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Domanda

Come fare ricorso contro il giudizio di idoneità?

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Il ricorso contro il giudizio del medico competente si presenta entro 30 giorni dalla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). Possono presentarlo sia il datore di lavoro sia il lavoratore. L'organo di vigilanza può confermare, modificare o revocare il giudizio dopo eventuali ulteriori accertamenti. La decisione è vincolante per entrambe le parti.

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Risposta in dettaglio

L'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 disciplina il ricorso avverso il giudizio di idoneità. La domanda va presentata in forma scritta con motivazioni e documenti utili entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L'organo di vigilanza (ASL/ATS/SPRESAL) può convocare il lavoratore per visita collegiale e disporre ulteriori accertamenti. La decisione dell'organo di vigilanza può confermare, modificare o revocare il giudizio originario. Le spese degli accertamenti restano a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08.

Normativa di riferimento

Art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio di idoneità: legittimazione, termine, organo competente, procedura); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (oneri della sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro); art. 42 D.Lgs. 81/08 (provvedimenti in caso di inidoneità: obbligo di adibire a mansioni compatibili); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per inosservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria).

Cosa fare in azienda

Presentare ricorso scritto entro 30 giorni all'ASL/ATS/SPRESAL competente per territorio. Allegare copia del giudizio impugnato e tutta la documentazione sanitaria rilevante. Attendere la convocazione dell'organo di vigilanza per eventuale visita collegiale. Nel frattempo, valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Conservare copia di tutta la corrispondenza con l'organo di vigilanza.

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Domande frequenti

Quanto tempo per il ricorso?
30 giorni dalla comunicazione del giudizio, ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08. Il termine decorre dalla data in cui il lavoratore o il datore di lavoro riceve la comunicazione scritta del giudizio di idoneità. Il mancato rispetto del termine preclude il ricorso amministrativo.
Chi può presentarlo?
Sia il datore di lavoro sia il lavoratore, ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08. Entrambi i soggetti sono legittimati a impugnare il giudizio davanti all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL/ATS/SPRESAL), indipendentemente dal contenuto del giudizio stesso.
La decisione è definitiva?
La decisione dell'organo di vigilanza è vincolante per entrambe le parti in sede amministrativa, ma può essere impugnata davanti al giudice del lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., qualora si ritenga che il giudizio leda diritti soggettivi del lavoratore o del datore di lavoro.
Come si presenta il ricorso?
Il ricorso va presentato in forma scritta all'ASL/ATS/SPRESAL territorialmente competente, con indicazione del giudizio impugnato, delle motivazioni e dei documenti sanitari a supporto. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08, l'organo di vigilanza può disporre ulteriori accertamenti, anche con visita collegiale, e comunicare la propria decisione alle parti.
Chi sostiene le spese del ricorso?
Le spese degli accertamenti disposti dall'organo di vigilanza nell'ambito del procedimento di ricorso sono a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08, che prevede che gli oneri della sorveglianza sanitaria, ivi compresi quelli connessi all'iter di ricorso, non gravino sul lavoratore.
Cosa può fare il lavoratore dichiarato non idoneo?
Il lavoratore dichiarato non idoneo può presentare ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni. In parallelo, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni compatibili, se disponibili, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. In assenza di mansioni compatibili, il rapporto di lavoro può essere risolto previo rispetto delle procedure contrattuali e di legge.

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