La norma di riferimento
Art. 25, c. 1, lett. l) D.Lgs. 81/08 (obbligo di sopralluogo almeno annuale) e art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 per il regime sanzionatorio a carico del medico competente.
Importo della sanzione e quadro normativo
Ai sensi dell’art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il medico competente che omette il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro rischia l’arresto fino a un mese o l’ammenda da € 491,40 a € 1.965,61. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni), la contravvenzione si estingue pagando un quarto del massimo edittale (circa € 491,40). Il datore di lavoro che ha impedito o non agevolato il sopralluogo può rispondere in via concorrente ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 81/08.
Come regolarizzare la situazione
- Conferma della nomina del medico competente: verificare che l’incarico sia formalmente in essere con i titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/08; si rinvia alla scheda nomina del medico competente.
- Effettuare il sopralluogo mancante entro i termini della prescrizione, redigere verbale scritto e allegarlo al fascicolo della sorveglianza sanitaria.
- Pagare la sanzione ridotta: un quarto del massimo edittale (€ 491,40) ai sensi del D.Lgs. 758/94 per estinguere la contravvenzione.
- Approfondimento normativo: art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi del medico competente.
Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)
La sanzione ha natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta.
Chi è il soggetto sanzionato
Il medico competente. Eventuali responsabilità del datore di lavoro emergono se ha impedito o non agevolato il sopralluogo.
Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)
In sede di ispezione ATS / ASL o INL, anche su segnalazione del RLS.
Come prevenire la violazione
- Calendarizzare il sopralluogo annuale e farne verbale.
- Allegare il verbale al fascicolo della sorveglianza sanitaria.
- Discuterne gli esiti in riunione periodica (art. 35).
Tempi di reazione consigliati
- Entro 7 giorni dalla contestazione: programmare il sopralluogo con il medico competente e formalizzare l’agenda con il datore di lavoro.
- Entro 30 giorni: effettuare il sopralluogo, redigere verbale, archiviarlo nel fascicolo sorveglianza.
- Entro il termine prescritto (60-90 giorni): trasmettere il verbale all’organo di vigilanza ex D.Lgs. 758/94.
- A regime: calendarizzare sopralluogo entro lo stesso mese di ogni anno, abbinandolo alla riunione periodica.
Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione
Pianifichiamo e verbalizziamo il sopralluogo annuale, garantendo la tracciabilità richiesta dalla norma.