Risposta in dettaglio
La periodicità è definita dal medico competente nel protocollo sanitario in funzione del rischio specifico della mansione, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08. La cadenza di norma annuale può essere modificata – aumentata o ridotta – in base all'evoluzione del profilo di rischio o alle condizioni di salute del lavoratore. Il medico può richiamare il lavoratore prima della scadenza ordinaria se emergono indicazioni cliniche. Eventi sentinella (infortuni, malattia superiore a 60 giorni continuativi) determinano visite straordinarie obbligatorie ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08.
Norma di riferimento
Art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08 (periodicità della visita periodica); art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08 (visita su richiesta del lavoratore); art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08 (visita di cambio mansione); art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08 (visita di rientro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi); art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/08 (giudizi di idoneità); art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08 (periodicità biennale/quinquennale per videoterminali); art. 14 c. 1 D.Lgs. 66/2003 (periodicità biennale per lavoratori notturni).
Cosa fare in azienda
Mantenere uno scadenzario aggiornato delle visite mediche per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria. Pianificare le visite con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Conservare i giudizi di idoneità nella cartella sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08) e archiviarli nella documentazione della sicurezza a disposizione dell'organo di vigilanza. In caso di cambio mansione o assenza prolungata, richiedere al medico competente la visita prima della ripresa della mansione a rischio.
Periodicità più comuni per rischio
Annuale: esposizione a rumore superiore a 85 dB(A), agenti chimici pericolosi, movimentazione manuale dei carichi con indice di rischio elevato, vibrazioni mano-braccio o corpo intero con esposizione superiore ai valori di azione.
Biennale: videoterminali (uso oltre 20 h/settimana) – salvo condizioni che richiedano cadenza più breve; lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003, art. 14).
Quinquennale: videoterminalisti senza correzione ottica e senza patologie accertate nella visita precedente (art. 176 c. 2 D.Lgs. 81/08).
Semestrale o inferiore: lavoro notturno con particolari condizioni di salute, esposizione a cancerogeni in presenza di indicatori biologici di effetto, su indicazione del medico nel protocollo sanitario.
Cosa succede se l'idoneità scade senza rinnovo
Il lavoratore la cui idoneità è scaduta non può essere legittimamente adibito alla mansione soggetta a sorveglianza fino al rinnovo del giudizio. Il datore di lavoro che permette la prosecuzione della mansione senza visita periodica aggiornata incorre nelle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro, aggiornati con D.M. 27 marzo 2023).