Cosa dice la norma
L’art. 40, c. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone al medico competente di comunicare in via telematica all’INAIL, entro ilprimo trimestre dell’anno successivo (scadenza ordinaria: 31 marzo), i dati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria svolta nell’anno precedente, secondo il modello dell’Allegato 3B al Testo Unico. In caso di cessazione del rapporto di sorveglianza, la trasmissione avviene entro 30 giorni dalla cessazione.
I dati trasmessi comprendono (per mansione/tipologia di rischio): numero di visite effettuate, tipologie di giudizi di idoneità espressi, esami strumentali e biologici eseguiti, agenti di rischio, patologie evidenziate. Non sono trasmessi dati nominativi individuali. La violazione dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008.
A chi si applica
Al medico competente nominato dal datore di lavoro. La comunicazione è riferita all’attività svolta presso ciascuna azienda/unità produttiva.
Obblighi pratici
- Raccogliere durante l’anno i dati richiesti dall’Allegato 3B.
- Trasmettere entro il primo trimestre dell’anno successivo tramite portale INAIL.
- Conservare evidenza dell’invio.
Cosa fa l’azienda
Verifica con il medico la corretta trasmissione. Per il dettaglio del modello vediAllegato 3B.
Sanzioni / conseguenze
La mancata o tardiva trasmissione dei dati di cui all’art. 40 D.Lgs. 81/2008 è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il datore di lavoro che nomina un medico competente ha interesse a verificare l’adempimento, poiché la mancata trasmissione può configurare carenza del sistema di sorveglianza sanzionabile ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni correlate
Sentenze rilevanti
Per casi su comunicazione dati aggregati consulta ildatabase sentenze Cassazione.