Quando è prevista
La sorveglianza sanitaria è prevista per i lavoratori classificati come videoterminalisti ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 81/08, ovvero gli addetti che utilizzano in modo sistematico o abituale un'attrezzatura munita di videoterminali per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge.
Cadenza indicativa secondo normativa
- Quinquennale per i lavoratori idonei senza prescrizioni.
- Biennale per i lavoratori con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori di età superiore ai 50 anni.
- A richiesta del lavoratore, se ritenuta correlata ai rischi professionali (art. 41 c. 2 lett. c).
Fattori che possono modificare la cadenza
- Esiti delle visite precedenti e prescrizioni rilasciate.
- Variazioni della mansione o dell'organizzazione delle postazioni.
- Modifiche al DVR o introduzione di nuove attrezzature.
- Condizioni di salute individuali segnalate dal lavoratore o dal medico curante.
Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale
Il medico competente integra le indicazioni di legge nel protocollo sanitario aziendale, valutando il numero di ore al VDT, l'ergonomia delle postazioni e gli esiti delle visite precedenti, anche con il supporto della clinica mobile presso la sede.
Esami specifici per videoterminalisti (art. 176 e art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)
Il medico competente definisce nel protocollo sanitario gli accertamenti ai sensi dell'art. 176 e dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. Per i videoterminalisti il protocollo include tipicamente il visiotest (screening visivo) di primo livello e, ove indicato, l'esame dell'acuità visiva. Gli esiti degli accertamenti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comunicato al datore di lavoro e al lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica di tutti gli accertamenti impiegati nella sorveglianza sanitaria consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.