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Sanzioni

Sanzioni per Mancata Trasmissione Allegato 3B: Cosa Rischia l'Azienda

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Il medico competente trasmette annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati aggregati sulla sorveglianza sanitaria (Allegato 3B) tramite l'apposito applicativo INAIL (art. 40 D.Lgs. 81/08). Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08, l'omissione è sanzionata con ammenda da € 491,40 a € 1.965,61 a carico del medico competente (sanzione amministrativa). Il pagamento in misura ridotta ex L. 689/1981 è previsto entro 60 giorni dalla notifica.

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Medici iscritti elenco

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Conformità D.Lgs. 81/08

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Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

La norma di riferimento

Art. 40 D.Lgs. 81/08 (obbligo di trasmissione annuale del dato aggregato anonimo), Allegato 3B e art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 per il regime sanzionatorio amministrativo a carico del medico competente.

Importo della sanzione e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08, il medico competente che omette la trasmissione annuale dell’Allegato 3B all’INAIL rischia un’ammenda da € 491,40 a € 1.965,61(sanzione amministrativa). La trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il pagamento in misura ridotta ex L. 689/1981 è previsto entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza- ingiunzione. A differenza delle violazioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08, non si applica la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/94.

Come regolarizzare la situazione

  • Trasmettere l’Allegato 3B mancante tramite l’applicativo INAIL per l’anno di riferimento; conservare la ricevuta di trasmissione.
  • Pagare la sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica ex art. 16 L. 689/1981 oppure presentare scritti difensivi nel medesimo termine.
  • Approfondimento normativo: art. 40 D.Lgs. 81/08 — Allegato 3B; si rinvia anche alla scheda nomina del medico competente per verificare la validità dell’incarico.

Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)

La sanzione ha natura amministrativa ai sensi dell’art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08. Non si applica la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/94, bensì il regime della L. 689/1981 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica.

Chi è il soggetto sanzionato

Il medico competente.

Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)

In sede di verifica ATS / ASL e in caso di mancato riscontro nel sistema INAIL.

Come prevenire la violazione

  • Mantenere lo storico delle visite per la compilazione.
  • Trasmettere l’Allegato 3B entro il termine di legge.
  • Archiviare la ricevuta INAIL.

Tempi di reazione consigliati

  • Entro 24-48 ore dalla contestazione: verificare nel portale INAIL la posizione dell’azienda e dell’eventuale precedente medico competente.
  • Entro 7-15 giorni: ricostruire i dati aggregati delle visite dell’anno di riferimento.
  • Entro il termine prescritto: trasmettere il file XML/PDF tramite l’applicativo INAIL e archiviare la ricevuta.
  • A regime: calendarizzare invio entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione

Il nostro flusso prevede la raccolta dei dati durante l’anno e la trasmissione dell’Allegato 3B nei termini, con archiviazione della ricevuta.

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Domande frequenti

Chi invia l'Allegato 3B?
Il medico competente, tramite il portale dedicato dell'INAIL, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 40 D.Lgs. 81/08).
Qual è l'importo della sanzione per mancata trasmissione dell'Allegato 3B?
Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 la sanzione amministrativa a carico del medico competente è l'ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Il pagamento in misura ridotta ex L. 689/1981 è previsto entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
La sanzione è penale o amministrativa?
È una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08. Non si applica la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/94; il regime è quello della L. 689/1981 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica.
Cosa rischia il datore di lavoro senza medico competente?
In assenza di medico competente non può essere effettuata la sorveglianza sanitaria né trasmesso l'Allegato 3B. Oltre alla violazione ex art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 per mancata nomina (ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 o arresto da 2 a 4 mesi), si aggiunge la violazione ex art. 58 c. 1 lett. b) per omessa trasmissione Allegato 3B (ammenda da € 491,40 a € 1.965,61), con responsabilità concorrente del datore di lavoro per aver reso impossibile l'adempimento.
Chi controlla l'adempimento dell'obbligo di trasmissione dell'Allegato 3B?
L'ATS/ASL, organo di vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/08, verifica la trasmissione dell'Allegato 3B tramite il sistema informativo INAIL in sede ispettiva. L'INAIL stesso riceve e conserva i dati; la mancata trasmissione è rilevabile automaticamente e segnalata agli organi di vigilanza competenti.
L'Allegato 3B può essere trasmesso in ritardo?
Sì: la trasmissione tardiva può costituire elemento attenuante in sede di valutazione della violazione, ma non ne esclude la contestazione. In sede di scritti difensivi ex L. 689/1981 è opportuno documentare la causa del ritardo e la successiva regolarizzazione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 40, 58 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. L. 24 novembre 1981, n. 689 — Sanzioni amministrative — regime di oblazione
  3. INAIL — Allegato 3B — inail.it
  4. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) — ispettorato.gov.it
  5. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — lavoro.gov.it
  6. D.Lgs. 19/2024 — verifica invarianza importi sanzionatori art. 58 D.Lgs. 81/08 — GU n. 67/2024; importi art. 58 c. 1 lett. b) confermati invariati (€ 491,40 – € 1.965,61)

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