A cosa serve
Frequenza stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in base ai rischi.
Cadenza: Normalmente annuale (cadenza definita dal medico competente)
La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Normalmente annuale (cadenza definita dal medico competente). Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. b
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. b — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.
Chi è coinvolto
- Medico competente: definisce e svolge le visite
- Datore di lavoro: garantisce la convocazione e il tempo retribuito
- Lavoratore: si sottopone alle visite previste
Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto
Il mancato svolgimento delle visite periodiche è punito ex art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda; comporta inoltre l’inidoneità d’ufficio del lavoratore e il blocco della mansione.
Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza
Tracciamo le scadenze di ogni lavoratore nel nostro gestionale e inviamo alert al referente aziendale 30/60 giorni prima della scadenza, organizzando visite in studio o con clinica mobile.