La norma di riferimento
Art. 18 c. 1 lett. g) e art. 42 D.Lgs. 81/08 (obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il giudizio); art. 55 c. 5 lett. e) per il regime sanzionatorio. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08).
Importo della sanzione e quadro normativo
Ai sensi dell’art. 55 c. 5 lett. e) D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, il mancato rispetto dei giudizi di idoneità comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00 a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94, regolarizzando entro il termine assegnato (di norma 60–90 giorni), la contravvenzione si estingue pagando un quarto del massimo edittale (€ 1.644,00). In caso di infortunio connesso all’inosservanza, la responsabilità penale si aggrava ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.
Come regolarizzare la situazione
- Sospendere immediatamente il lavoratore dalle mansioni incompatibili con il giudizio e documentare il provvedimento.
- Adibire il lavoratore a mansioni compatibili o attivare la procedura ex art. 42 D.Lgs. 81/08 (cambio mansione, ricollocazione o, in assenza di alternative, licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
- Pagare la sanzione ridotta: € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale) ai sensi del D.Lgs. 758/94 per estinguere la contravvenzione.
- Approfondimento normativo: Normativa medico competente D.Lgs. 81/08; si rinvia anche alla scheda nomina del medico competente per garantire la validità dell’incarico e dei giudizi emessi.
Tipologia di sanzione (penale o amministrativa)
La sanzione ha natura penale (contravvenzione) ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 758/94 consente di estinguerla tramite prescrizione e pagamento in misura ridotta, evitando il processo penale ove la regolarizzazione avvenga nei termini.
Chi è il soggetto sanzionato
Il datore di lavoro e il dirigente delegato.
Come si attiva il procedimento (ATS, ispettore)
Su segnalazione del lavoratore, del medico, del RLS, o nel corso di verifiche ATS / ASL e INL.
Come prevenire la violazione
- Recepire formalmente il giudizio e tracciare le azioni adottate.
- Adattare la mansione o ricollocare il lavoratore quando previsto dall’art. 42.
- Confrontarsi con il medico per chiarire limitazioni di dettaglio.
Tempi di reazione consigliati
- Immediato (entro 24 ore): sospendere il lavoratore dalle mansioni incompatibili con il giudizio.
- Entro 7 giorni: confrontarsi con il medico competente per declinare le limitazioni in modo operativo (mansione modificata o ricollocazione ex art. 42).
- Entro 30 giorni dalla notifica del giudizio: proporre eventuale ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, c. 9).
- Entro il termine prescritto: regolarizzare ex D.Lgs. 758/94 con evidenza scritta delle azioni adottate.
Come 123 Medico Competente aiuta a evitare la violazione
Forniamo giudizi chiari e supportiamo l’azienda nella declinazione operativa delle prescrizioni di idoneità.