A cosa serve il modulo
Definire in modo trasparente le visite e gli accertamenti che il medico competente programma per ciascuna mansione esposta a rischio, in coerenza con il DVR, come richiesto dall’art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Quando si usa
Va redatto alla nomina del medico competente, aggiornato a ogni revisione del DVR, a ogni variazione di rischi e mansioni, comunque almeno annualmente.
Cosa deve contenere
- Riferimento al DVR e alla data di revisione.
- Mansioni e rischi specifici associati.
- Tipologia di accertamenti per mansione (es. audiometria, spirometria, esami ematici).
- Periodicità delle visite (annuale, biennale, quinquennale).
- Sede delle visite e modalità di custodia delle cartelle sanitarie.
- Firma del medico competente e del datore di lavoro.
Fac-simile
PROTOCOLLO SANITARIO AZIENDALE (art. 25 c. 1 lett. b - art. 41 D.Lgs. 81/08) Azienda: [Ragione sociale azienda] Sede: [Indirizzo unità produttive] CF/PI: [CF/PI] Medico Competente: Dott. [Nome Cognome del medico] Data emissione: [Data] Revisione n. [n] del [Data] Premessa Il presente protocollo sanitario è stato definito dal Medico Competente in collaborazione con il Datore di Lavoro e il RSPP sulla base del DVR aziendale del [Data DVR], dei rischi rilevati e delle mansioni aziendali. È soggetto a revisione almeno annuale e ad ogni variazione significativa dei rischi. +---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+ | Mansione | Rischi specifici | Accertamenti sanitari | Periodicità | +---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+ | [Mansione 1] | [Rischio: rumore] | Audiometria, visita medica | annuale | | [Mansione 2] | [VDT > 20 h/sett] | Visita medica + es. oculistico| biennale | | [Mansione 3] | [MMC] | Visita medica + Rx rachide se | annuale / | | | | indicata | quinquennale | | [Mansione 4] | [Lavoro notturno] | Visita medica + ECG | biennale | | [Mansione 5] | [Agenti chimici] | Visita medica + spirometria | annuale | | [Mansione 6] | [Agenti biologici grup.2] | Visita medica + es. ematici | annuale | +---------------------+--------------------------+-----------------------------+----------------+ Visite straordinarie - Visita preventiva all'assunzione o al cambio mansione. - Visita su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c). - Visita di rientro per assenza > 60 giorni (art. 41 c. 2 lett. e-ter). - Visite per gruppi sensibili (lavoratrici madri, minori, lavoratori notturni). Modalità operative - Le visite si svolgono presso [Sede ambulatorio / Sede aziendale]. - Il giudizio di idoneità è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. - La cartella sanitaria è custodita presso [Sede di custodia]. Il Medico Competente Il Datore di Lavoro Dott. [Nome Cognome] [Nome Cognome] ______________________ ______________________
Procedura passo passo per redigere il protocollo sanitario
- Raccolta del DVR e delle mansioni: il medico competente richiede al datore di lavoro il DVR aggiornato, l’elenco delle mansioni e i fattori di rischio rilevati, compresi i risultati di misurazioni tecniche (rumore ex art. 190, vibrazioni ex art. 202, agenti chimici ex art. 223 D.Lgs. 81/08).
- Associazione mansione-rischio-accertamento: per ciascuna mansione con rischio specifico, il medico individua gli accertamenti sanitari appropriati (visita medica, audiometria, spirometria, esami ematici, ECG) in coerenza con i limiti di esposizione e le linee guida nazionali.
- Definizione della periodicità: la frequenza delle visite (annuale, biennale, quinquennale) è stabilita in funzione del rischio e di quanto previsto dall’art. 41 c. 2 e dagli Allegati del D.Lgs. 81/08; per i lavoratori notturni si applica il D.Lgs. 66/2003 art. 5.
- Firma congiunta: il protocollo è firmato dal medico competente e dal datore di lavoro ex art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 e allegato alla lettera di nomina.
- Presentazione al RLS: il protocollo è illustrato al RLS in sede di riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08, che ne prende atto con firma per consultazione.
- Aggiornamento periodico: il protocollo va aggiornato almeno annualmente e ad ogni modifica del DVR, cambio di mansione, variazione del numero di lavoratori o evoluzione della normativa tecnica di riferimento (es. nuove linee guida SIML o INAIL).
Conservazione e accesso
Il protocollo sanitario va conservato in azienda per tutta la durata del rapporto con il medico competente e per almeno 5 anni dopo la cessazione ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 81/08. Va reso disponibile agli organi di vigilanza in caso di ispezione (ATS, INL) e presentato al RLS nella riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08. Non è prevista trasmissione obbligatoria a enti esterni.
Note legali
Modello indicativo a scopo informativo; verificare gli adempimenti con il consulente del lavoro / consulente sicurezza. La procedura operativa completa è in come aggiornare il protocollo sanitario.