Risposta in dettaglio
La sorveglianza sanitaria è un obbligo bilaterale: il datore organizza le visite (art. 41 D.Lgs. 81/08), il lavoratore vi si sottopone (art. 20 c. 2 lett. i)). Il rifiuto ingiustificato può legittimare la sospensione dalla mansione a rischio e l'avvio di procedura disciplinare; in casi reiterati e gravi, dopo regolare contestazione ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970, può portare al licenziamento. Le conseguenze concrete dipendono dal singolo caso e dal CCNL applicato.
Normativa di riferimento
Art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/08 (obbligo del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria); art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08 (tipologie di visita obbligatorie); art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (inidoneità alla mansione senza visita); art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa per il lavoratore inadempiente); art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (sanzioni per il datore che adibisce alla mansione senza idoneità); art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300 (procedimento disciplinare).
Rifiuto giustificato o ingiustificato
Il rifiuto è ingiustificato quando non è motivato da cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero, impedimento documentabile). Un rifiuto motivato da ragioni personali o da disaccordo con il medico non costituisce giustificazione valida: il lavoratore deve prima sottoporsi alla visita e, se non concorda con il giudizio, presentare ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08.
Rischi per il datore di lavoro
Il datore che consente al lavoratore di proseguire la mansione a rischio senza aver ottenuto il giudizio di idoneità è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro). In caso di infortunio o malattia professionale occorso in assenza di idoneità, la responsabilità del datore risulta aggravata anche in sede civile e penale.
Cosa fare in azienda
Convocare formalmente il lavoratore per iscritto con data e luogo della visita. In caso di rifiuto o assenza ingiustificata, documentare l'accaduto, contestare disciplinarmente per iscritto rispettando i termini dell'art. 7 L. 300/1970, sospendere immediatamente il lavoratore dalla mansione a rischio. Conservare tutta la corrispondenza scritta a disposizione degli organi di vigilanza.