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Periodicità informativa

Cadenza visite videoterminalisti

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La periodicità della visita medica per i videoterminalisti è SEMPRE definita dal medico competente nel protocollo sanitario aziendale. Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 81/08 (Titolo VII), le cadenze orientative sono: ogni 5 anni per i lavoratori idonei senza prescrizioni, ogni 2 anni per i soggetti con prescrizioni o limitazioni o di età superiore ai 50 anni, o a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. c.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando è prevista

La sorveglianza sanitaria è prevista per i lavoratori classificati come videoterminalisti ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 81/08, ovvero gli addetti che utilizzano in modo sistematico o abituale un'attrezzatura munita di videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge.

Cadenza indicativa secondo normativa

  • Quinquennale per i lavoratori idonei senza prescrizioni.
  • Biennale per i lavoratori con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori di età superiore ai 50 anni.
  • A richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi professionali (art. 41 c. 2 lett. c).

Fattori che possono modificare la cadenza

  • Esiti delle visite precedenti e prescrizioni rilasciate.
  • Variazioni della mansione o dell'organizzazione delle postazioni.
  • Modifiche al DVR o introduzione di nuove attrezzature.
  • Condizioni di salute individuali segnalate dal lavoratore o dal medico curante.

Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale

Il medico competente integra le indicazioni di legge nel protocollo sanitario aziendale, valutando il numero di ore al VDT, l'ergonomia delle postazioni e gli esiti delle visite precedenti, anche con il supporto della clinica mobile presso la sede.

Esami specifici per videoterminalisti (art. 176 e art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)

Il medico competente definisce nel protocollo sanitario gli accertamenti ai sensi dell'art. 176 e dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. Per i videoterminalisti il protocollo include tipicamente il visiotest (screening visivo) di primo livello e, ove indicato, l'esame dell'acuità visiva. Gli esiti degli accertamenti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicato al datore di lavoro e al lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica di tutti gli accertamenti impiegati nella sorveglianza sanitaria consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.

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Domande frequenti

Ogni quanto si fa la visita VDT?
Tipicamente ogni 5 anni per gli idonei senza prescrizioni e ogni 2 anni per chi ha prescrizioni o ha superato i 50 anni. La cadenza effettiva è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08.
Posso chiedere io una visita prima della scadenza?
Sì. L'art. 41 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita su richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi professionali.
Vale anche per lo smart working?
L'obbligo di sorveglianza sanitaria si applica se ricorrono i presupposti dell'art. 173 (uso sistematico per almeno 20 ore settimanali). La valutazione spetta al medico competente.
Quali esami sono previsti nel protocollo per i videoterminalisti?
Il medico competente stabilisce gli accertamenti nel protocollo sanitario (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08). Per i videoterminalisti sono tipicamente previsti il visiotest (screening visivo di primo livello) e, dove indicato, l'esame dell'acuità visiva. Gli accertamenti e la loro periodicità sono personalizzati in base al DVR e alle condizioni individuali del lavoratore.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — art. 41 (sorveglianza sanitaria)
  2. D.Lgs. 81/08 — Titolo VII (artt. 172-179, attrezzature munite di videoterminali)
  3. D.Lgs. 81/08 — art. 176 (sorveglianza sanitaria videoterminalisti)
  4. Linee guida SIMLII su VDT e sorveglianza sanitaria
  5. Indicazioni tecniche INAIL — rischio videoterminale

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