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Modello indicativo di protocollo sanitario aziendale ex art. 25 c. 1 lett. b) e art. 41 D.Lgs. 81/08: associa mansioni, rischi specifici, accertamenti e periodicità delle visite mediche.

Copertura nazionale

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Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

A cosa serve il modulo

Definire in modo trasparente le visite e gli accertamenti che il medico competente programma per ciascuna mansione esposta a rischio, in coerenza con il DVR, come richiesto dall’art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08.

Quando si usa

Va redatto alla nomina del medico competente, aggiornato a ogni revisione del DVR, a ogni variazione di rischi e mansioni, comunque almeno annualmente.

Cosa deve contenere

  • Riferimento al DVR e alla data di revisione.
  • Mansioni e rischi specifici associati.
  • Tipologia di accertamenti per mansione (es. audiometria, spirometria, esami ematici).
  • Periodicità delle visite (annuale, biennale, quinquennale).
  • Sede delle visite e modalità di custodia delle cartelle sanitarie.
  • Firma del medico competente e del datore di lavoro.

Fac-simile

PROTOCOLLO SANITARIO AZIENDALE
(art. 25 c. 1 lett. b - art. 41 D.Lgs. 81/08)

Azienda: [Ragione sociale azienda]
Sede: [Indirizzo unità produttive]
CF/PI: [CF/PI]
Medico Competente: Dott. [Nome Cognome del medico]
Data emissione: [Data]
Revisione n. [n] del [Data]

Premessa
Il presente protocollo sanitario è stato definito dal Medico Competente in collaborazione con il
Datore di Lavoro e il RSPP sulla base del DVR aziendale del [Data DVR], dei rischi rilevati e
delle mansioni aziendali. È soggetto a revisione almeno annuale e ad ogni variazione significativa
dei rischi.

+---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+
| Mansione            | Rischi specifici          | Accertamenti sanitari         | Periodicità    |
+---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+
| [Mansione 1]        | [Rischio: rumore]         | Audiometria, visita medica   | annuale        |
| [Mansione 2]        | [VDT > 20 h/sett]         | Visita medica + es. oculistico| biennale       |
| [Mansione 3]        | [MMC]                     | Visita medica + Rx rachide se | annuale /      |
|                     |                          | indicata                     | quinquennale   |
| [Mansione 4]        | [Lavoro notturno]         | Visita medica + ECG          | biennale       |
| [Mansione 5]        | [Agenti chimici]          | Visita medica + spirometria  | annuale        |
| [Mansione 6]        | [Agenti biologici grup.2] | Visita medica + es. ematici  | annuale        |
+---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+

Visite straordinarie
- Visita preventiva all'assunzione o al cambio mansione.
- Visita su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c).
- Visita di rientro per assenza > 60 giorni (art. 41 c. 2 lett. e-ter).
- Visite per gruppi sensibili (lavoratrici madri, minori, lavoratori notturni).

Modalità operative
- Le visite si svolgono presso [Sede ambulatorio / Sede aziendale].
- Il giudizio di idoneità è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
- La cartella sanitaria è custodita presso [Sede di custodia].

Il Medico Competente                       Il Datore di Lavoro
Dott. [Nome Cognome]                       [Nome Cognome]
______________________                     ______________________

Procedura passo passo per redigere il protocollo sanitario

  1. Raccolta del DVR e delle mansioni: il medico competente richiede al datore di lavoro il DVR aggiornato, l’elenco delle mansioni e i fattori di rischio rilevati, compresi i risultati di misurazioni tecniche (rumore ex art. 190, vibrazioni ex art. 202, agenti chimici ex art. 223 D.Lgs. 81/08).
  2. Associazione mansione-rischio-accertamento: per ciascuna mansione con rischio specifico, il medico individua gli accertamenti sanitari appropriati (visita medica, audiometria, spirometria, esami ematici, ECG) in coerenza con i limiti di esposizione e le linee guida nazionali.
  3. Definizione della periodicità: la frequenza delle visite (annuale, biennale, quinquennale) è stabilita in funzione del rischio e di quanto previsto dall’art. 41 c. 2 e dagli Allegati del D.Lgs. 81/08; per i lavoratori notturni si applica il D.Lgs. 66/2003 art. 5.
  4. Firma congiunta: il protocollo è firmato dal medico competente e dal datore di lavoro ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 e allegato alla lettera di nomina.
  5. Presentazione al RLS: il protocollo è illustrato al RLS in sede di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08, che ne prende atto con firma per consultazione.
  6. Aggiornamento periodico: il protocollo va aggiornato almeno annualmente e ad ogni modifica del DVR, cambio di mansione, variazione del numero di lavoratori o evoluzione della normativa tecnica di riferimento (es. nuove linee guida SIML o INAIL).

Conservazione e accesso

Il protocollo sanitario va conservato in azienda per tutta la durata del rapporto con il medico competente e per almeno 5 anni dopo la cessazione ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 81/08. Va reso disponibile agli organi di vigilanza in caso di ispezione (ATS, INL) e presentato al RLS nella riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08. Non è prevista trasmissione obbligatoria a enti esterni.

Note legali

Modello indicativo a scopo informativo; verificare gli adempimenti con il consulente del lavoro / consulente sicurezza. La procedura operativa completa è in come aggiornare il protocollo sanitario.

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Domande frequenti

Chi definisce il protocollo sanitario?
Il medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP, sulla base del DVR e dei rischi specifici aziendali ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Va aggiornato anche senza cambi di mansione?
Sì, è opportuna una revisione almeno annuale, anche solo per confermare la validità delle scelte fatte. L'aggiornamento è obbligatorio ogni volta che cambiano DVR, mansioni, rischi o normativa di riferimento.
Il protocollo sanitario deve essere firmato?
Sì, va firmato dal medico competente e dal datore di lavoro. Costituisce allegato alla nomina e prova dell'avvenuta programmazione della sorveglianza sanitaria, richiesta in caso di ispezione da ATS, INL o INAIL.
Il protocollo sanitario va depositato o comunicato a enti esterni?
No, il protocollo sanitario rimane in azienda e non va trasmesso ad enti esterni. Va tuttavia messo a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione e presentato al RLS in sede di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se un'azienda non ha il protocollo sanitario?
L'assenza del protocollo sanitario, quando obbligatorio, espone il datore di lavoro a sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08 e costituisce prova di mancata attuazione della sorveglianza sanitaria. In caso di infortuni, l'assenza del protocollo aggrava la posizione del datore.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 — Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria
  2. Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria
  3. Allegato 3A D.Lgs. 81/08 — Cartella sanitaria e di rischio
  4. Art. 53 D.Lgs. 81/08 — Tenuta di documenti in forma cartacea e informatica
  5. D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 — Art. 5 — Sorveglianza sanitaria lavoratori notturni

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