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Domanda

Chi può fare il medico competente?

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Può svolgere la funzione solo un medico in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08: specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, igiene e medicina preventiva, o equipollenti; oppure docenza/libera docenza in materia. È inoltre obbligatoria l'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti tenuto presso il Ministero della Salute.

Copertura nazionale

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Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

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Risposta in dettaglio

L'art. 38 elenca tassativamente i titoli abilitanti e impone l'iscrizione all'elenco ministeriale, con obbligo di formazione continua ECM su temi di medicina del lavoro per almeno il 70% dei crediti del triennio.

Norma di riferimento

D.Lgs. 81/08 art. 38 (titoli e requisiti); D.M. 4/3/2009 (elenco nazionale).

Cosa fare in azienda

Verificare prima della nomina iscrizione all'Albo dei Medici e all'elenco ministeriale dei medici competenti; conservare copia dei titoli.

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Domande frequenti

Basta la laurea in medicina?
No. La sola laurea in medicina e chirurgia non è sufficiente. L'art. 38 c. 1 D.Lgs. 81/08 richiede uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale con documentata esperienza nel settore; docenza o libera docenza in medicina del lavoro o igiene industriale. Sono equipollenti le specializzazioni riconosciute dal D.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95.
Dove si verifica l'iscrizione?
Nell'elenco nazionale dei medici competenti, istituito con D.M. 4 marzo 2009 e tenuto dal Ministero della Salute. Prima di procedere alla nomina, il datore di lavoro deve verificare che il professionista risulti iscritto in tale elenco, condizione necessaria per la legittimità della nomina. In assenza di iscrizione la nomina equivale all'omissione con conseguente applicazione delle sanzioni dell'art. 55 c. 5 D.Lgs. 81/08.
L'ECM è obbligatorio?
Sì. Ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.Lgs. 81/08, il medico competente deve mantenere aggiornamento professionale continuo in medicina del lavoro. Il mancato rispetto dell'obbligo formativo incide sulla legittimità dell'iscrizione all'elenco ministeriale e può essere rilevato dall'ordine professionale.
Il medico di base può svolgere la funzione di medico competente?
No. L'art. 39 c. 3 D.Lgs. 81/08 vieta espressamente al medico competente di svolgere la funzione di medico di medicina generale per lo stesso lavoratore. Il divieto di cumulo tutela l'indipendenza del giudizio di idoneità: il medico competente non deve conoscere la cartella clinica del proprio paziente nel ruolo di medico di famiglia.
Cosa rischia il datore se nomina un medico senza i requisiti?
La nomina di un professionista privo dei titoli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 81/08 equivale all'omessa nomina ai fini sanzionatori. Il datore di lavoro incorre nelle sanzioni dell'art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro (importi aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). Si consiglia di richiedere al professionista copia dell'iscrizione all'elenco ministeriale prima della firma del contratto.

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