Risposta in dettaglio
L'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 attribuisce l'obbligo di nominare il medico competente direttamente al datore di lavoro: si tratta di un obbligo non delegabile nel suo nucleo decisionale, anche se la fase istruttoria può essere supportata da consulenti. La lettera di incarico definisce ruolo, durata, compiti e compenso. Il medico designato deve accettare per iscritto e possedere i titoli di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/08.
Normativa di riferimento
Art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente); art. 17 c. 1 D.Lgs. 81/08 (obblighi non delegabili del datore di lavoro); art. 38 D.Lgs. 81/08 (titoli e requisiti del medico competente); art. 39 c. 6 D.Lgs. 81/08 (svolgimento dell'attività di medico competente in regime libero-professionale o dipendente); art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 (diritto del RLS di essere consultato sulla designazione del medico competente); art. 25 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 (consegna delle cartelle sanitarie alla cessazione dell'incarico).
Cosa fare in azienda
Predisporre lettera di incarico firmata da entrambe le parti con compiti, durata, accesso ai luoghi e compenso. Archiviare il documento tra la documentazione della sicurezza. Comunicare la nomina al RLS e inserire il nominativo del medico nel DVR. Verificare che il medico designato sia in possesso dei titoli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08 e sia iscritto all'elenco ministeriale.
Contenuto minimo della lettera di incarico
- Dati identificativi del datore di lavoro e dell'unità produttiva interessata.
- Dati anagrafici e titoli abilitativi del medico competente (art. 38 D.Lgs. 81/08).
- Compiti affidati, con riferimento all'art. 25 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria, sopralluogi, protocollo sanitario, partecipazione alla riunione periodica).
- Modalità e frequenza di accesso ai luoghi di lavoro.
- Durata dell'incarico e condizioni di recesso.
- Compenso e modalità di fatturazione dei servizi inclusi e aggiuntivi.
- Firme di entrambe le parti per accettazione.
Sanzioni per mancata nomina
Il datore di lavoro che non nomina il medico competente quando obbligatorio incorre nelle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro (importi aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). La nomina di un professionista privo dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/08 equivale all'omessa nomina ai fini sanzionatori.