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Domanda

Quanto dura l’idoneità al lavoro?

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L'idoneità al lavoro è valida fino alla successiva visita prevista dal protocollo sanitario: di norma 1 o 2 anni per la maggior parte delle mansioni, con periodicità più brevi (6 mesi) per rischi specifici come lavoro notturno o cancerogeni. Il medico competente può comunque richiamare il lavoratore prima della scadenza in caso di necessità.

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Risposta in dettaglio

La periodicità è definita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del rischio specifico della mansione, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08. La cadenza di norma annuale può essere modificata – aumentata o ridotta – in base all'evoluzione del profilo di rischio o alle condizioni di salute del lavoratore. Il medico può richiamare il lavoratore prima della scadenza ordinaria se emergono indicazioni cliniche. Eventi sentinella (infortuni, malattia superiore a 60 giorni continuativi) determinano visite straordinarie obbligatorie ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08.

Norma di riferimento

Art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08 (periodicità della visita periodica); art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08 (visita su richiesta del lavoratore); art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08 (visita di cambio mansione); art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 (visita di rientro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi); art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (giudizi di idoneità); art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08 (periodicità biennale/quinquennale per videoterminali); art. 14 c. 1 D.Lgs. 66/2003 (periodicità biennale per lavoratori notturni).

Cosa fare in azienda

Mantenere uno scadenzario aggiornato delle visite mediche per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. Pianificare le visite con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Conservare i giudizi di idoneità nella cartella sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08) e archiviarli nella documentazione della sicurezza a disposizione dell'organo di vigilanza. In caso di cambio mansione o assenza prolungata, richiedere al medico competente la visita prima della ripresa della mansione a rischio.

Periodicità più comuni per rischio

Annuale: esposizione a rumore superiore a 85 dB(A), agenti chimici pericolosi, movimentazione manuale dei carichi con indice di rischio elevato, vibrazioni mano-braccio o corpo intero con esposizione superiore ai valori di azione.

Biennale: videoterminali (uso oltre 20 h/settimana) – salvo condizioni che richiedano cadenza più breve; lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003, art. 14).

Quinquennale: videoterminalisti senza correzione ottica e senza patologie accertate nella visita precedente (art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08).

Semestrale o inferiore: lavoro notturno con particolari condizioni di salute, esposizione a cancerogeni in presenza di indicatori biologici di effetto, su indicazione del medico nel protocollo sanitario.

Cosa succede se l'idoneità scade senza rinnovo

Il lavoratore la cui idoneità è scaduta non può essere legittimamente adibito alla mansione soggetta a sorveglianza fino al rinnovo del giudizio. Il datore di lavoro che permette la prosecuzione della mansione senza visita periodica aggiornata incorre nelle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro, aggiornati con D.M. 27 marzo 2023).

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Domande frequenti

L'idoneità scade automaticamente?
Sì, alla data della successiva visita programmata nel protocollo sanitario. Dopo la scadenza, il lavoratore soggetto a sorveglianza non può essere adibito alla mansione a rischio prima di aver effettuato la visita periodica e ottenuto un nuovo giudizio dal medico competente ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Si può chiedere una visita anticipata?
Sì, il lavoratore può richiedere la visita in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08, se ritiene che le condizioni di lavoro incidano negativamente sulla propria salute. Il medico competente valuta la richiesta e, se fondata, effettua la visita e può aggiornare il giudizio di idoneità.
Cambia con il cambio mansione?
Sì, è necessaria una visita di cambio mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08 prima che il lavoratore inizi la nuova mansione soggetta a sorveglianza. Il giudizio precedente non è trasferibile a mansioni diverse, anche se dello stesso livello contrattuale.
Quanto dura l'idoneità per i videoterminalisti?
Per i lavoratori che usano videoterminali per più di 20 ore settimanali, la visita periodica è biennale in via generale, oppure quinquennale per i lavoratori che non necessitano di correzione ottica e non presentano patologie accertate, ai sensi dell'art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08.
Per i lavoratori notturni quanto è la periodicità?
Almeno biennale, ai sensi dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Il medico competente può ridurre la periodicità in base al profilo di rischio individuale o a condizioni di salute particolari emerse nelle visite precedenti.

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