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Cosa controlla la visita pre-assuntiva?

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La visita pre-assuntiva verifica l'assenza di controindicazioni alla specifica mansione che il lavoratore andrà a svolgere. Include anamnesi lavorativa e patologica, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo, esami strumentali e di laboratorio mirati ai rischi della mansione. Si conclude con un giudizio di idoneità che condiziona l'assunzione effettiva.

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Risposta in dettaglio

L'art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva come alternativa a quella effettuata all'inizio del rapporto di lavoro. La visita comprende anamnesi lavorativa e clinica, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo sanitario aziendale, esami strumentali e di laboratorio mirati ai rischi della mansione da svolgere. Il divieto di accertamenti su gravidanza, HIV e predittivi di malattie genetiche è sancito dall'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 e dall'art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Normativa di riferimento

Art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 (visita preventiva pre-assuntiva); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (divieto di accertamenti su gravidanza, HIV, predittivi genetici; oneri a carico del datore); art. 5 L. 300/1970 (divieto di controlli sulle opinioni e accertamenti sanitari non previsti dalla legge); art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (obbligo del medico competente di predisporre il protocollo sanitario che definisce gli accertamenti per mansione); art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio di idoneità).

Cosa fare in azienda

Definire nel protocollo sanitario, per ciascuna mansione soggetta a sorveglianza, gli accertamenti da effettuare in fase pre-assuntiva. Non richiedere al candidato accertamenti vietati dalla legge (gravidanza, HIV, genetici). Comunicare al candidato in modo chiaro lo scopo della visita, i rischi della mansione e gli accertamenti previsti. Conservare il giudizio di idoneità pre-assuntiva tra la documentazione aziendale della sicurezza.

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Domande frequenti

Si può fare il test di gravidanza?
No. L'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 vieta espressamente gli accertamenti finalizzati alla ricerca dello stato di gravidanza, di positività all'HIV e di predisposizione a malattie genetiche. Il divieto è rafforzato dall'art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che vieta al datore di lavoro accertamenti sanitari non previsti dalla legge.
È obbligatoria prima di ogni assunzione?
Solo se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08. Per mansioni non a rischio, la visita pre-assuntiva non è obbligatoria. Il medico competente stabilisce nel protocollo sanitario quali mansioni richiedono accertamenti preventivi e di quale tipo.
Chi la paga in fase pre-assuntiva?
Il datore di lavoro che sta valutando l'assunzione, ai sensi dell'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 che sancisce che gli oneri della sorveglianza sanitaria non gravino in alcun caso sul lavoratore. Questo vale anche per la visita effettuata prima della stipula del contratto di lavoro.
Quale norma la prevede?
L'art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva come tipologia alternativa alla visita preventiva all'inizio del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può richiedere la visita prima della firma del contratto, con il consenso del candidato.
Cosa comprende la visita?
Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08, il protocollo sanitario definisce per ciascuna mansione gli accertamenti da effettuare. La visita pre-assuntiva comprende anamnesi lavorativa e clinica, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo, esami strumentali (es. audiometria, spirometria, visiotest, ECG) e di laboratorio mirati ai rischi specifici della mansione.
Il giudizio di idoneità pre-assuntiva è vincolante?
Il giudizio di idoneità pre-assuntiva condiziona l'assunzione per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria. Un giudizio di inidoneità totale o parziale alla mansione obbliga il datore di lavoro a non adibire il candidato a quella mansione, salvo ricorso all'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08.

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