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Scadenza medico competente

Sopralluogo del medico competente negli ambienti di lavoro

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Lettura ~1 min
Il sopralluogo del medico competente agli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 25 c.1 lett. l del D.Lgs. 81/08, va effettuato almeno una volta l'anno congiuntamente al datore di lavoro o al suo delegato e all'RSPP. Eventuale diversa cadenza deve essere comunicata e motivata per iscritto al datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve

Sopralluogo congiunto con il datore di lavoro o suo delegato e con l’RSPP.

Cadenza: Almeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata)

La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Almeno una volta all’anno (salvo diversa cadenza concordata). Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.

Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l

Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.

Chi è coinvolto

  • Medico competente: esegue il sopralluogo
  • Datore di lavoro / delegato: accompagna il medico
  • RSPP: partecipa al sopralluogo
  • RLS: può partecipare e ricevere il verbale

Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto

L'omissione del sopralluogo è punita ex art. 58 D.Lgs. 81/08 con arresto fino a 2 mesi o ammenda; incide inoltre sulla validità del protocollo sanitario.

Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza

Pianifichiamo il sopralluogo annuale, redigiamo il verbale congiunto e aggiorniamo il protocollo sanitario in base alle evidenze rilevate.

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Domande frequenti

Si può fare una cadenza diversa dall'annuale?
Sì, ma deve essere concordata in funzione della valutazione dei rischi e documentata in forma scritta.
Il sopralluogo va verbalizzato?
Sì, sempre, e il verbale viene allegato alla documentazione di sorveglianza sanitaria.
Anche per uffici con solo rischio videoterminali?
Sì, l'obbligo si applica indipendentemente dal livello di rischio.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. l — D.Lgs. 81/08

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