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Cosa succede se il lavoratore rifiuta la visita medica?

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Il lavoratore che rifiuta una visita medica obbligatoria viola l'art. 20 D.Lgs. 81/08 e si espone a sanzione amministrativa (art. 59) e a provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro. Senza giudizio di idoneità il lavoratore non può essere adibito alla mansione a rischio. Le conseguenze concrete dipendono dal caso specifico e dal CCNL applicato.

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Risposta in dettaglio

La sorveglianza sanitaria è un obbligo bilaterale: il datore organizza le visite (art. 41 D.Lgs. 81/08), il lavoratore vi si sottopone (art. 20 c. 2 lett. i)). Il rifiuto ingiustificato può legittimare la sospensione dalla mansione a rischio e l'avvio di procedura disciplinare; in casi reiterati e gravi, dopo regolare contestazione ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, può portare al licenziamento. Le conseguenze concrete dipendono dal singolo caso e dal CCNL applicato.

Normativa di riferimento

Art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08 (obbligo del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria); art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08 (tipologie di visita obbligatorie); art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (inidoneità alla mansione senza visita); art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa per il lavoratore inadempiente); art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (sanzioni per il datore che adibisce alla mansione senza idoneità); art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (procedimento disciplinare).

Rifiuto giustificato o ingiustificato

Il rifiuto è ingiustificato quando non è motivato da cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero, impedimento documentabile). Un rifiuto motivato da ragioni personali o da disaccordo con il medico non costituisce giustificazione valida: il lavoratore deve prima sottoporsi alla visita e, se non concorda con il giudizio, presentare ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08.

Rischi per il datore di lavoro

Il datore che consente al lavoratore di proseguire la mansione a rischio senza aver ottenuto il giudizio di idoneità è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro). In caso di infortunio o malattia professionale occorso in assenza di idoneità, la responsabilità del datore risulta aggravata anche in sede civile e penale.

Cosa fare in azienda

Convocare formalmente il lavoratore per iscritto con data e luogo della visita. In caso di rifiuto o assenza ingiustificata, documentare l'accaduto, contestare disciplinarmente per iscritto rispettando i termini dell'art. 7 L. 300/1970, sospendere immediatamente il lavoratore dalla mansione a rischio. Conservare tutta la corrispondenza scritta a disposizione degli organi di vigilanza.

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Domande frequenti

Il datore può licenziare subito?
No. Il rifiuto della visita medica costituisce inadempimento degli obblighi del lavoratore ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08, ma per procedere al licenziamento è necessario rispettare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e le disposizioni del CCNL applicato. Solo in caso di rifiuto reiterato e ingiustificato, dopo regolare contestazione, può configurarsi una giusta causa.
C'è una sanzione per il lavoratore?
Sì. Ai sensi dell'art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il lavoratore che viola gli obblighi di cui all'art. 20 c. 2 (tra cui sottoporsi alla sorveglianza sanitaria) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro (importi aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). La sanzione è irrogata dall'organo di vigilanza territorialmente competente.
Vale anche per le visite straordinarie?
Sì, purché la visita sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Tutte le tipologie di visita previste dall'art. 41 – preventiva, periodica, straordinaria su richiesta del lavoratore, al rientro da malattia superiore a 60 giorni – rientrano nella sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il rifiuto di qualsiasi visita inclusa nel protocollo sanitario integra la fattispecie disciplinare.
Cosa succede nel frattempo alla mansione?
In assenza del giudizio di idoneità, il datore di lavoro non può adibire il lavoratore alla mansione a rischio ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08. Il lavoratore va sospeso dalla mansione specifica. Il datore che consente la prosecuzione della mansione senza idoneità incorre nelle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08.
Come va contestato il rifiuto?
Il datore deve inviare al lavoratore una convocazione scritta per la visita, con indicazione di data, ora, luogo e medico competente. In caso di rifiuto o assenza ingiustificata, deve formalizzare una contestazione disciplinare scritta ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, concedere al lavoratore almeno 5 giorni per rispondere, e solo successivamente irrogare il provvedimento disciplinare nel rispetto del CCNL.

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