A cosa serve
Sopralluogo congiunto con il datore di lavoro o suo delegato e con l’RSPP.
Cadenza: Almeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata)
La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Almeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata). Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.
Chi è coinvolto
- Medico competente: esegue il sopralluogo
- Datore di lavoro / delegato: accompagna il medico
- RSPP: partecipa al sopralluogo
- RLS: può partecipare e ricevere il verbale
Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto
L’omissione del sopralluogo è punita ex art. 58 D.Lgs. 81/08 con arresto fino a 2 mesi o ammenda; incide inoltre sulla validità del protocollo sanitario.
Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza
Pianifichiamo il sopralluogo annuale, redigiamo il verbale congiunto e aggiorniamo il protocollo sanitario in base alle evidenze rilevate.