La riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08 è obbligatoria almeno una volta l'anno per aziende con più di 15 lavoratori. Si convoca datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS, si affrontano DVR, infortuni, sorveglianza sanitaria, DPI e formazione, e si redige verbale firmato.
Copertura nazionale
Operiamo in tutte le regioni italiane
Medici iscritti elenco
Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale
Conformità D.Lgs. 81/08
Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza
Gestione scadenze inclusa
Calendario visite, allegato 3B, riunioni
Trasparenza su costi
Preventivi chiari, senza voci nascoste
Quando applicare la procedura
Almeno annualmente per aziende con più di 15 lavoratori; a fronte di modifiche rilevanti del DVR o di eventi significativi (infortuni, malattie professionali, nuove lavorazioni).
Documenti necessari
DVR aggiornato
Andamento infortuni e quasi infortuni
Report visite e giudizi (dati aggregati)
Registro DPI
Piani di formazione
Convocazione e ordine del giorno
Procedura passo passo
Verifica obbligo. La riunione è obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori ex art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08; va convocata almeno una volta l'anno e ogni qual volta intervengano variazioni significative dei rischi.
Definisci la data. Concorda data e modalità (in presenza o telematica) con tutti i partecipanti; la modalità telematica è ammessa purché garantita la partecipazione effettiva.
Predisponi ordine del giorno. Includi i temi previsti dall'art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/08: DVR, andamento infortuni, sorveglianza sanitaria, criteri di scelta DPI, programmi di formazione e obiettivi di miglioramento.
Convoca i partecipanti. Invia convocazione scritta a datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS ex art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08; l'obbligo di convocazione è in capo al datore di lavoro ex art. 18 c. 1 lett. h).
Predisponi documentazione. DVR aggiornato, dati infortuni e quasi infortuni, report visite mediche aggregate, registri DPI e piani formativi.
Conduci la riunione. Affronta tutti i punti all'ordine del giorno con i partecipanti previsti dall'art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/08; annota le decisioni e le azioni con responsabile e scadenza.
Verbalizza. Redigi il verbale firmato da tutti i presenti e conservalo in azienda ex art. 53 D.Lgs. 81/08; non è prevista trasmissione obbligatoria a enti esterni.
Tempi tipici
Raccolta dati e preparazione documentazione: 1-2 settimane (DVR aggiornato, dati infortuni, report visite aggregate ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).
Invio convocazione formale ai partecipanti: almeno 5-7 giorni prima della riunione.
Durata della riunione: da 1 a 3 ore in funzione dei punti previsti dall'art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/08.
Redazione e firma del verbale: nella stessa seduta o entro 5 giorni lavorativi; conservare in azienda per almeno 5 anni ex art. 53 D.Lgs. 81/08.
Errori comuni
Convocazione senza ordine del giorno
Mancata partecipazione del medico competente
Verbale non firmato o non archiviato
Non considerare gli output operativi (azioni, scadenze)
Come 123 Medico Competente gestisce questa procedura
Il nostro medico partecipa alla riunione preparando dati aggregati sulla sorveglianza sanitaria e contribuendo al verbale. Richiedi un preventivo.
Almeno una volta l'anno per aziende con più di 15 lavoratori, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08. Va convocata anche a fronte di modifiche significative al DVR, nuove lavorazioni o eventi rilevanti (infortuni gravi, malattie professionali).
Chi deve partecipare?
Ex art. 35 D.Lgs. 81/08: datore di lavoro o suo rappresentante, RSPP, medico competente (se nominato), RLS. La presenza di tutti i soggetti previsti è essenziale per la validità del verbale.
La riunione può essere in videoconferenza?
Sì, è ammessa la modalità telematica, purché garantita la partecipazione effettiva di tutti i soggetti e la verbalizzazione. È buona prassi conservare la prova di collegamento remoto.
Cosa succede se non si tiene la riunione periodica?
La mancata convocazione della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori costituisce violazione dell'art. 35 D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro. La sanzione è prevista dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda. Anche il mancato coinvolgimento del RLS può configurare ulteriori violazioni.
Cosa deve contenere il verbale della riunione?
Il verbale deve riportare data, partecipanti, ordine del giorno trattato, argomenti discussi, decisioni adottate e azioni con relativi responsabili e scadenze. Va firmato da tutti i partecipanti e archiviato insieme al fascicolo sicurezza aziendale.
Il verbale della riunione va depositato presso le autorità?
Non è previsto un deposito obbligatorio. Il verbale va conservato in azienda e reso disponibile in caso di ispezione da parte di ATS, INL o altri organi di vigilanza.
Posso usare un modello non standardizzato per il verbale di riunione periodica?
Sì, la normativa non impone un format predefinito per il verbale ex art. 35 D.Lgs. 81/08. È tuttavia indispensabile che il verbale contenga tutti gli elementi previsti: data, presenti con qualifica, ordine del giorno ex art. 35 c. 2, decisioni adottate, azioni con responsabile e scadenza, e firme di tutti i partecipanti. Puoi usare il fac-simile di verbale disponibile nella sezione modulistica come traccia.