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Checklist cambio medico competente

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Il cambio di medico competente è legittimo e gestibile in modo ordinato. La priorità è la continuità della sorveglianza sanitaria e la corretta consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Prima della disdetta

  • Verificare il preavviso contrattuale del medico uscente.
  • Programmare la data di subentro evitando sovrapposizioni di responsabilità.
  • Selezionare il medico subentrante e firmare la nuova nomina.
  • Informare RSPP e RLS del cambio in arrivo.

Comunicazione al medico uscente

  • Lettera di disdetta dell'incarico con data di efficacia.
  • Richiesta di consegna delle cartelle sanitarie e di rischio.
  • Richiesta del registro delle visite, dei protocolli sanitari e dei verbali di sopralluogo.
  • Richiesta dell'ultimo invio Allegato 3B (se eseguito).

Passaggio delle cartelle sanitarie

  • Le cartelle sanitarie e di rischio vanno consegnate al medico subentrante in busta chiusa.
  • Redigere un verbale di consegna firmato da medico uscente e subentrante.
  • Il datore di lavoro non deve accedere al contenuto delle cartelle.
  • Conservare prova del passaggio (PEC, raccomandata, verbale firmato).

Dopo il subentro

  • Aggiornare DVR con il nuovo nominativo.
  • Programmare il primo sopralluogo del nuovo medico.
  • Allineare il protocollo sanitario alle prassi del nuovo medico.
  • Aggiornare l'informativa privacy ai lavoratori (responsabile del trattamento).

Errori comuni da evitare

  • Non richiedere per iscritto la consegna delle cartelle sanitarie: senza traccia documentale, in caso di contestazione non si potrà dimostrare il passaggio (art. 25 c.1 lett. c D.Lgs. 81/08).
  • Lasciare il servizio scoperto tra la cessazione del vecchio medico e la nomina del nuovo: la mancanza di medico competente, quando obbligatorio, è illecito sanzionato (art. 55 c.5 lett. d D.Lgs. 81/08).
  • Dimenticare di aggiornare il DVR e le nomine formali entro la data di subentro.
  • Non informare i lavoratori del cambio e non aggiornare il referente per comunicazioni urgenti di sorveglianza sanitaria.

Tempistiche orientative

  • Preavviso contrattuale al medico uscente: di solito 30-60 giorni (verificare il contratto in essere).
  • Firma della nuova nomina: almeno 15 giorni prima del subentro.
  • Verbale di consegna cartelle: entro la data di cessazione dell'incarico del medico uscente.
  • Aggiornamento DVR: entro la data di subentro.
  • Primo sopralluogo del nuovo medico: di norma entro 30-60 giorni dalla nomina.

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Domande frequenti

Chi conserva le cartelle sanitarie durante il passaggio?
Le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite dal medico competente, non dal datore di lavoro (art. 25 c.1 lett. c D.Lgs. 81/08). Nel cambio di MC, il medico uscente le consegna direttamente al subentrante tramite verbale firmato, in busta chiusa. Il datore di lavoro non deve aprirle né conservarle.
Posso cambiare medico competente in qualsiasi momento?
Sì. Il cambio è libero, nel rispetto delle clausole di disdetta contrattuali (tipicamente 30-60 giorni). La priorità è garantire la continuità della sorveglianza sanitaria: il nuovo medico deve essere nominato e operativo prima che scada l'incarico del precedente.
Cosa fare se il medico uscente non consegna le cartelle?
La consegna delle cartelle sanitarie al subentrante è un obbligo del medico competente ex art. 25 D.Lgs. 81/08. In caso di rifiuto è opportuno inviare formale diffida via PEC e, se necessario, coinvolgere l'Ordine dei Medici competente per territorio. Il datore di lavoro deve documentare ogni tentativo di recupero.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 lett. c — Custodia e consegna cartelle sanitarie
  2. D.Lgs. 81/08 art. 55 c.5 lett. d — Sanzioni mancata nomina MC

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