Domande e risposte
Cos’è la sorveglianza sanitaria?
È l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi della mansione (art. 2 D.Lgs. 81/08).
Quando è obbligatoria?
Nei casi previsti dalla normativa o quando il rischio individuato dal DVR la richiede (es. rumore, agenti chimici, movimentazione carichi, videoterminali oltre soglia).
Chi la dispone in azienda?
Il datore di lavoro su indicazione del medico competente che predispone il protocollo sanitario in base alla valutazione dei rischi.
Quali sono le tipologie di visita?
Preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, di cambio mansione, alla cessazione, dopo assenza per malattia oltre 60 giorni continuativi.
Con che frequenza si effettua?
In genere annuale, ma può variare (biennale, quinquennale) in base al rischio e al protocollo del medico.
È obbligatoria anche per i tirocinanti?
Sì, se svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.
Il lavoratore in smart working è soggetto a sorveglianza?
Sì, se la mansione lo prevede (es. videoterminalista oltre soglia); la modalità di esecuzione può essere concordata.
Cosa comprende oltre alla visita?
Anamnesi, esame obiettivo, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio specifico.
I costi sono a carico del lavoratore?
No, sono interamente a carico del datore di lavoro.
Cosa succede se la sorveglianza non viene effettuata?
Sanzioni a carico del datore di lavoro e potenziale invalidità delle mansioni svolte da lavoratori non idonei.