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Sanzioni

Sanzioni per Mancato Sopralluogo del Medico Competente: Cosa Rischia l'Azienda

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Il medico competente è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08), salvo diversa periodicità motivata e concordata con il datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, l'omissione comporta a carico del medico competente l'arresto fino a un mese o l'ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini è possibile estinguere la contravvenzione pagando circa € 491,40 (un quarto del massimo edittale).

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

La norma di riferimento

Art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/08 (obbligo di sopralluogo almeno annuale) e art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 per il regime sanzionatorio a carico del medico competente.

Importo della sanzione e quadro normativo

Ai sensi dell’art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il medico competente che omette il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro rischia l’arresto fino a un mese o l’ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni), la contravvenzione si estingue pagando un quarto del massimo edittale (circa € 491,40). Il datore di lavoro che ha impedito o non agevolato il sopralluogo può rispondere in via concorrente ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 81/08.

Come regolarizzare la situazione

  • Conferma della nomina del medico competente: verificare che l’incarico sia formalmente in essere con i titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/08; si rinvia alla scheda nomina del medico competente.
  • Effettuare il sopralluogo mancante entro i termini della prescrizione, redigere verbale scritto e allegarlo al fascicolo della sorveglianza sanitaria.
  • Pagare la sanzione ridotta: un quarto del massimo edittale (€ 491,40) ai sensi del D.Lgs. 758/94 per estinguere la contravvenzione.
  • Approfondimento normativo: art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi del medico competente.

Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)

La sanzione ha natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta.

Chi è il soggetto sanzionato

Il medico competente. Eventuali responsabilità del datore di lavoro emergono se ha impedito o non agevolato il sopralluogo.

Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)

In sede di ispezione ATS / ASL o INL, anche su segnalazione del RLS.

Come prevenire la violazione

  • Calendarizzare il sopralluogo annuale e farne verbale.
  • Allegare il verbale al fascicolo della sorveglianza sanitaria.
  • Discuterne gli esiti in riunione periodica (art. 35).

Tempi di reazione consigliati

  • Entro 7 giorni dalla contestazione: programmare il sopralluogo con il medico competente e formalizzare l’agenda con il datore di lavoro.
  • Entro 30 giorni: effettuare il sopralluogo, redigere verbale, archiviarlo nel fascicolo sorveglianza.
  • Entro il termine prescritto (60-90 giorni): trasmettere il verbale all’organo di vigilanza ex D.Lgs. 758/94.
  • A regime: calendarizzare sopralluogo entro lo stesso mese di ogni anno, abbinandolo alla riunione periodica.

Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione

Pianifichiamo e verbalizziamo il sopralluogo annuale, garantendo la tracciabilità richiesta dalla norma.

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Domande frequenti

Ogni quanto si fa il sopralluogo?
Almeno una volta l'anno, salvo diversa periodicità motivata e concordata con il datore di lavoro (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08).
Serve un verbale?
Sì, il sopralluogo va documentato per iscritto e archiviato nel fascicolo della sorveglianza sanitaria.
Qual è l'importo della sanzione per mancato sopralluogo?
Ai sensi dell'art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 la sanzione a carico del medico competente è l'arresto fino a un mese o l'ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini l'importo si riduce a circa € 491,40 (un quarto del massimo edittale).
Il datore di lavoro può essere sanzionato per il mancato sopralluogo?
Il datore di lavoro risponde in via concorrente ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 se ha impedito o non agevolato il sopralluogo del medico competente.
Cosa rischia il datore di lavoro senza medico competente?
In assenza di medico competente il sopralluogo non può essere effettuato da alcun soggetto abilitato. Oltre alla violazione dell'art. 55 c. 5 lett. a) D.Lgs. 81/08 per mancata nomina (ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 o arresto da 2 a 4 mesi), l'azienda accumula l'ulteriore violazione ex art. 58 c. 1 lett. a) per mancato sopralluogo (ammenda da € 491,40 a € 1.965,61 a carico del medico, con responsabilità concorrente del datore di lavoro).
Chi controlla l'adempimento dell'obbligo di sopralluogo annuale?
Le ATS/ASL, organi di vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/08, verificano la presenza del verbale di sopralluogo nel fascicolo della sorveglianza sanitaria. L'assenza o la datazione del verbale oltre i 12 mesi è rilievo diretto. In sede di prescrizione ex D.Lgs. 758/94 l'organo di vigilanza fissa il termine per effettuare il sopralluogo mancante.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 25, 58 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 106/2009 — modifiche sanzionatorie
  3. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 — Procedura di prescrizione obbligatoria
  4. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) — ispettorato.gov.it
  5. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — lavoro.gov.it
  6. D.Lgs. 19/2024 — verifica invarianza importi sanzionatori art. 58 D.Lgs. 81/08 — GU n. 67/2024; importi art. 58 c. 1 lett. a) confermati invariati (€ 491,40 – € 1.965,61)

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