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Scadenza medico competente

Visita per cambio mansione

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La visita per cambio mansione si effettua in occasione dell'assegnazione del lavoratore a una mansione con rischi diversi, ai sensi dell'art. 41 c.2 lett. d del D.Lgs. 81/08. Serve a verificare l'idoneità rispetto alle nuove esposizioni e va eseguita prima dell'effettivo passaggio alla nuova mansione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve

Quando il lavoratore viene assegnato a una mansione diversa con esposizioni differenti.

Cadenza: In occasione del cambio mansione

La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: In occasione del cambio mansione. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.

Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. d

Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. d — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.

Chi è coinvolto

  • Datore di lavoro: comunica il cambio mansione al medico competente
  • Medico competente: aggiorna protocollo ed eroga la visita
  • Lavoratore: viene sottoposto alla visita prima del cambio

Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto

Adibire il lavoratore alla nuova mansione senza la visita comporta sanzione penale ex art. 55 D.Lgs. 81/08 e responsabilità civile/penale in caso di danno.

Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza

Aggiorniamo il protocollo per la nuova mansione e fissiamo la visita entro pochi giorni, evitando interruzioni operative del cambio di ruolo.

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Domande frequenti

Vale anche per cambi minori di ruolo?
Sì, ogni volta che cambiano le esposizioni o i rischi rispetto alla mansione precedente.
Se i rischi sono gli stessi serve comunque la visita?
Se il protocollo è identico e l'idoneità è in corso di validità, il medico competente può ritenere non necessaria una nuova visita, formalizzandolo per iscritto.
Chi paga la visita?
Sempre il datore di lavoro: la sorveglianza sanitaria è a suo carico (art. 15 c.2).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 41 c.2 lett. d — D.Lgs. 81/08

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