Risposta in dettaglio
L'omissione della nomina viola l'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 ed è sanzionata dall'art. 55 c. 5 lett. c) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro (aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). In caso di infortunio o malattia professionale occorsa a un lavoratore non sottoposto a sorveglianza, l'omissione costituisce colpa specifica che aggrava la responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La regolarizzazione tramite procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 può consentire l'estinzione del reato con pagamento ridotto, ma presuppone la piena messa in conformità prima del pagamento.
Norma di riferimento
Art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (obbligo di nomina); art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (sanzione penale per mancata nomina); art. 14 D.Lgs. 81/08 (sospensione dell'attività); art. 58 D.Lgs. 81/08 (sanzioni a carico del medico competente inadempiente); D.Lgs. 758/1994 (procedura di prescrizione per reati contravvenzionali in materia di sicurezza); D.M. 27 marzo 2023 (aggiornamento importi sanzioni).
Cosa fare in azienda
Regolarizzare immediatamente la nomina del medico competente con lettera di incarico scritta; predisporre il protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08); avviare le visite mediche arretrate per tutti i lavoratori soggetti; documentare la riorganizzazione per dimostrare la buona fede in caso di ispezione. Conservare tutta la documentazione (lettera di incarico, protocollo, giudizi di idoneità) a disposizione dell'organo di vigilanza.
Quadro riepilogativo delle sanzioni
Mancata nomina del medico competente (art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
Omessa effettuazione visite mediche (art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08): stessa pena, applicata per ciascun lavoratore non sottoposto a visita.
Sospensione dell'attività (art. 14 D.Lgs. 81/08): in caso di gravi omissioni o pluralità di violazioni, l'INL può sospendere l'attività produttiva.
Responsabilità D.Lgs. 231/2001: in caso di reati colposi con violazione di norme antinfortunistiche, l'ente può essere soggetto a sanzioni pecuniarie e interdittive.
Estinzione del reato (D.Lgs. 758/1994): possibile con regolarizzazione integrale e pagamento del quarto del massimo dell'ammenda (1.644,00 euro).
Come prevenire il rischio sanzionatorio
La prevenzione è la strategia più efficace: effettuare la valutazione dei rischi (DVR) in modo completo ex art. 28 D.Lgs. 81/08, nominare tempestivamente il medico competente con lettera di incarico, predisporre e rispettare il protocollo sanitario, documentare ogni adempimento. In caso di ispezione ASL/INL, la presenza di documentazione aggiornata e completa riduce significativamente il rischio di contestazioni e consente l'accesso alla procedura di prescrizione.