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Scadenza medico competente

Visita di rientro dopo assenza per malattia > 60 giorni

Risposta rapida

Lettura ~1 min
La visita di rientro è obbligatoria dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, ai sensi dell'art. 41 c.2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08. Serve a verificare la persistente idoneità alla mansione specifica e va effettuata prima della ripresa dell'attività lavorativa.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve

Per assenze superiori a sessanta giorni continuativi per motivi di salute.

Cadenza: Su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientro

La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro al rientro. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.

Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter

Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.

Chi è coinvolto

  • Datore di lavoro: attiva la visita al rientro
  • Medico competente: valuta l'idoneità eventualmente con limitazioni
  • Lavoratore: si sottopone alla visita prima di riprendere

Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto

Il rientro senza visita oltre i 60 giorni è sanzionato penalmente ex art. 55 D.Lgs. 81/08 e può configurare responsabilità in caso di ricaduta o aggravamento.

Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza

Su segnalazione del rientro fissiamo la visita entro 24-72 ore, valutando eventuali prescrizioni o limitazioni temporanee da formalizzare nel giudizio di idoneità.

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Domande frequenti

Il limite dei 60 giorni è continuativo o cumulativo?
Continuativo: i 60 giorni sono riferiti a una singola assenza ininterrotta per motivi di salute.
Vale anche per infortuni?
Sì, se l'assenza per motivi di salute supera 60 giorni continuativi, indipendentemente dalla causa.
Il medico può prescrivere limitazioni?
Sì, può esprimere idoneità con prescrizioni o limitazioni temporanee/permanenti.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. e-ter — D.Lgs. 81/08

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