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Normativa

Articolo 40 e Allegato 3B — Comunicazione Dati Sanitari Aggregati

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L'art. 40 del D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente trasmetta in via telematica all'INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio, secondo il modello dell'Allegato 3B. L'invio riguarda l'attività dell'anno precedente e va effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo, tramite l'apposita piattaforma INAIL.

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Cosa dice la norma

L’art. 40, c. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone al medico competente di comunicare in via telematica all’INAIL, entro ilprimo trimestre dell’anno successivo (scadenza ordinaria: 31 marzo), i dati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria svolta nell’anno precedente, secondo il modello dell’Allegato 3B al Testo Unico. In caso di cessazione del rapporto di sorveglianza, la trasmissione avviene entro 30 giorni dalla cessazione.

I dati trasmessi comprendono (per mansione/tipologia di rischio): numero di visite effettuate, tipologie di giudizi di idoneità espressi, esami strumentali e biologici eseguiti, agenti di rischio, patologie evidenziate. Non sono trasmessi dati nominativi individuali. La violazione dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008.

A chi si applica

Al medico competente nominato dal datore di lavoro. La comunicazione è riferita all’attività svolta presso ciascuna azienda/unità produttiva.

Obblighi pratici

  • Raccogliere durante l’anno i dati richiesti dall’Allegato 3B.
  • Trasmettere entro il primo trimestre dell’anno successivo tramite portale INAIL.
  • Conservare evidenza dell’invio.

Cosa fa l’azienda

Verifica con il medico la corretta trasmissione. Per il dettaglio del modello vediAllegato 3B.

Sanzioni / conseguenze

La mancata o tardiva trasmissione dei dati di cui all’art. 40 D.Lgs. 81/2008 è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il datore di lavoro che nomina un medico competente ha interesse a verificare l’adempimento, poiché la mancata trasmissione può configurare carenza del sistema di sorveglianza sanzionabile ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni correlate

Sentenze rilevanti

Per casi su comunicazione dati aggregati consulta ildatabase sentenze Cassazione.

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Domande frequenti

Entro quando si invia l'Allegato 3B a INAIL?
Ai sensi dell'art. 40 comma 1 D.Lgs. 81/2008, il medico competente trasmette i dati sanitari aggregati entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento (31 marzo). In caso di cessazione del rapporto professionale con l'azienda, la trasmissione avviene entro 30 giorni dalla cessazione.
Chi è responsabile dell'invio dell'Allegato 3B?
Il medico competente nominato dall'azienda, ai sensi dell'art. 40 comma 1 D.Lgs. 81/2008. La trasmissione avviene in via telematica tramite il portale INAIL dedicato ai servizi online del medico competente.
Cosa contiene l'Allegato 3B?
Contiene dati aggregati e anonimi per mansione e tipologia di rischio: numero di visite effettuate, giudizi di idoneità (con le relative tipologie), esami strumentali e di laboratorio eseguiti, esposizioni a rischio rilevate, patologie evidenziate in forma aggregata. Non contiene dati individuali dei lavoratori.
Cosa succede se non si invia l'Allegato 3B?
La mancata trasmissione è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il datore di lavoro ha l'interesse a verificare l'adempimento del medico competente, poiché la mancata comunicazione può influire sul quadro sanzionatorio complessivo.
L'Allegato 3B va inviato anche se non ci sono lavoratori in sorveglianza?
No: l'obbligo di comunicazione ex art. 40 D.Lgs. 81/2008 riguarda i datori di lavoro che hanno effettuato sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento. In assenza di lavoratori sottoposti a sorveglianza non sussiste l'obbligo di trasmissione.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 40 e Allegato 3B — Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 — S.O. n. 108
  2. INAIL — Comunicazione dati sanitari e di rischio — portale online — Portale istituzionale INAIL — Servizi online medico competente
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Sicurezza sul lavoro — Circolari e linee guida ministeriali

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