Tabella delle scadenze (art. 25, 29, 35, 37, 40, 41 D.Lgs. 81/08)
| Scadenza | Cadenza | Riferimento normativo | Scheda |
|---|---|---|---|
| Visita medica preventiva (anche pre-assuntiva) | Prima dell’adibizione alla mansione | D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. a / a-bis | Apri |
| Visita medica periodica | Normalmente annuale (cadenza definita dal medico competente) | D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. b | Apri |
| Visita per cambio mansione | In occasione del cambio mansione | D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. d | Apri |
| Visita di rientro dopo assenza per malattia > 60 giorni | Su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientro | D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter | Apri |
| Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro | Nei casi previsti dalla normativa specifica | D.Lgs. 81/08 art. 41 | Apri |
| Sopralluogo del medico competente negli ambienti di lavoro | Almeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata) | D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l | Apri |
| Riunione periodica di prevenzione e protezione | Almeno annuale per aziende con più di 15 dipendenti | D.Lgs. 81/08 art. 35 | Apri |
| Trasmissione Allegato 3B a INAIL | Entro il primo trimestre dell’anno successivo | D.Lgs. 81/08 art. 40 + Allegato 3B | Apri |
| Conservazione cartella sanitaria e di rischio | Almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto (40 per cancerogeni/amianto) | D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c, art. 243 | Apri |
| Aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi) | In caso di modifiche significative del processo produttivo o organizzativo, infortuni significativi, evoluzioni tecniche | D.Lgs. 81/08 art. 29 c.3 | Apri |
| Aggiornamento del protocollo sanitario | Su variazione mansioni, rischi, normativa o evidenze sanitarie | D.Lgs. 81/08 art. 25 | Apri |
| Rinnovo formazione sicurezza lavoratori | Aggiornamento quinquennale (art. 37 + Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) | D.Lgs. 81/08 art. 37 + Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 | Apri |
Chi è responsabile del rispetto delle scadenze
La responsabilità è ripartita tra datore di lavoro e medico competente. L'art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, provvedendo altresì all'aggiornamento del protocollo ogni qualvolta intervengano modifiche significative ai rischi. In parallelo, l'art. 25 c. 1 lett. b) attribuisce al medico competente il compito di pianificare ed eseguire le visite periodiche secondo la cadenza stabilita nel protocollo sanitario, che viene concordata con il datore di lavoro in base alla valutazione dei rischi.
Il mancato rispetto delle scadenze espone il datore di lavoro alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, mentre il medico competente risponde ai sensi dell'art. 58 per gli obblighi a lui direttamente attribuiti.
Periodicità delle visite: come si determina
L'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche periodiche la cui cadenza è fissata dal medico competente nel protocollo sanitario in relazione al livello di esposizione ai rischi. In assenza di diversa indicazione il medico competente dispone la visita con periodicità annuale; tuttavia la norma consente periodicità diverse adeguatamente motivate:
- Biennale o quinquennale — per lavoratori esposti a rischi bassi (es. videoterminali con esposizione limitata, lavoro d'ufficio generico) quando la valutazione dei rischi lo giustifica.
- Annuale — cadenza standard per la maggior parte delle mansioni a rischio moderato.
- Semestrale o più frequente — per esposizioni a rischi elevati (agenti cancerogeni o mutageni, amianto, rumore superiore al valore limite, turni notturni prolungati, ecc.).
Il lavoratore può in ogni momento richiedere la visita al di fuori della periodicità prevista (art. 41 c. 2 lett. e); in tal caso il medico competente valuta se la richiesta è correlata ai rischi professionali e decide l'opportunità di effettuarla.
Allegato 3B e conservazione delle cartelle sanitarie
Entro il 31 marzo di ogni anno il medico competente trasmette in via telematica all'INAIL, tramite il portale dedicato, i dati aggregati dell'anno precedente attraverso l'Allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/08). La trasmissione riguarda il numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, le tipologie di rischio monitorate e i giudizi di idoneità emessi.
Le cartelle sanitarie e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c) devono essere custodite dal datore di lavoro, con le garanzie di riservatezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati, per almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, elevati a 40 anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o biologici. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella è consegnata al lavoratore (art. 25 c. 1 lett. f).
Come gestiamo le scadenze in azienda
Con il servizio di gestione scadenze visite monitoriamo idoneità in scadenza, periodicità del protocollo sanitario, sopralluogo annuale, riunione periodica e trasmissione Allegato 3B, con alert automatici al referente aziendale.