A cosa serve
Per assenze superiori a sessanta giorni continuativi per motivi di salute.
Cadenza: Su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientro
La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientro. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.
Chi è coinvolto
- Datore di lavoro: attiva la visita al rientro
- Medico competente: valuta l’idoneità eventualmente con limitazioni
- Lavoratore: si sottopone alla visita prima di riprendere
Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto
Il rientro senza visita oltre i 60 giorni è sanzionato penalmente ex art. 55 D.Lgs. 81/08 e può configurare responsabilità in caso di ricaduta o aggravamento.
Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza
Su segnalazione del rientro fissiamo la visita entro 24-72 ore, valutando eventuali prescrizioni o limitazioni temporanee da formalizzare nel giudizio di idoneità.