A cosa serve
Comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio in formato telematico.
Cadenza: Entro il primo trimestre dell’anno successivo
La cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal medico competente è: Entro il primo trimestre dell’anno successivo. Eventuali variazioni vanno motivate per iscritto e documentate nel protocollo sanitario o nella documentazione di sorveglianza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 81/08 art. 40 + Allegato 3B
Fonte normativa: D.Lgs. 81/08 art. 40 + Allegato 3B — Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Approfondisci nella sezione D.Lgs. 81/08.
Chi è coinvolto
- Medico competente: compila e trasmette l’Allegato 3B
- Datore di lavoro: riceve copia e ne controlla la trasmissione
- INAIL: riceve e gestisce i dati a fini epidemiologici
Cosa rischia l'azienda in caso di mancato rispetto
La mancata trasmissione è punita ex art. 58 D.Lgs. 81/08 con arresto fino a 3 mesi o ammenda a carico del medico competente; il datore di lavoro deve verificarne l’avvenuto invio.
Come 123 Medico Competente gestisce questa scadenza
Compiliamo e trasmettiamo l’Allegato 3B sul portale INAIL entro il 31 marzo, conservando ricevuta telematica e copia per il datore di lavoro.