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Domanda

La visita medica del lavoro è in orario di lavoro?

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Sì, le visite di sorveglianza sanitaria devono svolgersi durante l'orario di lavoro e il tempo impiegato è retribuito come ore lavorate. Se per ragioni organizzative la visita viene effettuata fuori orario, le ore vanno comunque retribuite come straordinario o recuperate. Il principio deriva dall'art. 15 D.Lgs. 81/08 sulla gratuità della sorveglianza per il lavoratore.

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Risposta in dettaglio

L'orientamento giurisprudenziale è costante: il tempo della visita medica preventiva o periodica è tempo di lavoro a tutti gli effetti, comprensivo dello spostamento se la visita si svolge fuori dalla sede aziendale.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 15 c.2; orientamento giurisprudenziale costante.

Cosa fare in azienda

Pianificare appuntamenti compatibili con l'orario di lavoro; tenere registro dei tempi per ciascun lavoratore.

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Normativa e obblighi

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Domande frequenti

Se la visita è in pausa pranzo va retribuita?
Sì, la pausa pranzo non è tempo disponibile per il datore di lavoro: se la visita medica occupa il periodo di pausa, le ore vanno retribuite o recuperate come orario di lavoro aggiuntivo. L'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria non comporta oneri economici per il lavoratore, e l'orientamento giurisprudenziale costante qualifica il tempo della visita come orario di lavoro a tutti gli effetti (Cass. Civ., Sez. Lav.).
Il tempo di viaggio al centro medico è retribuito?
Sì, se la visita si svolge fuori dalla sede aziendale in un ambulatorio o centro medico diverso. Il tempo di spostamento dall'azienda al luogo della visita e quello del ritorno è considerato orario di lavoro, poiché lo spostamento avviene nell'interesse del datore di lavoro per adempiere un obbligo di legge (art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08). È buona prassi concordare preventivamente con il medico la sede della visita per minimizzare i disagi organizzativi.
Il lavoratore può rifiutare una visita programmata fuori orario?
Il rifiuto non è mai giustificato sul presupposto della collocazione oraria, purché le ore siano retribuite o recuperate. Il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08: il rifiuto immotivato integra inadempimento sanzionabile ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08 e può dare luogo a procedura disciplinare secondo il CCNL applicato.
Chi paga gli esami strumentali effettuati durante la visita?
Il datore di lavoro sostiene tutti i costi della sorveglianza sanitaria, inclusi audiometria, spirometria, ECG, visiotest ed esami ematochimici previsti dal protocollo (art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08). Nessun onere può essere trasferito al lavoratore, nemmeno in forma di trattenuta sullo stipendio o di rimborso posticipato. L'art. 15 c. 2 D.Lgs. 81/08 ribadisce la gratuità della sorveglianza come principio generale.
Come si documenta che la visita si è svolta in orario di lavoro?
È buona prassi registrare nel sistema di rilevazione presenze l'assenza per visita medica del lavoro (causale distinta dall'assenza per malattia), con indicazione dell'orario di uscita e rientro. Il datore deve conservare la documentazione della convocazione alla visita e dell'avvenuta effettuazione. In caso di ispezione, gli organi di vigilanza (ASL, INL) possono verificare sia l'effettuazione delle visite sia la loro collocazione nell'orario di lavoro.

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