A cosa serve
Prevista nei casi indicati dalla normativa speciale (es. esposti ad amianto, cancerogeni).
Cadenza: Nei casi previsti dalla normativa specifica
La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Nei casi previsti dalla normativa specifica. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.
Chi è coinvolto
- Datore di lavoro: comunica la cessazione e attiva la visita
- Medico competente: redige la visita finale e consegna copia della cartella
- Lavoratore: riceve la documentazione sanitaria
Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto
Per le esposizioni a cancerogeni/amianto la mancata visita di fine rapporto è sanzionata ex art. 262 e 263 D.Lgs. 81/08 e può comportare responsabilità per omessa sorveglianza post-esposizione.
Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza
Gestiamo la visita di fine rapporto, la consegna in copia della cartella sanitaria al lavoratore e la trasmissione all’ASL/INAIL ove dovuta.