Risposta in dettaglio
Adibire il lavoratore alla mansione senza idoneità in corso di validità espone il datore di lavoro a sanzioni penali (art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08) e aggrava la responsabilità civile e penale in caso di infortunio o malattia professionale. La visita preventiva (art. 41 c. 2 lett. a) deve precedere l'avvio di qualsiasi mansione soggetta a sorveglianza; le visite periodiche devono essere pianificate in modo da garantire continuità della copertura. Un sistema di scadenzario aggiornato e monitorato è la misura organizzativa più efficace per evitare lacune nella sorveglianza.
Norma di riferimento
Art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 – visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione a rischio; art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08 – visita periodica con cadenza stabilita dal protocollo sanitario; art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08 – giudizio di idoneità emesso dal medico competente; art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08 – obbligo del datore di far sottoporre i lavoratori a visita medica; art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 – sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria; D.M. 27 marzo 2023 – aggiornamento importi delle ammende.
Cosa fare in azienda
Implementare uno scadenzario delle idoneità aggiornato con le date di scadenza di ogni lavoratore; programmare le visite con un anticipo di 2-4 settimane rispetto alla scadenza; inviare promemoria al responsabile HR 30 giorni prima della scadenza; per le assunzioni, pianificare la visita preventiva prima del primo giorno di lavoro operativo, non in contemporanea; nel caso di esami integrativi con tempi di refertazione lunghi (es. audiometria specialistica), aumentare l'anticipo. Mai assegnare mansioni soggette a sorveglianza sanitaria prima di aver ricevuto il giudizio scritto del medico.
Tipi di visita e tempistiche specifiche
Visita preventiva (art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08): deve precedere l'adibizione alla mansione; non vi è un termine minimo di anticipo, ma la visita deve essere completata e il giudizio emesso prima del primo giorno operativo.
Visita periodica (art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08): cadenza stabilita dal protocollo sanitario (annuale, biennale o altra). Va effettuata entro la data di scadenza indicata nel giudizio precedente; programmare con 2-4 settimane di anticipo.
Visita su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08): il lavoratore può richiedere la visita in qualsiasi momento se ritiene che le condizioni di salute o di lavoro lo richiedano; il medico valuta e, se appropriato, esegue la visita.
Visita di rientro dopo assenza (art. 41 c. 2 lett. e-ter) D.Lgs. 81/08): dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi, il medico può richiedere la visita prima del rientro; da pianificare con il medico in anticipo rispetto alla data prevista di rientro.