Disclaimer — rielaborazione divulgativa
Sintesi
La Corte ha precisato che la custodia della cartella sanitaria e di rischio compete al medico competente, con obbligo di garantire riservatezza e accessibilita solo al lavoratore interessato; il datore di lavoro non puo conoscere il contenuto sanitario, ma solo il giudizio di idoneita.
- Sezione: Sez. IV Penale
- Numero: n. 3450/2023
- Data decisione: 2023-01-19
- Data deposito: 2023-02-15
- Parti: Medico competente c/ Procura della Repubblica
- Fonte: rassegna giuridica
Principio di diritto
La cartella sanitaria e documento riservato del lavoratore; al datore di lavoro spetta esclusivamente l esito di idoneita, non i dati clinici.
Normativa richiamata
- art. 25 D.Lgs. 81/08
- art. 5 GDPR
- Allegato 3A D.Lgs. 81/08
Contesto
La pronuncia si colloca nel filone giurisprudenziale relativo a cartella sanitaria e di rischio — custodia, tema centrale per il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/08. La sezione Sez. IV Penale ha consolidato in materia orientamenti che rilevano per la corretta organizzazione della sicurezza aziendale e per la gestione della sorveglianza sanitaria. Temi correlati: cartella sanitaria, privacy, medico competente.
Implicazioni pratiche per le aziende
- Verificare l adeguatezza delle procedure interne rispetto al principio enunciato.
- Aggiornare il DVR e i protocolli sanitari ove necessario, in collaborazione con il medico competente e il RSPP.
- Documentare formalmente gli adempimenti per garantire tracciabilita e prova in caso di verifica ispettiva.
- Pianificare attivita formative mirate per dirigenti, preposti e lavoratori sui temi coinvolti.
- Valutare con un legale di fiducia l impatto specifico sulla realta aziendale.
Come citare questa scheda
123 Medico Competente — Redazione legale, scheda divulgativa su Sez. IV Penale, n. 3450/2023, Cartella sanitaria e di rischio — custodia. URL: https://www.123medicocompetente.com/sentenze/2023/03450-2023/. Ultimo aggiornamento: 2026-06-20.