Risposta in dettaglio
L'art. 42 D.Lgs. 81/08 disciplina i provvedimenti conseguenti al giudizio di non idoneità: il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, adibendo il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con conservazione del trattamento retributivo. La non idoneità definitiva e totale, senza alternative possibili, può legittimare il recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, ma solo dopo aver esperito il repêchage e aver eventualmente percorso la procedura di ricorso.
Normativa di riferimento
Art. 42 c. 1 D.Lgs. 81/08 (provvedimenti conseguenti al giudizio di non idoneità; obbligo di adibire a mansioni compatibili con conservazione della retribuzione); art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 (inidoneità temporanea e definitiva); art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni); art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per inosservanza degli obblighi del medico competente).
Inidoneità temporanea vs definitiva
L'inidoneità temporanea, ai sensi dell'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08, è limitata a un periodo indicato dal medico, al termine del quale è prevista una visita di rivalutazione. L'inidoneità definitiva, invece, non ha una data di scadenza e obbliga il datore ad attuare in modo stabile le misure di cui all'art. 42. Solo l'inidoneità definitiva totale – senza possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione – può legittimare il licenziamento come ultima soluzione.
Documentazione consigliata
Il datore deve conservare: il giudizio scritto del medico competente, le comunicazioni di sospensione dalla mansione, la documentazione della ricerca di mansioni alternative (repêchage), eventuali accordi sindacali o verbali di confronto con il lavoratore. In caso di ricorso o contenzioso, questa documentazione è essenziale per dimostrare il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 42 D.Lgs. 81/08.
Cosa fare in azienda
Sospendere immediatamente il lavoratore dalla mansione incompatibile. Avviare la ricerca scritta e documentata di mansioni alternative compatibili. Consultare il medico competente per definire i limiti e le possibilità di ricollocazione. Formalizzare per iscritto l'eventuale cambio mansione con accordo del lavoratore. Se non si trovano alternative, attivare il confronto sindacale prima di procedere al recesso. Valutare entro 30 giorni l'opportunità di presentare ricorso all'organo di vigilanza territoriale.