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Domanda

Cosa succede se il lavoratore è non idoneo?

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In caso di giudizio di non idoneità alla mansione, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori conservando il trattamento retributivo della categoria di provenienza. La situazione richiede valutazione caso per caso e può comportare ricorso all'organo di vigilanza territoriale.

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Risposta in dettaglio

L'art. 42 D.Lgs. 81/08 disciplina i provvedimenti conseguenti al giudizio di non idoneità: il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, adibendo il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con conservazione del trattamento retributivo. La non idoneità definitiva e totale, senza alternative possibili, può legittimare il recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, ma solo dopo aver esperito il repêchage e aver eventualmente percorso la procedura di ricorso.

Normativa di riferimento

Art. 42 c. 1 D.Lgs. 81/08 (provvedimenti conseguenti al giudizio di non idoneità; obbligo di adibire a mansioni compatibili con conservazione della retribuzione); art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 (inidoneità temporanea e definitiva); art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni); art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per inosservanza degli obblighi del medico competente).

Inidoneità temporanea vs definitiva

L'inidoneità temporanea, ai sensi dell'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08, è limitata a un periodo indicato dal medico, al termine del quale è prevista una visita di rivalutazione. L'inidoneità definitiva, invece, non ha una data di scadenza e obbliga il datore ad attuare in modo stabile le misure di cui all'art. 42. Solo l'inidoneità definitiva totale – senza possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione – può legittimare il licenziamento come ultima soluzione.

Documentazione consigliata

Il datore deve conservare: il giudizio scritto del medico competente, le comunicazioni di sospensione dalla mansione, la documentazione della ricerca di mansioni alternative (repêchage), eventuali accordi sindacali o verbali di confronto con il lavoratore. In caso di ricorso o contenzioso, questa documentazione è essenziale per dimostrare il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 42 D.Lgs. 81/08.

Cosa fare in azienda

Sospendere immediatamente il lavoratore dalla mansione incompatibile. Avviare la ricerca scritta e documentata di mansioni alternative compatibili. Consultare il medico competente per definire i limiti e le possibilità di ricollocazione. Formalizzare per iscritto l'eventuale cambio mansione con accordo del lavoratore. Se non si trovano alternative, attivare il confronto sindacale prima di procedere al recesso. Valutare entro 30 giorni l'opportunità di presentare ricorso all'organo di vigilanza territoriale.

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Domande frequenti

Si può ridurre lo stipendio?
No. Ai sensi dell'art. 42 c. 1 D.Lgs. 81/08, il lavoratore adibito a mansioni inferiori in conseguenza del giudizio di inidoneità conserva il trattamento economico corrispondente alla categoria di provenienza. È vietata qualsiasi riduzione retributiva collegata al solo fatto dell'inidoneità.
Si può licenziare?
Solo come extrema ratio, dopo aver verificato l'impossibilità di repêchage (ricerca di mansioni equivalenti o inferiori compatibili con le condizioni di salute del lavoratore). La giurisprudenza consolidata richiede che il datore dimostri di aver esperito ogni possibile ricollocazione. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo quando è accertata l'impossibilità assoluta di adibire il lavoratore ad alcuna mansione presente in azienda.
Quanto tempo c'è per il ricorso?
30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio di non idoneità, ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08. Il ricorso si presenta all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS/SPRESAL). Il mancato rispetto del termine preclude il ricorso in sede amministrativa, fermo restando il ricorso al giudice del lavoro per i profili contrattuali.
Cosa deve fare il datore nell'immediato?
Ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/08, il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente. In via prioritaria: sospendere il lavoratore dalla mansione incompatibile, avviare la ricerca di mansioni alternative compatibili (repêchage), eventualmente modificare postazioni o turni. Deve documentare per iscritto le azioni intraprese e, se non trova soluzioni, avviare il confronto con il lavoratore e le rappresentanze sindacali prima di procedere al recesso.
L'inidoneità è sempre definitiva?
No. L'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 prevede anche l'inidoneità temporanea, con indicazione del periodo da parte del medico. Al termine del periodo indicato, il medico effettua una visita di rivalutazione. Solo se l'inidoneità si conferma definitiva si attiva pienamente l'obbligo di repêchage ai sensi dell'art. 42.

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