Risposta in dettaglio
L'art. 35 D.Lgs. 81/08 disciplina la riunione periodica obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti. Partecipano datore di lavoro o suo delegato, RSPP, medico competente e RLS. La riunione deve essere convocata almeno una volta l'anno dal datore di lavoro. In aziende fino a 15 dipendenti, il RLS può richiedere la riunione ogni volta che siano introdotte significative variazioni alle condizioni di esposizione al rischio (art. 35 c. 3 D.Lgs. 81/08). Va redatto verbale con firme dei partecipanti.
Normativa di riferimento
Art. 35 D.Lgs. 81/08 (riunione periodica: soglie dimensionali, partecipanti, contenuti, verbale); art. 25 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 (obbligo del medico competente di partecipare e presentare i risultati della sorveglianza sanitaria in forma anonima collettiva); art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (facoltà del RLS di richiedere la riunione); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni per il medico competente che non partecipa).
Cosa fare in azienda
Convocare i partecipanti per iscritto con anticipo sufficiente. Predisporre i documenti da esaminare: DVR aggiornato, tabella infortuni e malattie professionali, registro presenze alla formazione, schede DPI. Chiedere al medico competente la relazione sanitaria anonima. Redigere verbale con firme di tutti i partecipanti e archiviarlo tra la documentazione della sicurezza a disposizione degli organi di vigilanza.