Risposta in dettaglio
Le limitazioni contenute nel giudizio di idoneità delimitano ciò che il lavoratore non può fare nella mansione specifica, in coerenza con quanto stabilito dal medico competente ai sensi dell'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08. A differenza delle prescrizioni (che richiedono interventi attivi del datore), le limitazioni impongono un'astensione: il datore deve riorganizzare i compiti affinché il lavoratore non venga mai adibito alle attività vietate. Se le limitazioni rendono impossibile la mansione, si attiva l'obbligo di repêchage ai sensi dell'art. 42.
Normativa di riferimento
Art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 (contenuto del giudizio di idoneità con limitazioni; natura temporanea o definitiva); art. 42 c. 1 D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di attuare le misure del medico; repêchage in caso di inidoneità parziale); art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08 (visita di cambio mansione obbligatoria); art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni); art. 590 c.p. e art. 589 c.p. (responsabilità penale per lesioni o decesso collegati all'inosservanza).
Differenza tra limitazioni e prescrizioni
Le limitazioni vietano attività specifiche (es. divieto di lavoro in altezza, divieto di turni notturni, divieto di guida di muletti). Le prescrizioni impongono al datore misure attive (es. fornire guanti antivibranti, adeguare la postazione, organizzare pause). Entrambe sono ugualmente vincolanti ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Nella pratica, un giudizio di idoneità può contenere sia prescrizioni sia limitazioni contemporaneamente.
Cosa fare se le limitazioni rendono impossibile la mansione
Se le limitazioni sono così estese da precludere di fatto lo svolgimento della mansione, il datore è obbligato a verificare l'esistenza di mansioni alternative compatibili in azienda (repêchage), anche di livello contrattuale inferiore, garantendo il trattamento retributivo della categoria di provenienza ai sensi dell'art. 42 c. 1 D.Lgs. 81/08. Se non esiste alcuna mansione compatibile, può configurarsi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo come extrema ratio e dopo aver documentato l'esito negativo del repêchage.
Cosa fare in azienda
Comunicare per iscritto le limitazioni al preposto e al responsabile dell'area interessata. Riorganizzare i compiti del lavoratore escludendo le attività vietate. Verificare il rispetto operativo con controlli periodici. Informare il lavoratore delle limitazioni e delle ragioni per cui non può svolgere determinate attività. Calendarizzare la visita di rivalutazione se le limitazioni sono temporanee. Archiviare il giudizio con le limitazioni nella documentazione della sicurezza.