Periodicità tipiche per rischio
- Videoterminali (uso abituale e sistematico > 20 ore settimanali): di norma quinquennale, biennale dopo i 50 anni o per giudizio di idoneità con prescrizioni.
- Rumore: tipicamente annuale o biennale in base ai livelli di esposizione.
- Movimentazione manuale dei carichi: di norma annuale o biennale.
- Agenti chimici pericolosi: di norma annuale.
- Vibrazioni mano-braccio o corpo intero: di norma annuale.
- Agenti biologici: periodicità decisa dal medico competente in base al gruppo di rischio.
- Lavoro notturno: di norma biennale.
- Amianto / cancerogeni: di norma annuale, con sorveglianza specifica.
Tipi di visita oltre alla periodica
- Visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione).
- Visita su richiesta del lavoratore.
- Visita per cambio mansione.
- Visita al rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
- Visita precedente alla ripresa dopo periodi previsti dalla normativa specifica.
Come pianificare il calendario
- Censire le scadenze al 31/12 dell'anno e raggrupparle per mese.
- Programmare i richiami con almeno 30-60 giorni di anticipo.
- Concordare con il medico finestre dedicate per minimizzare l'impatto produttivo.
- Inviare la convocazione scritta al lavoratore con anticipo.
- Tracciare visita e giudizio nel registro presso il datore di lavoro (senza dati sanitari).
Avvertenza
La periodicità definitiva è quella indicata dal medico competente nel protocollo sanitario. Le indicazioni qui riportate sono orientative e seguono le prassi più frequenti.
Errori comuni da evitare
- Superare la data di scadenza della visita senza programmare il richiamo: il lavoratore perde la validità del giudizio di idoneità e non può essere adibito alla mansione (art. 18 c.1 lett. g D.Lgs. 81/08).
- Delegare la gestione delle scadenze unicamente al medico competente: il datore di lavoro ha un proprio obbligo di sorveglianza sull'andamento del programma sanitario.
- Non tracciare le visite effettuate nel registro dei giudizi di idoneità, rendendo impossibile la prova documentale in sede ispettiva.
- Ignorare le visite non periodiche (cambio mansione, rientro da lunga malattia): queste hanno uguale rilevanza giuridica rispetto alle visite periodiche (art. 41 c.2 D.Lgs. 81/08).