Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Sanzioni

Sanzioni per Mancata Conservazione della Cartella Sanitaria: Cosa Rischia l'Azienda

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e della normativa privacy (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08). Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, l'omissione comporta a carico del medico competente l'arresto fino a un mese o l'ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini è possibile estinguere la contravvenzione pagando circa € 491,40 (un quarto del massimo edittale).

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

La norma di riferimento

Art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 (istituzione, custodia e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio in luogo concordato con il datore, salvaguardia del segreto professionale) e art. 58 c. 1 lett. a) per il regime sanzionatorio.

Importo della sanzione e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il medico competente che omette di istituire o custodire correttamente la cartella sanitaria e di rischio rischia l’arresto fino a un mese o l’ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni), la contravvenzione si estingue pagando un quarto del massimo edittale (circa € 491,40).

Come regolarizzare la situazione

  • Istituire le cartelle mancanti e aggiornare quelle incomplete entro i termini della prescrizione, documentando data di istituzione e contenuti.
  • Formalizzare luogo e modalità di custodia in accordo scritto con il datore di lavoro ex art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08.
  • Pagare la sanzione ridotta: circa € 491,40 (un quarto del massimo edittale) ai sensi del D.Lgs. 758/94 per estinguere la contravvenzione.
  • Approfondimento normativo: art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi del medico competente; si rinvia anche alla scheda nomina del medico competente per verificare la validità dell’incarico.

Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)

La sanzione ha natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta.

Chi è il soggetto sanzionato

Il medico competente. Il datore di lavoro deve garantire condizioni adeguate di custodia in azienda quando previsto.

Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)

In sede di ispezione ATS / ASL o INL e su segnalazione del lavoratore.

Come prevenire la violazione

  • Definire luogo e modalità di custodia in accordo con il datore.
  • Adottare misure di sicurezza fisica e informatica.
  • Garantire l’accesso al lavoratore alla propria cartella.

Tempi di reazione consigliati

  • Entro 24 ore: verificare con il medico competente lo stato delle cartelle (presenza, integrità, luogo di custodia).
  • Entro 7 giorni: formalizzare per iscritto luogo e modalità di custodia in accordo con il datore di lavoro (art. 25).
  • Entro 30-60 giorni: adottare misure tecniche e organizzative (cassaforte, server cifrato, ACL) per privacy by design.
  • Alla cessazione del rapporto: consegnare la cartella al lavoratore con ricevuta; alla cessazione dell’incarico del medico, passaggio formale al subentrante.

Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione

I nostri medici gestiscono la cartella sanitaria in conformità alla normativa, garantendo riservatezza, accessibilità e tracciabilità.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Chi conserva la cartella sanitaria?
Il medico competente, nel rispetto del segreto professionale e secondo l'accordo con il datore di lavoro (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08).
Il lavoratore può accedere?
Sì, il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio.
Qual è l'importo della sanzione per mancata conservazione della cartella sanitaria?
Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 la sanzione a carico del medico competente è l'arresto fino a un mese o l'ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini l'importo si riduce a circa € 491,40 (un quarto del massimo edittale).
Dove devono essere conservate le cartelle?
In luogo concordato per iscritto con il datore di lavoro, con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza (GDPR Reg. UE 2016/679) e accessibilità al lavoratore e all'organo di vigilanza.
Cosa rischia il datore di lavoro senza medico competente?
In assenza di medico competente non vengono istituite cartelle sanitarie e di rischio. Oltre alla violazione ex art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 per mancata nomina (ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 o arresto da 2 a 4 mesi), la mancanza di cartelle costituisce ulteriore rilievo autonomo ex art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 a carico del medico o del datore di lavoro in via concorrente.
Chi controlla la corretta tenuta delle cartelle sanitarie?
Le ATS/ASL, organi di vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/08, verificano la corretta istituzione, tenuta e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio in sede ispettiva. L'ispettore ATS può richiedere l'accesso alle cartelle nel rispetto del segreto professionale del medico competente e del GDPR (Reg. UE 2016/679).
Come prepararsi all'ispezione quando mancano o sono incomplete le cartelle sanitarie?
Verificare con il medico competente lo stato di ogni cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori sottoposti a sorveglianza. Procedere all'istituzione delle cartelle mancanti e all'aggiornamento di quelle incomplete, documentando data di istituzione e contenuto. Formalizzare per iscritto il luogo e le modalità di custodia concordate con il datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. Tenere pronti: elenco lavoratori in sorveglianza, cartelle sanitarie aggiornate, accordo scritto sulla custodia, misure di sicurezza adottate (fisica e informatica). Per la checklist completa si rinvia alla pagina '/ispezione/come-prepararsi-all-ispezione/'.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 25, 58 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 106/2009 — modifiche sanzionatorie
  3. GDPR (UE) 2016/679 — Protezione dati personali
  4. D.Lgs. 758/94 — Procedura di prescrizione obbligatoria
  5. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) — ispettorato.gov.it
  6. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — lavoro.gov.it
  7. D.Lgs. 19/2024 — verifica invarianza importi sanzionatori art. 58 D.Lgs. 81/08 — GU n. 67/2024; importi art. 58 c. 1 lett. a) confermati invariati (€ 491,40 – € 1.965,61)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali