Risposta in dettaglio
L'art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva come alternativa a quella effettuata all'inizio del rapporto di lavoro. La visita comprende anamnesi lavorativa e clinica, esame obiettivo e, se previsti dal protocollo sanitario aziendale, esami strumentali e di laboratorio mirati ai rischi della mansione da svolgere. Il divieto di accertamenti su gravidanza, HIV e predittivi di malattie genetiche è sancito dall'art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 e dall'art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Normativa di riferimento
Art. 41 c. 2 lett. e-bis) D.Lgs. 81/08 (visita preventiva pre-assuntiva); art. 41 c. 3 D.Lgs. 81/08 (divieto di accertamenti su gravidanza, HIV, predittivi genetici; oneri a carico del datore); art. 5 L. 300/1970 (divieto di controlli sulle opinioni e accertamenti sanitari non previsti dalla legge); art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (obbligo del medico competente di predisporre il protocollo sanitario che definisce gli accertamenti per mansione); art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08 (ricorso avverso il giudizio di idoneità).
Cosa fare in azienda
Definire nel protocollo sanitario, per ciascuna mansione soggetta a sorveglianza, gli accertamenti da effettuare in fase pre-assuntiva. Non richiedere al candidato accertamenti vietati dalla legge (gravidanza, HIV, genetici). Comunicare al candidato in modo chiaro lo scopo della visita, i rischi della mansione e gli accertamenti previsti. Conservare il giudizio di idoneità pre-assuntiva tra la documentazione aziendale della sicurezza.