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FAQ

FAQ – Cambio medico competente

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Le risposte alle domande più frequenti sul cambio o subentro del medico competente: procedure, cartelle sanitarie, continuità della sorveglianza e comunicazioni.

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Domande e risposte

Posso cambiare medico competente in qualunque momento?

Sì, il datore di lavoro può recedere dal rapporto con il medico competente in qualsiasi momento nel rispetto delle clausole contrattuali di preavviso. Il cambio non richiede autorizzazioni né comunicazioni agli organi di vigilanza: è sufficiente formalizzare la revoca per iscritto, nominare il nuovo medico con lettera di incarico ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e garantire la continuità della sorveglianza sanitaria.

Cosa deve fare il medico uscente al momento del cambio?

Il medico uscente è tenuto per legge a consegnare al subentrante le cartelle sanitarie e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08) di tutti i lavoratori soggetti a sorveglianza, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. La consegna deve avvenire in originale o in copia conforme, in forma tracciata, preferibilmente con verbale di passaggio di consegne firmato da entrambe le parti. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il medico uscente a responsabilità deontologica e civile.

Come si comunica il subentro ai lavoratori?

I lavoratori devono essere informati del cambio del medico competente con informativa scritta interna (circolare aziendale o comunicazione individuale), che indichi il nominativo del nuovo medico, il recapito e le modalità per richiedere visite o informazioni. L'obbligo di informazione dei lavoratori sulle figure della sicurezza è previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08.

Le visite periodiche e i giudizi precedenti restano validi?

Sì. I giudizi di idoneità emessi dal medico uscente mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza indicata nel giudizio stesso, salvo che il nuovo medico, dopo il sopralluogo e la revisione del protocollo sanitario, non ritenga necessaria una rivalutazione anticipata per modifiche nelle condizioni di rischio o di salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08.

Si deve aggiornare il DVR quando cambia il medico competente?

Il DVR non necessita di revisione formale per il solo cambio del medico, ma vanno aggiornati: il riferimento nominativo al medico competente, il protocollo sanitario se il nuovo medico lo modifica in esito al sopralluogo, e la documentazione del sistema di gestione della sicurezza. L'aggiornamento del DVR è invece obbligatorio ai sensi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08 se contestualmente cambiano le condizioni di rischio.

Come si garantisce la continuità della sorveglianza sanitaria durante il subentro?

Il nuovo medico competente effettua un sopralluogo in azienda il prima possibile (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08), acquisisce le cartelle ricevute e predispone un protocollo sanitario aggiornato per la propria gestione. Per le scadenze imminenti si raccorda con il datore per evitare che lavoratori in scadenza di visita rimangano sprovvisti di giudizio aggiornato. In aziende con molte unità produttive è opportuno pianificare un calendario di subentro progressivo.

Quanto dura il passaggio di consegne?

La durata del passaggio di consegne varia da poche settimane a qualche mese in funzione del numero di lavoratori, della complessità del sito produttivo e dell'archivio cartelle. È buona prassi che il contratto con il medico uscente preveda un periodo di preavviso di almeno 30–60 giorni per consentire un trasferimento ordinato. Il passaggio si conclude formalmente con la firma del verbale di consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.

Posso cambiare il medico competente per una sola sede?

Sì. In aziende multi-sede è possibile avere più medici competenti, ciascuno responsabile per una o più unità produttive, con l'eventuale nomina di un medico coordinatore che garantisce l'uniformità del protocollo sanitario a livello aziendale. Ogni nomina deve essere formalizzata con lettera di incarico separata e il numero totale di medici competenti non è soggetto a limitazioni di legge.

Cosa fare se il medico uscente non consegna le cartelle sanitarie?

Il datore di lavoro deve sollecitare per iscritto la consegna, indicando un termine ragionevole (es. 15 giorni). In caso di inadempienza persistente può: segnalare il fatto all'Ordine dei Medici territorialmente competente per provvedimenti disciplinari; adire le vie civili per ottenere la consegna forzata; segnalare l'inadempienza all'organo di vigilanza. Il nuovo medico competente, nel frattempo, avvia la ricostruzione delle cartelle dalle visite successive, documentando la lacuna storica.

Il nuovo medico rifà tutte le visite dall'inizio?

No. Il medico subentrante non è obbligato a ripetere visite ancora valide. Ripete solo quelle in scadenza imminente, quelle per le quali è necessaria una rivalutazione per modifiche del protocollo, e le visite preventive dei nuovi assunti. Dopo aver preso in carico le cartelle esistenti effettua il sopralluogo aziendale e aggiorna il protocollo sanitario, eventualmente integrando gli accertamenti con esami aggiuntivi coerenti con il proprio piano diagnostico.

Chi è responsabile della consegna delle cartelle sanitarie?

Il medico uscente ha l'obbligo di consegnare le cartelle sanitarie e di rischio al subentrante ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. In caso di inadempienza il datore di lavoro può segnalare il fatto all'Ordine dei Medici competente e richiedere il rispetto dell'obbligo anche in sede civile.

Il cambio del medico competente deve essere comunicato all'INAIL?

Non è prevista una comunicazione formale all'INAIL per il solo cambio del medico competente. Tuttavia, il nuovo medico competente è tenuto a trasmettere i dati sanitari aggregati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 9 luglio 2012, riferiti al periodo in cui ha svolto l'attività. Il medico uscente è responsabile dei dati relativi al suo periodo di incarico.

Cosa succede al protocollo sanitario durante il subentro?

Il protocollo sanitario in vigore al momento del cambio rimane operativo fino a quando il nuovo medico competente, dopo aver preso visione del DVR e effettuato il sopralluogo aziendale (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08), non predispone un protocollo aggiornato. Il datore di lavoro non può modificare il protocollo autonomamente: è un documento di competenza esclusiva del medico competente (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).

Domande correlate

Approfondimenti

Gestione delle cartelle sanitarie nel subentro

Le cartelle sanitarie e di rischio sono atti del medico competente e devono essere trasmesse integralmente al subentrante, in originale o in copia conforme, garantendo continuità storica della sorveglianza. In caso di rifiuto della consegna da parte del medico uscente, il datore di lavoro può adire le vie legali o segnalare l'inadempienza all'ordine professionale competente. Il nuovo medico è tenuto ad aggiornare le cartelle ricevute in base al proprio sopralluogo e al protocollo sanitario rielaborato.

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Domande frequenti

Posso cambiare medico competente in qualunque momento?
Sì, il datore di lavoro può recedere dal rapporto con il medico competente in qualsiasi momento nel rispetto delle clausole contrattuali di preavviso. Il cambio non richiede autorizzazioni né comunicazioni agli organi di vigilanza: è sufficiente formalizzare la revoca per iscritto, nominare il nuovo medico con lettera di incarico ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 e garantire la continuità della sorveglianza sanitaria.
Cosa deve fare il medico uscente al momento del cambio?
Il medico uscente è tenuto per legge a consegnare al subentrante le cartelle sanitarie e di rischio (Allegato 3A D.Lgs. 81/08) di tutti i lavoratori soggetti a sorveglianza, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. La consegna deve avvenire in originale o in copia conforme, in forma tracciata, preferibilmente con verbale di passaggio di consegne firmato da entrambe le parti. Il mancato rispetto di questo obbligo espone il medico uscente a responsabilità deontologica e civile.
Come si comunica il subentro ai lavoratori?
I lavoratori devono essere informati del cambio del medico competente con informativa scritta interna (circolare aziendale o comunicazione individuale), che indichi il nominativo del nuovo medico, il recapito e le modalità per richiedere visite o informazioni. L'obbligo di informazione dei lavoratori sulle figure della sicurezza è previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08.
Le visite periodiche e i giudizi precedenti restano validi?
Sì. I giudizi di idoneità emessi dal medico uscente mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza indicata nel giudizio stesso, salvo che il nuovo medico, dopo il sopralluogo e la revisione del protocollo sanitario, non ritenga necessaria una rivalutazione anticipata per modifiche nelle condizioni di rischio o di salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08.
Si deve aggiornare il DVR quando cambia il medico competente?
Il DVR non necessita di revisione formale per il solo cambio del medico, ma vanno aggiornati: il riferimento nominativo al medico competente, il protocollo sanitario se il nuovo medico lo modifica in esito al sopralluogo, e la documentazione del sistema di gestione della sicurezza. L'aggiornamento del DVR è invece obbligatorio ai sensi dell'art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08 se contestualmente cambiano le condizioni di rischio.
Come si garantisce la continuità della sorveglianza sanitaria durante il subentro?
Il nuovo medico competente effettua un sopralluogo in azienda il prima possibile (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08), acquisisce le cartelle ricevute e predispone un protocollo sanitario aggiornato per la propria gestione. Per le scadenze imminenti si raccorda con il datore per evitare che lavoratori in scadenza di visita rimangano sprovvisti di giudizio aggiornato. In aziende con molte unità produttive è opportuno pianificare un calendario di subentro progressivo.
Quanto dura il passaggio di consegne?
La durata del passaggio di consegne varia da poche settimane a qualche mese in funzione del numero di lavoratori, della complessità del sito produttivo e dell'archivio cartelle. È buona prassi che il contratto con il medico uscente preveda un periodo di preavviso di almeno 30–60 giorni per consentire un trasferimento ordinato. Il passaggio si conclude formalmente con la firma del verbale di consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.
Posso cambiare il medico competente per una sola sede?
Sì. In aziende multi-sede è possibile avere più medici competenti, ciascuno responsabile per una o più unità produttive, con l'eventuale nomina di un medico coordinatore che garantisce l'uniformità del protocollo sanitario a livello aziendale. Ogni nomina deve essere formalizzata con lettera di incarico separata e il numero totale di medici competenti non è soggetto a limitazioni di legge.
Cosa fare se il medico uscente non consegna le cartelle sanitarie?
Il datore di lavoro deve sollecitare per iscritto la consegna, indicando un termine ragionevole (es. 15 giorni). In caso di inadempienza persistente può: segnalare il fatto all'Ordine dei Medici territorialmente competente per provvedimenti disciplinari; adire le vie civili per ottenere la consegna forzata; segnalare l'inadempienza all'organo di vigilanza. Il nuovo medico competente, nel frattempo, avvia la ricostruzione delle cartelle dalle visite successive, documentando la lacuna storica.
Il nuovo medico rifà tutte le visite dall'inizio?
No. Il medico subentrante non è obbligato a ripetere visite ancora valide. Ripete solo quelle in scadenza imminente, quelle per le quali è necessaria una rivalutazione per modifiche del protocollo, e le visite preventive dei nuovi assunti. Dopo aver preso in carico le cartelle esistenti effettua il sopralluogo aziendale e aggiorna il protocollo sanitario, eventualmente integrando gli accertamenti con esami aggiuntivi coerenti con il proprio piano diagnostico.
Chi è responsabile della consegna delle cartelle sanitarie?
Il medico uscente ha l'obbligo di consegnare le cartelle sanitarie e di rischio al subentrante ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08. In caso di inadempienza il datore di lavoro può segnalare il fatto all'Ordine dei Medici competente e richiedere il rispetto dell'obbligo anche in sede civile.
Il cambio del medico competente deve essere comunicato all'INAIL?
Non è prevista una comunicazione formale all'INAIL per il solo cambio del medico competente. Tuttavia, il nuovo medico competente è tenuto a trasmettere i dati sanitari aggregati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 9 luglio 2012, riferiti al periodo in cui ha svolto l'attività. Il medico uscente è responsabile dei dati relativi al suo periodo di incarico.
Cosa succede al protocollo sanitario durante il subentro?
Il protocollo sanitario in vigore al momento del cambio rimane operativo fino a quando il nuovo medico competente, dopo aver preso visione del DVR e effettuato il sopralluogo aziendale (art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/08), non predispone un protocollo aggiornato. Il datore di lavoro non può modificare il protocollo autonomamente: è un documento di competenza esclusiva del medico competente (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Art. 18 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008 – obbligo del datore di nominare il medico competente
  2. Art. 25 c. 1 lett. b) e c), D.Lgs. 81/2008 – obblighi del medico competente: protocollo e cartelle sanitarie
  3. Art. 36, D.Lgs. 81/2008 – informazione dei lavoratori sulle figure della sicurezza
  4. Art. 40 e D.M. 9 luglio 2012, D.Lgs. 81/2008 – trasmissione dati sanitari aggregati all'INAIL
  5. Allegato 3A, D.Lgs. 81/2008 – modello cartella sanitaria e di rischio: contenuti e conservazione

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