Cosa dice la norma
L’Allegato 3B è il modello allegato al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e si applica in attuazione dell’art. 40. In particolare:
- Art. 40, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — il medico competente trasmette in via telematica all’INAIL, tramite il portale dedicato, i dati aggregati e anonimi sanitari e di rischio relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento (scadenza: 31 marzo).
- Art. 40, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — in caso di cessazione del rapporto professionale con l’azienda, la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione, con riferimento al periodo di attività svolta.
- Art. 8, c. 1 D.Lgs. 81/2008 — i dati raccolti tramite l’Allegato 3B confluiscono nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e sono utilizzati da INAIL per finalità statistiche ed epidemiologiche a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Allegato 3B D.Lgs. 81/2008 — il modello riporta dati aggregati per unità produttiva: numero di lavoratori per genere e mansione, rischi presenti, tipologia e numero di visite effettuate, esiti dei giudizi di idoneità e patologie eventualmente riscontrate, senza riferimenti nominativi individuali.
Contenuti del modello
- Dati anagrafici dell’azienda e dell’unità produttiva.
- Numero di lavoratori per genere e mansione.
- Rischi specifici cui sono esposti i lavoratori.
- Visite, esami strumentali, esiti idoneità.
- Patologie eventualmente riscontrate.
A chi si applica
L’obbligo è in capo al medico competente. L’azienda è tenuta a collaborare fornendo le informazioni necessarie.
Cosa fa l’azienda
Verifica con il medico l’avvenuto invio e conserva l’evidenza della trasmissione come parte della documentazione di prevenzione.
Sanzioni / conseguenze
La mancata o tardiva trasmissione dell’Allegato 3B è sanzionata a carico del medico competente ai sensi dell’art. 58, c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008 con arresto fino a un mese o ammenda. Il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’adempimento e di fornire al medico le informazioni necessarie alla compilazione, pena la corresponsabilità nella carenza della sorveglianza sanzionabile ai sensi dell’art. 55, c. 5 D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni correlate
- Mancata trasmissione Allegato 3B — sanzione specifica per il medico competente.
- Mancata sorveglianza sanitaria
- Mancata nomina del medico competente
Sentenze rilevanti
Casi su comunicazione dati e responsabilità del medico competente neldatabase sentenze Cassazione.