitori.
Obblighi pratici
- Verifica idoneità al lavoro notturno prima dell’adibizione.
- Sorveglianza sanitaria periodica.
- Rispetto dei limiti orari (max 8 ore medie su 24).
- Possibile trasferimento al lavoro diurno per inidoneità sopravvenuta.
Cosa fa il medico competente
Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni è eseguita con le modalità previste dall’art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente:
- Effettua la visita preventiva (art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08) prima dell’adibizione al turno notturno, verificando l’assenza di controindicazioni specifiche (patologie cardiovascolari, disturbi del sonno, epilessia, diabete instabile).
- Esegue la visita periodica (art. 41, c. 2, lett. b) D.Lgs. 81/08) con cadenza stabilita nel protocollo sanitario, di norma annuale o più frequente per lavoratori con patologie o fattori di rischio individuali.
- Svolge la visita su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08) quando il lavoratore ritiene che la sua salute sia correlata al lavoro notturno.
- Esprime il giudizio di idoneità al lavoro notturno ai sensi dell’art. 41, c. 6 D.Lgs. 81/08, con eventuale indicazione di limitazioni o prescrizioni.
- In caso di inidoneità accertata, segnala al datore di lavoro la necessità di trasferimento al lavoro diurno ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 66/2003.
Sanzioni / conseguenze
La violazione delle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 (es. superamento del limite orario notturno ex art. 13) comporta sanzioni amministrative. L’omessa sorveglianza sanitaria è sanzionata dall’art. 55, c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Vedi sanzioni mancata sorveglianza.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per pronunce su lavoro notturno e idoneità consulta ildatabase sentenze Cassazione.