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Scadenza medico competente

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

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La visita alla cessazione del rapporto di lavoro è prevista nei casi indicati dalla normativa speciale (es. esposti ad amianto ex art. 259, cancerogeni ex art. 242 del D.Lgs. 81/08). Documenta lo stato di salute al termine dell'esposizione e attiva, dove previsto, gli accertamenti post-esposizione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve

Prevista nei casi indicati dalla normativa speciale (es. esposti ad amianto, cancerogeni).

Cadenza: Nei casi previsti dalla normativa specifica

La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Nei casi previsti dalla normativa specifica. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.

Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41

Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.

Chi è coinvolto

  • Datore di lavoro: comunica la cessazione e attiva la visita
  • Medico competente: redige la visita finale e consegna copia della cartella
  • Lavoratore: riceve la documentazione sanitaria

Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto

Per le esposizioni a cancerogeni/amianto la mancata visita di fine rapporto è sanzionata ex art. 262 e 263 D.Lgs. 81/08 e può comportare responsabilità per omessa sorveglianza post-esposizione.

Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza

Gestiamo la visita di fine rapporto, la consegna in copia della cartella sanitaria al lavoratore e la trasmissione all'ASL/INAIL ove dovuta.

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Domande frequenti

È obbligatoria per tutti i lavoratori?
No: è obbligatoria solo nei casi previsti da norme speciali (cancerogeni, mutageni, amianto, agenti biologici di gruppo 4).
Il lavoratore deve ricevere la cartella sanitaria?
Sì, alla cessazione del rapporto il lavoratore riceve copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c.1 lett. e).
L'originale resta al datore di lavoro?
Sì, l'originale è custodito dal datore di lavoro nel rispetto del segreto professionale, con trasmissione all'ISPESL/INAIL nei casi previsti.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 41 — D.Lgs. 81/08

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