Risposta in dettaglio
L'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 disciplina il ricorso avverso il giudizio di idoneità. La domanda va presentata in forma scritta con motivazioni e documenti utili entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L'organo di vigilanza (ASL/ATS/SPRESAL) può convocare il lavoratore per visita collegiale e disporre ulteriori accertamenti. La decisione dell'organo di vigilanza può confermare, modificare o revocare il giudizio originario. Le spese degli accertamenti restano a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08.
Normativa di riferimento
Art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio di idoneità: legittimazione, termine, organo competente, procedura); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (oneri della sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro); art. 42 D.Lgs. 81/08 (provvedimenti in caso di inidoneità: obbligo di adibire a mansioni compatibili); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per inosservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria).
Cosa fare in azienda
Presentare ricorso scritto entro 30 giorni all'ASL/ATS/SPRESAL competente per territorio. Allegare copia del giudizio impugnato e tutta la documentazione sanitaria rilevante. Attendere la convocazione dell'organo di vigilanza per eventuale visita collegiale. Nel frattempo, valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08. Conservare copia di tutta la corrispondenza con l'organo di vigilanza.