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Scadenze del Medico Competente

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Le scadenze del medico competente comprendono visite mediche (preventiva, periodica, cambio mansione, rientro dopo malattia >60 giorni, cessazione), sopralluogo annuale ai luoghi di lavoro (art. 25 D.Lgs. 81/08), riunione periodica (art. 35), trasmissione Allegato 3B entro il primo trimestre (art. 40), conservazione delle cartelle sanitarie e aggiornamento di DVR, protocollo sanitario e formazione (art. 37).

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

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Tabella delle scadenze (art. 25, 29, 35, 37, 40, 41 D.Lgs. 81/08)

Elenco delle principali scadenze del medico competente con cadenza e riferimento normativo
ScadenzaCadenzaRiferimento normativoScheda
Visita medica preventiva (anche pre-assuntiva)Prima dell’adibizione alla mansioneD.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. a / a-bisApri
Visita medica periodicaNormalmente annuale (cadenza definita dal medico competente)D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. bApri
Visita per cambio mansioneIn occasione del cambio mansioneD.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. dApri
Visita di rientro dopo assenza per malattia > 60 giorniSu richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientroD.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-terApri
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoroNei casi previsti dalla normativa specificaD.Lgs. 81/08 art. 41Apri
Sopralluogo del medico competente negli ambienti di lavoroAlmeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata)D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. lApri
Riunione periodica di prevenzione e protezioneAlmeno annuale per aziende con più di 15 dipendentiD.Lgs. 81/08 art. 35Apri
Trasmissione Allegato 3B a INAILEntro il primo trimestre dell’anno successivoD.Lgs. 81/08 art. 40 + Allegato 3BApri
Conservazione cartella sanitaria e di rischioAlmeno 10 anni dalla cessazione del rapporto (40 per cancerogeni/amianto)D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c, art. 243Apri
Aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi)In caso di modifiche significative del processo produttivo o organizzativo, infortuni significativi, evoluzioni tecnicheD.Lgs. 81/08 art. 29 c.3Apri
Aggiornamento del protocollo sanitarioSu variazione mansioni, rischi, normativa o evidenze sanitarieD.Lgs. 81/08 art. 25Apri
Rinnovo formazione sicurezza lavoratoriAggiornamento quinquennale (art. 37 + Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)D.Lgs. 81/08 art. 37 + Accordo Stato-Regioni 21/12/2011Apri

Chi è responsabile del rispetto delle scadenze

La responsabilità è ripartita tra datore di lavoro e medico competente. L'art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, provvedendo altresì all'aggiornamento del protocollo ogni qualvolta intervengano modifiche significative ai rischi. In parallelo, l'art. 25 c. 1 lett. b) attribuisce al medico competente il compito di pianificare ed eseguire le visite periodiche secondo la cadenza stabilita nel protocollo sanitario, che viene concordata con il datore di lavoro in base alla valutazione dei rischi.

Il mancato rispetto delle scadenze espone il datore di lavoro alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, mentre il medico competente risponde ai sensi dell'art. 58 per gli obblighi a lui direttamente attribuiti.

Periodicità delle visite: come si determina

L'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche periodiche la cui cadenza è fissata dal medico competente nel protocollo sanitario in relazione al livello di esposizione ai rischi. In assenza di diversa indicazione il medico competente dispone la visita con periodicità annuale; tuttavia la norma consente periodicità diverse adeguatamente motivate:

  • Biennale o quinquennale — per lavoratori esposti a rischi bassi (es. videoterminali con esposizione limitata, lavoro d'ufficio generico) quando la valutazione dei rischi lo giustifica.
  • Annuale — cadenza standard per la maggior parte delle mansioni a rischio moderato.
  • Semestrale o più frequente — per esposizioni a rischi elevati (agenti cancerogeni o mutageni, amianto, rumore superiore al valore limite, turni notturni prolungati, ecc.).

Il lavoratore può in ogni momento richiedere la visita al di fuori della periodicità prevista (art. 41 c. 2 lett. e); in tal caso il medico competente valuta se la richiesta è correlata ai rischi professionali e decide l'opportunità di effettuarla.

Allegato 3B e conservazione delle cartelle sanitarie

Entro il 31 marzo di ogni anno il medico competente trasmette in via telematica all'INAIL, tramite il portale dedicato, i dati aggregati dell'anno precedente attraverso l'Allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/08). La trasmissione riguarda il numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, le tipologie di rischio monitorate e i giudizi di idoneità emessi.

Le cartelle sanitarie e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c) devono essere custodite dal datore di lavoro, con le garanzie di riservatezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati, per almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, elevati a 40 anni in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o biologici. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella è consegnata al lavoratore (art. 25 c. 1 lett. f).

Come gestiamo le scadenze in azienda

Con il servizio di gestione scadenze visite monitoriamo idoneità in scadenza, periodicità del protocollo sanitario, sopralluogo annuale, riunione periodica e trasmissione Allegato 3B, con alert automatici al referente aziendale.

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Domande frequenti

Quali sono le scadenze obbligatorie per il medico competente?
Le principali sono: visite previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08, sopralluogo annuale (art. 25 c.1 lett. l), riunione periodica nelle aziende con più di 15 dipendenti (art. 35), trasmissione Allegato 3B (art. 40) e conservazione delle cartelle sanitarie (art. 25 c.1 lett. c).
Entro quando si trasmette l'Allegato 3B?
Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite il portale telematico INAIL, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se non rispetto una scadenza?
Sono previste sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro e, per alcuni adempimenti, del medico competente. Le cartelle sanitarie devono inoltre essere conservate per almeno 10 anni (40 per cancerogeni/amianto).
Chi paga le visite mediche periodiche?
Le visite mediche a carico della sorveglianza sanitaria sono interamente a spese del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08. Non possono essere poste a carico del lavoratore né detratte dalla retribuzione.
Ogni quanto si effettuano le visite periodiche?
La cadenza è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario (art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08). Di norma è annuale, ma può essere biennale o quinquennale per rischi bassi e semestrale o più frequente per rischi elevati (cancerogeni, rumore sopra i valori limite, lavoro notturno).
Cosa succede se il datore di lavoro salta una visita periodica?
Omettere la visita periodica costituisce violazione dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 e comporta le sanzioni previste dall'art. 55, con arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.644 a € 6.576. In caso di ispezione, l'organo di vigilanza può impartire una prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Come si gestiscono le scadenze con molti dipendenti?
Con organici numerosi è fondamentale adottare un software di gestione delle scadenze o almeno un foglio di calcolo strutturato, collegato al protocollo sanitario redatto dal medico competente. Il MC pianifica le visite e notifica il datore di lavoro con congruo anticipo; il datore di lavoro è responsabile dell'effettivo invio dei lavoratori (art. 18 c. 1 lett. g).

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo unico sicurezza sul lavoro
  2. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori
  3. Art. 18 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  4. Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
  5. Istruzioni per la compilazione Allegato 3B — Trasmissione dati sanitari

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